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segretaria: |
Locatelli, vicecancelliera |
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 23 dicembre 2010/26 gennaio 2011 di
CO 1, __________
contro
RE 1, __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti __________, notificato in data 17 novembre 2010 per la somma di fr. 11'472.15 oltre interessi e spese;
sulla quale istanza il Pretore __________, con sentenza del 22 febbraio 2011 (EF.2010.__________) ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta, l’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti __________ dell’8/17.11.2010 è rigettata in via provvisoria per l’importo di fr. 11'472.15 oltre interessi al 5% dal 1.9.2008 e fr. 100.- di spese.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 320.-, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 100.- a titolo di indennità.
3. omissis.”
Sentenza impugnata dalla convenuta, che con reclamo del 24 febbraio 2011 chiede, in via principale, la reiezione dell’istanza e, in via subordinata, l’approvazione della transazione giudiziale del 16 febbraio 2011;
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto:
che con precetto esecutivo n. __________ dell’8/17 novembre 2010 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti __________, CO 1 ha escusso RE 1 per la somma di fr. 11'472.15 oltre interessi e spese, indicando quale titolo di credito: “Schuldanerkennung vom 12.03.2008”;
che, interposta tempestiva opposizione da parte della convenuta, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio con istanza del 23 dicembre 2010 (in lingua tedesca), rispettivamente 26 gennaio 2011 (tradotta in lingua italiana a seguito dell’ordinanza pretorile del 27 dicembre 2010), sulla base del riconoscimento di debito (“Schuldanerkennnung”) del 12 marzo 2008 (doc. B; cfr. anche traduzione doc. C), con il quale RE 1 ha riconosciuto di doverle la somma complessiva di fr. 11'472.15, equivalente alla differenza (ossia al saldo) tra l’importo complessivo di fr. 21'472.15 relativo a diverse fatture emesse a suo carico tra il 7 luglio 2005 e il 26 gennaio 2007 e gli importi per complessivi fr. 10'000.- da essa versati fino al mese di ottobre 2006 (fr. 5'000.-), rispettivamente al mese di febbraio 2008 (fr. 5’000.-), impegnandosi a saldare lo scoperto, al più tardi, entro la fine agosto 2008 e a non sollevare opposizione di fronte a un eventuale precetto esecutivo in relazione alla specifica fattispecie;
che all’udienza di discussione del 16 febbraio 2011 la parte convenuta – la sola comparsa – si è opposta all’istanza, asserendo che con il precetto esecutivo notificatole in data 17 novembre 2010 la procedente le starebbe causando un danno, ritenuto che gli altri creditori hanno ritirato le esecuzioni, accettando pagamenti parziali;
che a fronte della presa di posizione della convenuta, il Pretore __________ ha proposto un componimento bonale della vertenza, ossia una transazione giudiziale, in virtù della quale a liquidazione di ogni e qualsiasi reciproca pretesa tra le parti, la convenuta avrebbe versato alla controparte fr. 11'600.- in 3 rate, la prima di fr. 1'600.- entro il 28 febbraio 2011, la secondo di fr. 5'000.- entro il 30 giugno 2011 e la terza di fr. 5'000.- entro il 30 settembre 2011, ritenuto che in caso di mancato tempestivo pagamento l’intero credito sarebbe diventato esigibile (punto 1);
che, nel contempo, il Pretore ha altresì proposto che ad avvenuto pagamento della prima rata all’UEF __________ (fr. 1'600.-), egli avrebbe ordinato allo stesso ufficio la cancellazione del precetto esecutivo in rassegna (punto 1§) e che la causa sarebbe stata stralciata dal ruolo ad avvenuto pagamento di tale somma, senza prelevare né spese, né tassa di giustizia, compensate le ripetibili, ritenuto che con il decreto di stralcio egli avrebbe ordinato la cancellazione dell’esecuzione e che in caso di mancato tempestivo pagamento la proposta sarebbe decaduta;
che preso atto dell’adesione, seduta stante, alla proposta transattiva da parte della convenuta, il Pretore ha fissato alla parte istante un termine fino al 22 febbraio 2011 per prendere posizione in merito;
che con fax del 21 febbraio 2011 la parte istante ha comunicato al Pretore il proprio nulla osta, alla condizione tuttavia che l’esecuzione potrà essere cancellata soltanto dopo la tacitazione integrale della propria pretesa di fr. 11'600.- (e non quindi già a fronte del pagamento della prima rata di fr. 1'600.-, come proposto dal giudice), e ciò per evitare di non essere costretta a riproporre nuove esecuzioni in caso di mancato pagamento di una delle rimanenti rate;
che con sentenza del 22 febbraio 2011 il Pretore __________ ha accolto l’istanza, ritenendo che il riconoscimento di debito (“Schuldanerkennung”) sottoscritto il 12 marzo 2008 dalla convenuta, agli atti quale doc. B, costituisce senz’altro valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, ritenuto tuttavia che gli interessi di mora possono essere accordati soltanto dal 1° settembre 2008;
