Incarto n.
14.2011.24

Lugano

3 maggio 2011

B/fp/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di sequestro promossa con opposizione 4 febbraio 2011 da

 

 

 

 

 

Contro

 

 

Il sequestro 28 gennaio 2011 (SO.2011.__________) (n° __________) richiesto nei confronti dell’opponente da

 

 

1. RE 1, __________

2. RE 2, __________

3. RE 3, __________

4. RE 4, __________

5. RE 5, __________

6. RE 6, __________

7. RE 7, __________

   tutti patrocinati dall’avv. PA 1, __________

 

 

 

 

 

 

in cui il Pretore del Distretto di __________ con decisione 14 febbraio 2011 ha accolto l’opposizione e, conseguentemente, ha annullato il sequestro (SO.2011.__________);

 

reclamanti RE 1, RE 2, RE 3, RE 4, RE 5, RE 6 e RE 7 con allegato 23 febbraio 2011, in cui postulano, previa la concessione dell’effetto sospensivo, la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l’opposizione e confermare il sequestro così come l’annotazione a Registro fondiario della restrizione della facoltà di disporre dei fondi, protestate tasse, spese e ripetibili;

 

lette le osservazioni 4 aprile 2011 con cui l’opponente chiede la reiezione del reclamo e la conferma della sentenza pretorile, con protesta di spese, tasse e ripetibili;

 

richiamato il decreto presidenziale 24 febbraio 2011 con cui l’istanza di conferimento dell’effetto sospensivo è stata dichiarata irricevibile;

 

esaminati gli atti;

 

ritenuto

 

in fatto:                     A.   Con istanza 28 gennaio 2011, diretta contro CO 1, RE 1, RE 2, RE 3, RE 4, RE 5, RE 6 e RE 7 hanno chiesto al Pretore del Distretto di __________ di porre sotto sequestro i “fondi part. n. __________ e __________ RFD del Comune di __________”. I sequestranti hanno rilevato di essere, con la loro madre B__________ B__________ e il convenuto membri, della Comunione ereditaria fu T__________ B__________. Secondo gli istanti, il convenuto ha acquistato dal padre, al prezzo di fr. 250'000.--, le part. n. __________ e __________ RFD __________. CO 1 si era, in un primo tempo, impegnato a pagare il prezzo pattuito, per poi affermare di avere pagato il dovuto, il che non si è avverato, ed infine sostenere che i fondi gli sono stati attribuiti con atto di donazione. I sequestranti hanno rilevato che dal Registro fondiario risulta che il fondo part. n. __________ RFD __________ è stato acquisito dal convenuto per donazione e il fondo part. n. __________ RFD __________ per compravendita. Gli istanti hanno osservato che è in corso una procedura volta alla divisione della eredità del loro defunto padre. Della eredità fanno parte anche le due citate particelle, per cui, in concreto, il convenuto o paga l’importo di fr. 250'000.-- oppure mette a disposizione di tutti gli eredi le due particelle. Secondo i sequestranti “vi è il forte sospetto che il convenuto abbia ad alienare i due fondi, lucrando il relativo prezzo; il comportamento finora tenuto rende più che verosimile che egli trafughi i suoi beni per sottrarli alla divisione. Serie notizie suonano nel senso che egli si appresta alla alienazione dei due fondi o, comunque a compiere atti destinati a sottrarre i fondi dell’eredità paterna” (istanza di sequestro, pag. 2, inc. n. SO.2011.__________).

 

                                  B.   Il 28 gennaio 2011 il Pretore del Distretto di __________ ha decretato a titolo del credito “diritti ereditari (successione fu T__________o B__________)” e per l’importo di fr. 250'000.-- il sequestro di “fondi part. n. __________ e __________ RFD del Comune di __________”. Il primo giudice ha indicato quale causa di sequestro, desumendola dal contenuto dell’istanza, quella menzionata all’art. 271 cpv. 1 cifra 2 LEF, secondo il quale il creditore può chiedere il sequestro dei beni del debitore che si trovano in Svizzera quando il debitore nell’intenzione di sottrarsi all’adempimento delle sue obbligazioni, trafughi i suoi beni, si renda latitante o si prepari a prendere la fuga.

