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Incarto n. |
Lugano 6 aprile 2011 FP/b/fb |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini |
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segretaria: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 15 ottobre 2010 di
RE 1, __________
contro
CO 1,__________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________, notificato in data 8 agosto 2011 per il pagamento di fr. 18'300.- oltre interessi e spese,
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza del 3 marzo 2011 (EF.2010.3110) ha così pronunciato:
“1. L’istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia in Fr. 210.-, da anticipare dalla parte istante, è posta a suo carico, con l’obbligo di rifondere a controparte Fr. 150.- a titolo di indennità.
3. omissis.”
Sentenza impugnata dalla parte istante, che con ricorso (recte: reclamo) del 14 marzo 2011 ne chiede l’annullamento;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto:
che con precetto esecutivo n. __________ del 5/8.10.2010 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________ RE 1 ha escusso CO 1 per le somme di fr. 4'725.-, fr. 750.- e fr. 12'825.- (totale fr. 18'300.-) oltre interessi e spese a titolo di cauzione (fr. 4'725.-), spese accessorie forfait fr. 1'000.- pro rata (fr. 700.-) e pigione gennaio-settembre 2010 di fr. 1'425.- al mese (fr. 12'825.-);
che interposta opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 15 ottobre 2010 la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio, asserendo di avere in data 15 novembre 2009 stipulato con il convenuto un contratto di locazione avente per oggetto dei locali adibiti ad ufficio in via Industria 1 a __________ locazione che ha preso avvio il 1°gennaio 2010 (doc. B), e di non avere mai ricevuto, malgrado diversi richiami di pagamento, la cauzione né la pigione né gli acconti spese da parte del locatario, cui ha inviato in data 11 settembre 2010 una raccomandata ex art. 257d CO, non ritirata;
che all’udienza di discussione del 3 marzo 2011 la parte convenuta - la sola comparsa - ha anzitutto eccepito la nullità del contratto di locazione, rilevando che tale pattuizione è stata sottoscritta per la parte istante da __________, ossia da persona che non aveva diritto di firma e che, quindi, non poteva vincolare la società;
che il convenuto ha altresì obiettato di non essere debitore di alcunché nei confronti della procedente, non avendo mai potuto prendere possesso dell’ente locato, non avendone ricevute le chiavi e non avendo mai ricevuto un verbale di consegna;
che a sostegno delle sue asserzioni, il convenuto ha prodotto il messaggio di posta elettronica inviatogli il 3 marzo 2011 da __________ amministratrice dello stabile in questione, con il quale essa afferma di non essere a conoscenza del subaffitto del locale al 2° piano dello stabile al qui escusso, nulla essendole stato comunicato in tale senso e con il quale essa puntualizza pure che i vani in questione sono stati locati alla __________ (doc. 2), e una serie di fotografie, asseritamente riguardanti i locali al 2° piano dello stabile in Via Industria 1 a __________, che dimostrerebbe l’occupazione dei locali;
che con sentenza del 3 marzo 2011 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha respinto l’istanza, avendo a suo giudizio la parte convenuta reso verosimile la mancata consegna e messa a diposizione dei locali al locatario;
che la conferma di tale circostanza, sempre secondo il primo giudice, risulta inconfutabilmente dalla comunicazione dell’ammi- nistratrice dello stabile, che non solo dichiara di non essere stata informata della sublocazione dei vani in questione al qui convenuto – sublocazione che precisa essere peraltro non prevista dal contratto – ma conferma altresì che detti vani sono stati locati ad altro inquilino, ovvero la __________;
che alla luce di tale dichiarazione, ha puntualizzato il giudice, appare più che probabile che le fotografie prodotte sub doc. 3 riguardino proprio i vani al 2° piano dello stabile in parola, oggetto del contratto doc. B, anche se le stesse non portano evidenza in tale senso,
