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Incarto n. |
Lugano B/fp/fb
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Bozzini e Epiney-Colombo |
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segretaria: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di fallimento promossa con istanza 8 novembre 2011 da
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CO 1 __________
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contro |
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RE 1 __________
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sulla quale istanza il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona con sentenza 5 dicembre 2001 (SO.__________) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo dal giorno di martedì 6 dicembre 2011 alle ore 09.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo 12 dicembre 2011 ne postula l’annullamento;
preso atto che controparte non ha presentato osservazioni;
rilevato che con decreto presidenziale 16 dicembre 2011 al reclamo è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
In fatto:
A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 845.45.
B. Con ordinanza del 9 novembre 2011 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha erroneamente citato A__________ C__________ Da F__________ C__________, fratello del convenuto per l’udienza di discussione fissata per il 2 dicembre 2011 alle ore 14.30, il quale ha segnalato alla Pretura l’errore. Con ordinanza del 16 novembre 2011 il Pretore ha citato il reclamante RE 1 a comparire per l’udienza di discussione sempre fissata per il 2 dicembre 2011 alle ore 14.30. Questo invio raccomandato è stata rinviato alla Pretura con l’indicazione “non ritirato”.
All’udienza di discussione il convenuto non è comparso.
C. Con sentenza del 5 dicembre 2011 il Pretore aggiunto della Pretura di Bellinzona ha pronunciato il fallimento di RE 1 a far tempo dal giorno di martedì 6 dicembre 2011 alle ore 09.00.
D. Con il reclamo RE 1 sostiene di non avere ricevuto la citazione all’udienza del 2 dicembre 2011, la stessa essendo stata inviata per errore a suo fratello. Il reclamante asserisce inoltre di avere saldato le fatture emesse dall’istante anteriormente alla decisione di fallimento, producendo due conferme della B__________ R__________ del C__________ relative al pagamento a favore del conto intestato a CO 1 di fr. 619.60 eseguito l’8 novembre 2001 rispettivamente di fr. 553.90 eseguito il 25 novembre 2011 (doc. A e B). Il reclamante rileva che l’istante non ha provveduto ad avvisare tempestivamente il Pretore dell’avvenuto pagamento.
Considerato
In diritto:
1. Secondo l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF nella versione in vigore dal 1. gennaio 2011, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10 giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il 1. gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie in virtù dell’art. 405 cpv. 1 CPC. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
2. Secondo l’art. 138 cpv. 1 CPC, la notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta. La notificazione è considerata avvenuta quando l’invio è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da persona che vive nella stessa economia domestica aventi almeno 16 anni, fatti salvi i casi in cui il giudice dispone che un documento sia notificato personalmente al destinatario (art. 138 cpv. 2 CPC). La notificazione è pure considerata avvenuta, tra l’altro, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempreché il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC).
Orbene, in seguito all’errore in cui era incorsa in merito alla citazione per l’udienza di discussione dapprima intimata al fratello dell’escusso, la Pretura il 16 novembre 2011 ha inviato una raccomandata contenente copia dell’istanza di fallimento e la citazione all’udienza di discussione fissata per venerdì 2 dicembre 2011 alle ore 14.30, al convenuto, la quale è stata avvisata nella buca lettere all’indirizzo “RE 1, via __________, __________” il giorno successivo, ovvero il 17 novembre 2011. L’invio è rimasto però in giacenza alla Posta di Bellinzona per sette giorni, ossia fino al 24 novembre 2011, per essere poi rinviato il 25 novembre 2011 alla Pretura con l’indicazione “non ritirato”. Orbene, in base al disposto di cui all’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC la notificazione dell’atto giudiziario in rassegna è da considerarsi perciò avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, ossia il 24 novembre 2011, ritenuto che il convenuto doveva aspettarsi una notificazione, avendo egli già ricevuto nell’ambito dell’esecuzione in esame la comminatoria di fallimento. L’eccezione sollevata dall’escusso che lamenta di non essere stato citato all’udienza di discussione del 2 dicembre 2011 va pertanto respinta.
3. Il reclamante ha provato di avere versato a favore dell’istante fr. 619.60 l’8 novembre 2011 rispettivamente fr. 553.90 il 25 novembre 2011 e pertanto anteriormente alla dichiarazione di fallimento. Orbene, secondo il calcolo comprensivo di spese e interessi, effettuato dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, annesso alla comminatoria di fallimento agli atti, l’importo posto in esecuzione ammontava a fr. 845.45. Il reclamante, con il pagamento dei citati importi di complessivi fr. 1'173.50, ha pertanto estinto il predetto importo, ciò a prescindere dall’e-mail del 12 dicembre 2011 della creditrice, che ha comunicato al convenuto che i premi relativi al contratto “perdita di salario n. __________” erano stati saldati e che in sospeso rimanevano le spese d’esecuzione e gli interessi di mora, per i quali gli avrebbe inviato al più presto una fattura. Al reclamante va ricordato che era suo compito, quale debitore, di comunicare alla Pretura l’avvenuta estinzione dell’esecuzione in esame.
Il fallimento di RE 1 può quindi, in applicazione dell’art. 174 cpv. 1 LEF, essere annullato.
4. Il reclamo va pertanto accolto.
La tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti sono pure poste a carico del reclamante.
Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo presentato osservazioni.
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 1 LEF
pronuncia:
I. Il reclamo è accolto.
“1. La dichiarazione di fallimento 6 dicembre 2011 pronunciata dal Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona, inc. SO.__________, nei confronti di RE 1, __________, è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 60.-- è posta a carico di RE 1
3. Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.”
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a
carico di RE 1.
III. Intimazione:
- RE 1, __________;
- RA 1, __________;
- Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, Bellinzona;
- Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;
- Ufficio del registro fondiario del Distretto di Bellinzona,
Bellinzona;
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).