                                        

                                  C.   Il 2 febbraio 2011 CO 1 ha fatto opposizione, chiedendo la revoca del sequestro. L’opponente ha sostenuto che contro la sentenza pretorile 1° giugno 2010 relativa alla divisione dell’eredità del suo defunto padre è tuttora pendente un ricorso presso il Tribunale federale e pertanto la decisione non è esecutiva. Il fondo part. n. __________ RFD __________ è stato da lui acquistato dal padre contro pagamento, mentre ha ricevuto in donazione la part. n. __________ RFD __________. Secondo CO 1 gli istanti non dispongono di un credito scaduto  ai sensi dell’art. 271 cpv. 1 LEF, né sarebbe data una causa di sequestro, i sequestranti essendosi limitati ad affermare apoditticamente che egli ha compiuto o si stia apprestando a compiere fatti menzionati nell’art. 271 cpv. 1 cifra 2 LEF, senza tuttavia riferire nulla di concreto, né indicare mezzi di prova atti a dimostrare quanto da loro sostenuto.

 

                                  D.   Con le loro osservazioni i sequestranti hanno asserito che il credito in esame è esecutivo, nonostante il ricorso pendente presso il Tribunale Federale, e che, nella sua sostanza, non è inoltre contestato. Secondo gli istanti l’opponente starebbe vendendo il fondo part. n. __________ RFD __________, derivato dal frazionamento del fondo part. n. __________ RFD __________, a tale A__________ L__________ di M__________ __________, titolare di un’impresa di costruzioni. Ciò dimostra che CO 1 con la prospettata vendita mette in pericolo l’incasso del loro credito (osservazioni dell’11 febbraio 2011, pag. 3). Secondo i sequestranti sarebbe pertanto data la causa di sequestro di cui all’art. 271 cpv. 1 cifra 2 LEF. Essi chiedono la conferma del sequestro e dell’annotazione della restrizione della facoltà di disporre dei fondi in oggetto.

 

                                  E.   Con sentenza 14 febbraio 2011 il Pretore del Distretto di __________ ha accolto l’opposizione e di conseguenza ha annullato il sequestro. Il primo giudice ha  rinviato alla sentenza da lui emanata il 1° giugno 2010 nella causa di divisione ereditaria che vede opposte le parti (oltre a B__________ B__________), con cui ha, tra l’altro, deciso:

 

                                         “2.    Le petizioni 3 gennaio 2003 di RE 3, RE 1, RE 5, RE 6, RE 4, RE 7 e RE 2 nei confronti di CO 1 e B__________ B__________ (inc. n. DI.2001.__________) e 16 gennaio 2003 di RE 3, RE 1, RE 5, RE 6, RE 4, RE 7, RE 2 e B__________ B__________ (inc. DI.2003.__________ e inc. n. DI.2003.__________) nei confronti di CO 1 sono accolte, e meglio come ai seguenti punti.

 

                                         2.1.  È ordinato al notaio divisore avv. M__________ B__________ di iscrivere nell’inventario della Successione fu T__________ B__________, alla voce attivi, un credito di CHF 250'000.00 più interessi al 5% dal 23 maggio 1990 della Successione fu T__________ B__________ nei confronti del coerede CO 1.

 

                                         2.2.  CO 1 è condannato a versare alla Comunione ereditaria fu T__________ B__________, e per essa sul conto clienti dell’avv. C__________ B__________, l’importo di CHF 250'000.00 più interessi al 5% dal 23 maggio 1990.

 

                                         2.3.  A CO 1 è assegnato un termine di 10 giorni, decorrente dalla data di crescita in giudicato della presente sentenza, per comunicare in forma scritta al notaio divisore avv. M__________ B__________ la sua scelta tra le seguenti alternative:

 

                                                 a) conferire in natura dei beni immobili elencati al considerando n. 3 [trattasi dei seguenti fondi: ½ part. n. __________ RFD __________; __________ RFD __________; __________ NMC __________;

                                                     __________ RFD __________; __________ NMC __________; ½ part. N. __________ RFD __________, ndr].

                                                      In tale caso la presente sentenza varrà titolo per il trapasso dei beni a registro fondiario a favore della Comunione ereditaria fu T__________ B__________, che avverrà per cura del notaio divisore avv. M__________ B__________, che provvederà inoltre a menzionare i beni negli atti d’inventario;

 

                                                      oppure

 

                                                 b) imputare il valore di CHF 381'698.00.

