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Incarto n. |
Lugano FP/b/fb |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini |
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segretaria: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 28 ottobre 2010 del
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RE 1 __________
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Contro |
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CO 1 __________
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tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di __________, notificato in data 4 agosto 2010 per il pagamento di fr. 2'856.80 oltre interessi e spese;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________, con sentenza dell’11 marzo 2011 (EF.2010.__________) ha così pronunciato:
“1. L’istanza è respinta siccome nulla.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 100.- sono poste carico di parte istante.
3. omissis.”
Sentenza impugnata dall’istante, che con reclamo del 22/29 marzo 2011 chiede di riconsiderare il caso;
esaminati gli atti,
ritenuto:
in fatto:
che con precetto esecutivo n. __________ del 3/4.8.2010 dell’Ufficio di esecuzione di __________, il RE 1 ha escusso CO 1, __________, per l’incasso di complessivi fr. 2'856.80 oltre interessi e spese, indicando quale titolo di credito l’imposta cantonale 2007 oltre accessori;
che interposta opposizione da parte dell’escussa, con istanza del 28 ottobre 2010 il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo, allegando – oltre al precetto esecutivo (doc. D) – la decisione 26 novembre 2008 di tassazione dopo tassazione d’ufficio dell’Ufficio di tassazione di __________, accompagnata dalla certificazione 26 ottobre 2010 di crescita in giudicato (doc. E), il conteggio (conguaglio) con il quale è stata fissata l’imposta comunale dovuta (doc. A) e i richiami/diffide di pagamento rivolti al contribuente per l’incasso dell’imposta (doc. B-C);
che, in buona sostanza, l’imposta comunale in rassegna (fr. 2'744.45) risulta composta dagli addendi di fr. 2'724.45 (95% dell’imposta cantonale 2007 sul reddito di fr. 2'867.85) e fr. 20.- (a titolo di imposta personale), cui vanno aggiunti fr. 82.35 per interessi aggiornati sino al 30 aprile 2010 e fr. 30.- per tassa di diffida (doc. A + precetto esecutivo doc. D);
che con ordinanza del 3 novembre 2010 il Pretore del Distretto di __________, ha citato le parti a comparire all’udienza indetta per venerdì 11 marzo 2011, ore 10:05;
che nessuna di esse vi ha dato seguito;
che con sentenza dell’11 marzo 2011 il Pretore ha respinto l’istanza siccome nulla,
che giusta l’art. 118 cpv. 1 LOC - ha puntualizzato il primo giudice, sia con riferimento all’art. 97 n. 4 CPC-TI secondo cui il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, i presupposti processuali tra i quali la capacità delle parti e la legittimazione dei loro rappresentanti, sia con riferimento all’art. 142 cpv. 1 lett. a CPC-TI, secondo cui l’assenza di un presupposto processuale comporta la nullità dell’atto – il sindaco rappresenta il comune, presiede il municipio, coordina l’attività del collegio municipale e dirige l’amministrazione con le competenze conferite dalla legge, mentre che giusta l’art. 119 lett. d LOC lo stesso sindaco firma, in unione al segretario comunale, gli atti del comune e provvede alla loro trasmissione;
che nel caso concreto, ha rilevato il Pretore, l’istanza di rigetto dell’opposizione è stata però sottoscritta da due funzionari comunali facenti parte dei Servizi contabili e Cassa del Comune;
che, tuttavia, sempre secondo il Pretore, né i Servizi cantabili né un funzionario da esso dipendente possono sostituirsi al sindaco ed al segretario comunale per la sottoscrizione di atti del comune (art. 119 lett. d LOC);
che già per questo motivi, ha concluso il primo giudice, l’istanza risulta nulla;
che del resto, ha osservato lo stesso Pretore, l’istanza sarebbe comunque stata respinta anche nel merito, la documentazione esibita dal procedente non costituendo titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF, essendo le bollette prodotte prive dell’attestazione di crescita in giudicato;
che contro tale sentenza la parte istante è insorta con scritto del 22 marzo 2011, proponendosi di ottenere una rivalutazione del caso, asserendo che, contrariamente a quanto stabilito dal Pretore, l’istanza di rigetto dell’opposizione è stata correttamente sottoscritta dal Sindaco del comune (__________) e dal Segretario comunale (__________), per cui non è dato da capire per quale ragione è stato affermato che trattasi invece di due funzionari dei servizi finanziari;