che contro tale sentenza RE 1 è insorta con reclamo del 24 febbraio 2011, asserendo – come già esposto, a suo modo di vedere, davanti al primo giudice – di essere stata costretta a firmare il riconoscimento di debito in questione di fronte alla minaccia della creditrice che in caso contrario essa sarebbe stata costretta a cessare la propria attività, al punto che, per non incorrere in un rischio del genere, ha provveduto a versare ingenti acconti e che malgrado ciò alcuni brevetti sono andati persi a causa della negligenza della controparte;
che per risanare la propria situazione finanziaria, ha proseguito la reclamante, essa è stata costretta a vendere la casa e grazie alla sua buona fede riconosciuta dai creditori è persino riuscita a “pulire” le esecuzioni a suo carico, conditio sino qua non per poter ricominciare ad essere operativa nel settore nel quale opera;
che il precetto esecutivo oggetto della presente vertenza, sempre secondo la convenuta, le impedisce qualsiasi spazio di manovra, ritenuto del resto che essa non deve tale importo alla procedente;
che per proseguire nella sua attività essa ha, quindi, per finire accettato la proposta transattiva del Pretore;
che pertanto, ha concluso la reclamante, si giustifica il mantenimento dell’opposizione al precetto esecutivo in questione o, per lo meno, l’approvazione della transazione giudiziale;
che il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;
considerando
in diritto:
che la sentenza impugnata essendo stata emanata il 22 febbraio 2011, ancorché sulla base di un’istanza di rigetto provvisorio (23 dicembre 2010; v. sentenza, pag. 1) dell’opposizione retta dal diritto procedurale previgente (vLALEF) all’entrata in vigore del Codice di procedura di diritto processuale svizzero con il 1°gennaio 2011 (Codice di procedura, CPC), alla presente impugnazione torna applicabile il nuovo diritto (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC);
che secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni (finali) inappellabili di prima istanza;
che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b CPC);
che il reclamo proposto entro il termine di dieci giorni dalla notificazione della sentenza impugnata (art. 321 cpv. 2 CPC) è pertanto di principio ricevibile;
che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati, a. l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento inesatto dei fatti;
che secondo l’art. 82 cpv. 1 LEF, se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;
che secondo l’art. 82 cpv. 2 LEF, il giudice lo pronuncia , sempreché il debitore non giustifichi immediatamente delle eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito;
che, come correttamente rilevato dal Pretore, sottoscrivendo la “Schuldanerkennnung” del 12 marzo 2008, la reclamante si è incondizionatamente dichiarata debitrice della procedente della somma posta in esecuzione, di modo che il requisito di cui all’art 82 cpv. 1 LEF per ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione risulta soddisfatto;
che nella misura in cui si propone di invalidare il riconoscimento di debito asserendo – peraltro senza fornire alcun riscontro - di essere stata costretta a sottoscrivere tale documento, al fine di potere proseguire con la propria attività nel campo dei brevetti e, segnatamente, di avere versato acconti soltanto perché spintavi dalla necessita di azzerare le esecuzioni a suo carico, conditio sine qua non per la sua sopravvivenza come “Patentinhaberin/Projektleiterin”, la reclamante si avvale di argomenti che non sono stati sottoposti al vaglio del primo giudice e, perciò, di obiezioni irricevibili, l’art. 326 cpv. 1 CPC non ammettendo in sede di reclamo (come del resto anche il previgente art. 321 cpv. 1 lett. b CPC-TI su rinvio dell’art. 25 vLALEF) né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova;
che il ricorso è dipoi destinato all’insuccesso, nella misura in cui la reclamante chiede l’approvazione della transazione giudiziale del 16 febbraio 2011;
che se è vero che essa ha aderito seduta stante alla proposta transattiva formulata dal giudice all’udienza di discussione del 16 febbraio 2011, non altrettanto ha però fatto la parte istante, la quale ha comunicato alla Pretura di aderirvi soltanto alla condizione che si sarebbe proceduto alla cancellazione dell’esecuzione non già al pagamento della prima rata – come proposto dal Pretore- ma soltanto ad estinzione dell’intero debito;
che, ancorché non riportato in sentenza, con ogni evidenza il primo giudice ha ritenuto che il suo tentativo di comporre bonalmente il contenzioso fosse fallito, considerata la divergenza su un punto essenziale quale il momento della cancellazione dell’esecuzione;
che respingendo in via provvisoria l’opposizione al precetto esecutivo, il Pretore ha perciò statuito correttamente;
che nella misura in cui è ricevibile, il reclamo deve pertanto essere disatteso, siccome infondato;
che gli oneri processuali dovrebbero seguire la soccombenza, ossia essere posti a carico dell’insorgente (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF);
che data la particolarità dalla fattispecie e tenuto conto che la reclamante non è assistita da un avvocato, si prescinde da ogni prelievo;
per questi motivi
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
2. Non si prelevano spese
3. Intimazione a:
- RE 1, __________;
- CO 1, __________.
Comunicazione alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 11.472,15, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).