                                                      In tale caso l’importo di CHF 381'698.00 andrà aggiunto agli attivi ereditari e sul risultato saranno formate le quote dei singoli eredi. Dalla quota spettante a CO 1 sarà poi dedotto l’importo di CHF 381'698.00;

 

                                                      oppure

                                         

                                                     versare alla Successione l’importo di CHF 381'698.00.

                                                     In tale caso l’importo di CHF 381'698.00 andrà aggiunto agli attivi ereditari e sul risultato saranno formate le quote spettanti ai singoli eredi.

 

                                         2.4.  In caso di decorrenza infruttuosa del termine di cui sopra, sarà attuato il conferimento in natura. Il notaio divisore avv. M__________ B__________ procederà come al punto 5a [recte 4.3a], menzionando i beni negli attivi d’inventario”.

 

                                         Il Pretore ha rilevato che la predetta sentenza è stata impugnata presso la prima Camera Civile di questo Tribunale, che con pronunciato 3 dicembre 2010 ha dichiarato l’appello irricevibile. Contro questa sentenza CO 1 il 21 gennaio 2011 ha presentato al Tribunale federale un ricorso in materia civile e sussidiario in materia costituzionale che è tuttora pendente.

                                         Secondo il primo giudice il credito dei sequestranti ammontante a fr. 250'000.-- è pertanto sub judice. Di conseguenza l’esistenza, o meno, del credito in oggetto dipende dalla decisione del Tribunale federale, per cui non era data verosimiglianza, tanto meno prova, dell’esistenza del credito al momento della domanda di sequestro. In prima sede è poi stato osservato che i crediti futuri non possono essere considerati in una domanda di sequestro, nemmeno quelli, la cui esistenza futura appare verosimile. In merito alla causa del sequestro il Pretore ha rilevato che già si è visto che l’obbligo di pagare agli istanti l’importo di fr. 250'000.-- non si fonda, al momento, su di un titolo esecutivo definitivo. Lo stesso vale anche per le altre obbligazioni derivanti da collazione. Secondo il primo giudice dagli atti non sono desumibili comportamenti che potrebbero lasciare intendere la volontà del convenuto di sottrarsi ai suoi obblighi ereditari qualora gli stessi dovessero essere confermati dal Tribunale federale. Questo aspetto soggettivo è l’elemento centrale, mentre il fatto di trafugare i beni costituisce un indizio di tale intenzione. Nel caso di specie, ha rilevato il Pretore, il forte sospetto che l’opponente abbia ad alienare i fondi si limita ad una pura affermazione non suffragata da altri elementi che la rendono plausibile. Il fatto di nominare il nome del potenziale acquirente del fondo part. n. __________ RFD __________, derivato dal frazionamento del fondo part. n. __________ RFD __________, così come affermare che l’opponente avrebbe già “prodotto l’istanza di costruzione” non basta, mancando documenti concreti  atti a rendere verosimile la causa di sequestro. Infatti, secondo il primo giudice, la verosimiglianza non può scaturire da un processo alle intenzioni, ancorché queste intenzioni possano sussistere effettivamente.

 

                                  F.   Con il presente reclamo del 23 febbraio 2011 i sequestranti sostengono che le circostanze finora accertate in via giudiziale in merito al loro credito di fr. 250'000.-- derivante dalla vertenza ereditaria, sono state rese più che verosimili. L’insieme di tali circostanze non può che far concludere per l’ammissione del credito, indipendentemente dall’esito del ricorso al Tribunale federale. I reclamanti puntualizzano poi, per quel che riguarda la causa del sequestro ai sensi dell’art. 271 cpv. 1 cifra 2 LEF, di non essersi limitati a semplici affermazioni, ma di avere evidenziato elementi concreti, quali il frazionamento del fondo originario con la creazione di una nuova particella n. __________ RFD __________, il nome e la professione svolta dall’acquirente di detta particella e il fatto che vi sia un’istanza di costruzione, elementi dai quali emerge un comportamento che conferma la volontà del debitore di sottrarsi ai suoi obblighi. I reclamanti chiedono pertanto la conferma del sequestro con l’annotazione della restrizione della facoltà di disporre.