che, secondo lo stesso procedente, all’istanza è inoltre stata allegata la decisione di tassazione, con il timbro di crescita in giudicato, firmata dall’Ufficio circondariale di tassazione (doc. E);
che constatato che tale atto di causa – da considerare a un primo esame quale reclamo ex art. 319 lett. a CPC, proponendosi con ogni evidenza il procedente di ottenere il ribaltamento del giudizio di primo grado – è stato esteso nello stesso tempo anche ad altre procedure esecutive sfociate in altrettante sentenze vertenti sulla stessa tematica (e, quindi, pure oggetto di impugnativa dello stesso tenore), aventi come parte convenuta altri soggetti, con ordinanza del 25 marzo 2011 il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, richiamato l’art. 132 CPC, ha assegnato al RE 1 un termine di dieci giorni per presentare, separatamente, ossia con riferimento al solo caso EF.2010.__________ / esecuzione n. __________, la richiesta di riconsiderazione (recte: il reclamo) 22 marzo 2011, sottoscritta dagli organi abilitati a rappresentarlo in giudizio;
che il 29 marzo 2011 il RE 1 ha ripresentato il gravame riferito alla qui convenuto, a firma del sindaco __________ e del segretario __________ (e non più dall’ex segretario __________), allegando al medesimo gli stessi documenti esibiti in precedenza;
che CO 1 non ha presentato osservazioni a tale atto;
considerando
in diritto:
che risalendo la decisione impugnata all’11 marzo 2011, ossia dopo l’entrata in vigore (1° gennaio 2011) del Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC), si pone avantutto la questione di sapere quali siano le norme di diritto procedurale applicabili alla trattazione dell’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione presentata il 28 ottobre 2010;
che, al riguardo, l’art. 404 cpv. 1 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti in corso già pendenti al momento della sua entrata in vigore si applica il diritto previgente;
che si rivela perciò corretto il richiamo da parte del primo giudice (v. citazione all’udienza di discussione) alla legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento del 12 marzo 1997 (vLALEF, che - tra l’altro- dispone dipoi l’applicazione, come diritto di procedura suppletivo, delle disposizioni del Codice di procedura civile ticinese allora in vigore; CPC-TI);
che l’art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce invece che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione;
che, dato che la sentenza impugnata (finale) risale, come visto, all’11 marzo 2011, la procedura ricorsuale è perciò retta nuovo diritto,
che secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili;
che tale è il caso per de decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);
che trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC);
che, nella fattispecie, pur non avendo la parte istante definito l’atto di causa 22 marzo 2011 come reclamo, benché il primo giudice abbia reso attente le parti che contro la sua decisione dell’11 marzo 2011 è possibile presentare reclamo al Tribunale d’appello (recte: alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello; cfr. art. 48 lett. e n. 1 LOG) entro il termine di dieci giorni, l’atto da egli presentato va inteso come ricorso contro la decisione di prima sede e, pertanto come reclamo ex art. 319 segg. CPC;
che proponendosi di ottenere una rivalutazione del caso asserendo che l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, è stata invece sottoscritta dalle persone abilitate a rappresentare in giudizio il Comune, e che agli atti figura pure la decisione di tassazione (titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF) con l’attestazione della sua crescita in giudicato, di modo che l’istante avrebbe fornito la documentazione corretta, implicitamente l’insorgente chiede il ribaltamento del giudizio di primo grado (ovvero l’accoglimento della propria istanza), avvalendosi dei motivi di reclamo previsti dall’art. 320 lett. a e b CPC (applicazione errata del diritto, accertamento manifestamente errato dei fatti);