che contro tale sentenza RE 1 è insorta con ricorso (recte: reclamo) del 14 marzo 2011, asserendo che nel corso del 2009 il convenuto ha richiesto la locazione di un locale per uso ufficio in via Industria 1 a __________ al 1° piano, come da fotografia allegata, in quanto necessitava di un ufficio per la sua attività di indipendente, che la “nostra società” ha un contratto di locazione dal 1° settembre 2009 e che presso i suoi uffici vi sono anche altre società, segnatamente la __________, __________, __________ __________, __________, di cui l’amministrazione dello stabile è a conoscenza, come desumibile dal contratto di locazione e dalla fotografia insegna d’entrata dello stabile annessi al reclamo;
che nella redazione del contratto del convenuto, prosegue la reclamante, vi è un errore di indicazione del numero di piano ove si trovano gli uffici, nel senso che in effetti è stato erroneamente indicato il 2° piano superiore, anziché il 1° piano, dove la procedente ha i propri locali;
che al momento della sottoscrizione, ha puntualizzato l’insorgente, il convenuto ha ammesso di essere una persona di dubbia affidabilità e moralità in quanto condannata per appropriazione indebita nei confronti del Comune di __________, motivo per il quale ha specificatamente chiesto di non volere le chiavi dell’ufficio, perché operando la procedente negli orari di apertura/chiusura 08.00-12.30/13.30-17.30, tale periodo era più che confacente alle esigenze dello stesso convenuto per svolgere i suoi futuri lavori di ufficio;
che rifiutando la consegna delle chiavi, sempre secondo la reclamante, il convenuto si tutelava per eventuali ammanchi, furti che in futuro si potessero avverare presso gli uffici della parte istante;
che, inoltre, il convenuto ha comunicato che nel fine settimana non avrebbe mai utilizzato gli uffici proprio per questo motivo, per cui non si capisce come mai la controparte non abbia reso edotto il giudice di questa fondamentale e importante circostanza;
che, di conseguenza, obietta la procedente, la consegna del locale non poteva essere effettuata secondo i termini di legge del contratto di locazione ma, con l’accordo delle parti, è stato consegnato senza eseguire la prassi legale, ossia con l’alle- stimento di un verbale di consegna e con la consegna delle chiavi;
che il locale ad uso ufficio dal 1.1.2010, prosegue la reclamante, è stato messo a disposizione del convenuto ed è sempre stato a sua disposizione come da accordi;
che il convenuto, sempre stando al reclamo, necessitava di un locale ad uso ufficio per la richiesta di iscrizione presso la Cassa Cantonale di Compensazione AVS/AI/ IPG di Bellinzona, condizione indispensabile per ottenere l’affiliazione come indipendente, affiliazione poi effettivamente ottenuta (doc.E annesso al ricorso), per cui risulta incomprensibile l’affermazione di controparte di non dovere il canone di locazione alla procedente;
che invece il primo giudice – assevera la reclamante - non solo ha considerato la dichiarazione del convenuto sufficiente per inficiare la chiara pattuizione contrattuale in atti, ma pur non ritenendo che la documentazione fotografica prodotta da controparte portasse all’evidenza che si trattava dei medesimi locali oggetto del contratto, ha per finire ritenuto la circostanza come probabile;
che il reclamo non è stato intimato alla parte convenuta per osservazioni;
considerando
in diritto:
che risalendo la decisione impugnata al 3 marzo 2011, ossia dopo l’entrata in vigore (1° gennaio 2011) del Codice di diritto processuale svizzero (Codice di procedura civile, CPC), si pone avantutto la questione di sapere quali siano le norme di diritto procedurale applicabili alla trattazione dell’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione presentata il 15 ottobre 2010;
che , al riguardo, l’art. 404 cpv. 1 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti in corso già pendenti al momento della sua entrata in vigore si applica il diritto previgente;
che si rivela perciò corretto il richiamo da parte del primo giudice (v. citazione all’udienza di discussione) alla legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento del 12 marzo 1997 (v.LALEF, che – tra l’altro - dispone dipoi l’applicazione, come diritto di procedura suppletivo, delle diposizioni del Codice di procedura civile ticinese allora in vigore; CPC-TI);
che l’art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce invece che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione;