 

                                  G.   Delle osservazioni di CO 1 si dirà, se necessario, nel seguito.

 

 

Considerato

 

In diritto:

                                     

                                   1.   La decisione del giudice del sequestro -sia essa di annullamento o di conferma del sequestro (cfr. Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a ed., Basilea 2010, n. 44-45 ad art. 278)- che statuisce sull’opposizione (ai sensi dell’art. 278 cpv. 1 LEF) interposta dal debitore destinatario del sequestro o da un terzo, può essere impugnata entro dieci giorni davanti all’autorità giudiziaria superiore (art. 278 cpv. 3 secondo periodo LEF), nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti, con il rimedio del reclamo a prescindere dal valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG, nonché art. 309 lett. b n. 6 e 319 lett. a CPC; Hans Reiser, Ueberblick über die Arrestrevision 2009, in SJZ 106 (2010) n. 14 pag. 333, 335 punto 2). L’autorità superiore deve verificare -sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle parti- se nel caso concreto in relazione al realizzarsi delle condizioni del sequestro addotte dal creditore -e contestate dalla controparte- è raggiunto il grado di verosimiglianza necessario per il mantenimento del provvedimento conservativo, atteso che in caso negativo annullerà la decisione del giudice di prime cure che ha confermato il sequestro, rispettivamente confermerà la decisione che lo ha annullato, riservate soluzioni intermedie (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, n. 74 ad § 51; Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, pag. 482).

 

                                         Giusta l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:

                                         a) l’applicazione errata del diritto;

                                         b) l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

 

                               1.1.   Le decisioni in materia di sequestro, in tutte le istanze, sottostanno alla procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), in cui vigono la massima dispositiva, il principio attitatorio nonché le massime di celerità e di concentrazione (art. 55 e 58 CPC; Piégai, La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi Losanna 1997, p. 213 ss. con rif.; Artho von Gunten, Die Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, p. 73 segg.) Detto altrimenti, il giudice non agisce d’ufficio, esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente in base alle prove addotte dalle parti e che possono essere assunte seduta stante, salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non contestato dalla controparte non contumace o sia notorio (cfr. art. 150 cpv. 1 , 151 e 254 CPC; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8a ed. Berna 2006, n. 24 ad cap. 6 e n. 12 ad cap. 10).

 

                                         Il giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di celerità (cfr. art. 272 cpv. 1 LEF; Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Gilliéron, Commentaire de la LP, Vol. IV, Losanna 2003, n. 10-15 ad art. 272; Piégai, op. cit. p. 212; Artho von Gunten, op. cit., p. 85 ss.). Il giudice apprezza liberamente le prove (art. 157 CPC).

 

                                         Inoltre, i principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti alte esigenze di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse devono sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato riscontro nei documenti (o, eccezionalmente, nelle altre prove) che considerano determinanti.

 

                                1.2   Vi è verosimiglianza quando esiste una certa probabilità che i fatti allegati corrispondano al vero (Piégai, op. cit. n. 792, p. 173).

                                         Secondo questa Camera, la verosimiglianza è data a due condizioni cumulative (cfr. CEF 15 maggio 2002 [14.2002.6], cons. 1.5d):

                                         -  che vi sia un “inizio di prova” (“commencement de preuve”, DTF 107 III 36, 39 e 40, cons. 3 e 5; Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a ed., Basilea 2010, n. 4-7 ad art. 272), ossia indizi oggettivi e concreti a conforto della tesi del sequestrante;

                                         -  che dall’esame degli allegati e dei mezzi di prova si ricavi l’impressione che i fatti rilevanti per il giudizio si siano comunque realizzati, pur senza poter escludere la probabilità nello stesso ordine di grandezza di una realtà di segno opposto; detto altrimenti, vi è verosimiglianza (semplice) quando sono possibili anche altre soluzioni altrettanto probabili; viceversa, un fatto è da ritenere inverosimile, quando si ha la netta impressione che i fatti si siano svolti diversamente da quanto affermato dal sequestrante.