che, del resto, il reclamo 22 marzo 2011 – i cui vizi sono stati emendati dall’insorgente il 29 marzo successivo, a seguito dell’ordinanza presidenziale del 25 marzo 2011, con la disgiunzione dei singoli gravami e con la sottoscrizione dell’atto ricorsuale da parte del sindaco e del segretario comunale - risulta proposto tempestivamente, ovvero entro il termine di dieci giorni previsto dall’art. 321 cpv. 2 CPC;
che a giusta ragione il reclamante assevera che l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione del 28 ottobre 2010 non reca la firma dei due funzionari facenti parte dei servizi contabili e della Cassa del comune, ma quella del sindaco __________ e dell’allora segretario (comunale) __________;
che, al riguardo, è verosimile che il Pretore sia stato tratto in errore dal fatto che nell’istanza di rigetto dell’opposizione quale rappresentante del creditore, ovvero del comune, figuri la __________, rispettivamente dal fatto che in calce all’istanza figurino le sole firme dei rappresentanti dei comune, senza indicazione (in stampatello) dei rispettivi loro nominativi;
che ne discende perciò su questo punto l’accoglimento del gravame, ricordando al primo giudice che con l’entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), atti viziati da carenze formali vanno sanati facendo capo all’art. 132 cpv. 1 CPC, ossia assegnando alla parte interessata un termine per porvi rimedio;
che secondo l’art. 80 cpv. 1 vLEF – ossia secondo il testo in vigore fino al 30.12.1210, che torna ancora applicabile alla fattispecie - se il credito è fondato su una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;
che secondo l’art 80 cpv. 2 n. 3 vLEF sono parificabili alle sentenze, entro il territorio cantonale, le decisioni di autorità amministrative cantonali riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico, quali le imposte, in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive;
che la decisione di tassazione dopo tassazione d’ufficio del 26 novembre 2008 dell’Ufficio di tassazione di __________, che ha fissato in fr. 2'867.85 l’imposta cantonale 2007 sul reddito a carico della convenuta, costituisce senz’altro titolo di rigetto definitivo dell’opposizione (cfr. art. 28 vLALEF) sia per la stessa imposta cantonale, sia però anche per l’imposta comunale, sempre sul reddito, ossia applicando l’esatto moltiplicatore comunale d’imposta di riferimento (in casu del 95%), quesito al quale non si può che rispondere affermativamente, il convenuto non avendo del resto preteso il contrario, ovvero che l’imposta comunale sul reddito (fr. 2'724.45) ) non fosse stata fissata correttamente;
che, infatti, contrariamente a quanto accertato dal Pretore – verosimilmente per una svista - il titolo di rigetto allegato all’istanza (la citata decisione fiscale), risulta munito della certificazione della sua crescita in giudicato (doc. E);
che bisogna tuttavia rilevare che l’onere fiscale di fr. 20.- (imposta personale) non è stato stabilito con riferimento alla decisione dell’autorità fiscale cantonale di cui al doc. E, passata, come visto, in giudicato, ma autonomamente dal comune stesso al momento di fissare l’imposta comunale sul reddito, senza certificazione della relativa crescita in giudicato;
che nel contesto di svolgimento della fattispecie, costituirebbe però un formalismo eccessivo dare peso decisivo a questa circostanza, considerato che l’escusso non ha in nessun caso eccepito di non dovere tale importo e meno che meno ha preteso di avere presentato al Municipio reclamo entro 30 giorni contro il calcolo dell’imposta comunale;
che anche su questo punto il reclamo merita pertanto tutela;
che, dato quanto precede, si giustifica pertanto l’accoglimento del gravame, motivo per cui la sentenza impugnata va riformata nel senso di accogliere l’istanza e di porre le spese e la tassa di giustizia di prima sede a carico del convenuto (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC);
che, per contro, non si prelevano oneri processuali in relazione al presente giudizio;
per questi motivi
richiamati gli art. 80 LEF, 28 vLALEF,
pronuncia:
1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 11 marzo 2011 del Pretore del Distretto di __________ (EF.2010.__________) sono riformati come segue:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di __________ è respinta in via definitiva.
2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 100.- sono poste a carico del convenuto”.
II. Non si prelevano spese.
III. Intimazione a:
- RE 1, __________;
- CO 1, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 2'856.80 non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).