che dato che la sentenza impugnata (finale) risale, come visto, al 3 marzo 2011, la procedura ricorsuale è perciò retta dal nuovo diritto;
che secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili;
che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art 80-84 LEF( cfr. art. 309 lett. b CPC);
che trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci gironi (art. 321 cpv. 2 CPC);
che proposto il 14 marzo 2011 a fronte di una sentenza spedita il 3 marzo 2011, il ricorso (recte: reclamo), sotto il profilo della tempestività, è senz’altro ammissibile;
che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati, a. l’applicazioen errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che secondo l’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;
che, stando all’art. 82 cpv. 2 LEF, il giudice lo pronuncia, sempreché il debitore non giustifichi immediatamente delle eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito;
che, a giusta ragione, il Pretore ha rilevato che di per sé un il contratto di locazione firmato costituisce riconoscimento di debito per la pigione pattuita se la cosa locata è stata consegnata o messa a disposizione del locatario e se quest’ultimo non ha reso verosimile che l’ente locato evidenzia difetti tali da giustificare la rescissione del contratto o la riduzione della pigione o la richiesta di risarcimento danni (sentenza, pag. 2 con richiami di dottrina);
che già si è visto però che il primo giudice, per finire, ha condiviso l’affermazione del convenuto di non avere mai potuto prendere possesso dell’ente locato, ritenendo decisivi da una parte l’e-mail inviatogli dall’amministratrice dello stabile, nel quale essa afferma di non essere stata a conoscenza del subaffitto – sublocazione peraltro non prevista dal contratto da essa stipulato - da parte della procedente del locale al 2° piano dell’immobile al qui convenuto, nulla essendole stato comunicato in tale senso e nel quale essa conferma pure che i vani in rassegna sono stati locati alla __________ (doc. 2) e, dall’altra, tenuto conto di questa dichiarazione, le fotografie esibite dallo stesso convenuto (doc. 3), asseritamente riguardanti i locali al 2° piano dello stabile, da cui risulta che i vani in questione, oggetto del contratto, sono effettivamente occupati;
che nella misura in cui la procedente si propone di controbattere, allegando al reclamo il doc. A (contratto di locazione da essa concluso con la __________ ed avente per oggetto dei vani siti al primo piano e non al secondo, come erroneamente figurante nel contratto stipulato con il qui convenuto), il doc. B (fotografia che riprende l’insegna all’entrata dello stabile), il doc. C (procura rilasciata a favore di __________), il doc. D (richiesta da parte della __________ alla Cassa Cantonale di Compensazione AVS/AI/IPG di affiliazione del convenuto quale indipendente) e il doc. E (conferma di affiliazione del convenuto da parte della stessa Cassa) il reclamo è inammissibile;
che la procedura di reclamo non ammette infatti né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC), fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC), non ravvisabili però nel caso di specie;
che per le stesse ragioni – divieto di addurre nova in sede di reclamo – sfuggono a disamina anche le singole argomentazioni di merito con le quali la reclamante reitera nell’illustrare gli accadimenti che si sarebbero verificati in concomitanza con la conclusione del contratto di locazione doc. B;
che essa non solo argomenta disattendendo l’art. 326 cpv. 1 CPC, ma sorvola anche le vere ragioni che hanno spinto il primo giudice a ritenere invece verosimile l’affermazione del convenuto, con riferimento (soprattutto) al e-mail doc. 2 inviatogli dall’amministratrice dello stabile, e – in connessione proprio con tale documento - alle fotografie doc. 3, che attesterebbero la messa a disposizione dei rispettivi vani a terze persone, anziché all’escusso;
che fondato su fatti, eccezioni e documenti non sottoposti al vaglio del primo giudice, il reclamo va perciò dichiarato inammissibile;
che gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. CPC);
per questi motivi
pronuncia:
1. Il reclamo è inammissibile.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 320.-, anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 18'300.-- non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).