                                     

                                   2.   Giusta l’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene concesso dal giudice del luogo dell’esecuzione o dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l’esistenza:

                                         1.   del credito;

                                         2.   di una causa di sequestro;

                                         3.   di beni appartenenti al debitore.

                                     

                                         a) Esistenza del credito

                                        

                                         La verosimiglianza di un credito concerne in prima linea l’esposizione della probabilità della sua esistenza. Questa comprende l’esistenza del credito sia di fatto che di diritto. Il rendere verosimile la sua esistenza avviene di regola tramite l’esposizione delle circostanze fattuali della sua origine (Stoffel, op. cit. n. 8 ad art. 272).

 

                                         I sequestranti sostengono che vi è una sentenza esecutiva secondo la quale CO 1 deve pagare fr. 250'000.-- in relazione alla divisione dell’eredità del loro defunto padre T__________ B__________ o adempiere ad altri obblighi.

                                         Orbene con sentenza 1° giugno 2010 il Pretore del Distretto di __________ ha accertato un credito di fr. 250'000.-- della Successione fu T__________ B__________ nei confronti del coerede CO 1 rispettivamente altre obbligazioni derivanti da collazione. La predetta decisione è stata impugnata presso la prima camera Civile di questo Tribunale, che con pronunciato 3 dicembre 2010 ha dichiarato l’appello irricevibile. Contro questa sentenza CO 1 il 21 gennaio 2011 ha presentato al Tribunale federale un ricorso in materia civile e sussidiario in materia costituzionale che è tuttora pendente.

                                         Ai sensi dell’art. 103 cpv. 1 LTF di regola il ricorso al Tribunale federale non ha effetto sospensivo, mentre secondo l’art. 103 cpv. 2 lett. a LTF, nei limiti delle conclusioni presentate, il ricorso ha effetto sospensivo, in materia civile, se è diretto contro una sentenza costitutiva. Orbene, nel caso concreto, CO 1 non ha chiesto al Tribunale federale la concessione dell’effetto sospensivo al suo ricorso, né pretende di averlo chiesto. La questione a sapere se con il ricorso al Tribunale federale l’esecutività della sentenza 1° giugno 2010 sia stata sospesa o meno in base all’art. 103 cpv. 2 lett. a LTF – questione che meriterebbe comunque approfondimento - non è tuttavia determinante nel caso di specie, non avendo i sequestranti fondato la loro istanza di sequestro sul nuovo art. 271 cpv. 1 cifra 6 LEF (che presuppone, affinché il creditore possa chiedere il sequestro, che egli possieda nei confronti del debitore un titolo definitivo di rigetto dell’opposizione e pertanto una sentenza esecutiva), ma bensì sul sospetto del trafugamento dei beni da parte del convenuto allo scopo di sottrarsi all’adempimento delle sue obbligazioni (cfr.  art. 271 cpv. 1 cifra 2 LEF).

                                         L’applicazione dell’art. 272 cpv. 1 cifra 2 LEF richiede solo che il creditore renda verosimile l’esistenza del credito. Per raggiungere un grado sufficiente di verosimiglianza del credito non è necessario che la sentenza del 1° giugno 2010 di condanna al pagamento di fr. 250'000.-- e a ulteriori obblighi derivanti da collazione sia esecutiva. È infatti sufficiente che l’esistenza del credito sia già stata esaminata e accertata dal Pretore, come nel caso concreto, senza per questo poter già escludere che possa darsi una verità di segno contrario (cfr. DTF 132 III 140 consid. 3.2; CEF 26 giugno 1998 [inc. n. 14.1998.03]. Ritenendo pertanto il primo giudice frettolosamente che l’esistenza, o meno, del credito in esame dipende dalla decisione del Tribunale federale, per cui non l’ha ritenuta resa sufficientemente verosimile, tanto meno provata, ha applicato erroneamente il diritto ai sensi dell’art. 320 lett. a CPC.

                                         Determinante è tuttavia, come si vedrà al prossimo considerando, che il Pretore ha ritenuto non resa sufficientemente verosimile la causa del sequestro.

                                     

 

 

 

                                         b) Causa di sequestro

 

                                         I reclamanti reputano adempiuta la causa prevista dall’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF, che consente al creditore di chiedere il sequestro dei beni del debitore quando questi, nell’intenzione di sottrarsi all’adempimento delle sue obbligazioni, trafughi i suoi beni, si renda latitante o si prepari a prendere la fuga.

                                         La realizzazione di questa causa di sequestro presuppone la riunione di una circostanza oggettiva (trafugamento di bene, latitanza o preparazione alla fuga) e di una circostanza soggettiva (intenzione di sottrarsi all’adempimento delle sue obbligazioni) (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechte, 8. ed., Berna 2008, n. 13 e 14 ad § 51; Stoffel, op. cit., n. 62-64 ad art. 271). Le circostanze oggettive consistono in prima linea, nel caso concreto, nel trafugamento dei beni. Questa fattispecie comprende sia il nascondere, che il regalare, lo svendere o il portare all’estero (Stoffel, op. cit., n. 69 ad art. 271; DTF 119 III 92 consid. 3.b). Determinante è però l’elemento soggettivo, ossia “l’intenzione di sottrarsi all’adempimento dei propri obblighi” (Stoffel, op. cit. n. 71 ad art. 271).

                                         Quali circostanze oggettive i reclamanti hanno indicato il frazionamento del fondo originario part. n. __________ RFD __________ con la creazione di una nuova part. __________ RFD __________, che il convenuto sarebbe in procinto di vendere ad un potenziale acquirente e il fatto che il convenuto avrebbe già “prodotto l’istanza di costruzione”. Avendo il Pretore ritenuto che si tratta di affermazioni di parte non suffragate da indizi atti rendere verosimile quanto affermato, non ha operato un apprezzamento delle allegazioni dei sequestranti incompatibile con la nozione di verosimiglianza, di cui al considerando sub 1.2. Infatti decisivo è che i reclamanti non hanno fornito alcun indizio documentale, ma si sono limitati a mere affermazioni. D’altro canto il frazionamento di una particella non comporta necessariamente la sua vendita. Nessuno indizio è stato poi fornito dai sequestranti in merito all’elemento soggettivo, ossia al fatto che CO 1 intenda sottrarsi ai suoi obblighi ereditari qualora gli stessi dovessero essere confermati dal Tribunale federale. L’impugnazione della sentenza della prima Camera civile  dinanzi al Tribunale federale non è infatti indizio alcuno, ritenuto che ciò rientra nel suo diritto di parte nel contenzioso che lo oppone ai reclamanti.

                                        

 

 

 

                                         c) Appartenenza dei beni al debitore

                                        

                                         Il fatto che i beni appartengano al convenuto, essendo iscritti a suo nome a Registro fondiario, non è decisivo, ritenuto che l’istanza di sequestro va respinta, non avendo i reclamanti reso verosimile la causa del sequestro, come ritenuto sub b.

 

                                   3.   Il reclamo va pertanto respinto.

                                         La tassa di giustizia è posta a carico dei reclamanti, i quali rifonderanno a CO 1 un’indennità come richiesto con le osservazioni (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF; art. 106 cpv. 1 CPC).

                             

Per i quali motivi,

 

richiamati gli art. 271 segg. LEF, 106 cpv. 1 CPC, 48  e 61 cpv. 1 OTLEF

 

pronuncia:

 

 

                                   1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   La tassa di giustizia di complessivi fr. 600.--, già anticipata dai reclamanti, è posta in solido a loro carico, i quali rifonderanno, sempre in solido a CO 1 fr. 100.-- titolo di ripetibili.

                                     

                                   3.   Intimazione:

                                         - avv. PA 1, __________;

                                         - CO 1, __________

                                   Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

 

 

 

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 250'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF), con la limitazione di cui all’art. 98 LTF.