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Incarto n. |
Lugano CJ/fp/fb |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini |
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segretario: |
Jaques |
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente dall’istanza 10 febbraio 2011 di
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RE 1
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contro |
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CO 1 rappr. dall’AU Ajetaj Ylber, Giubiasco
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tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla convenuta all’esecuzione n. 653'606 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona notificato il 19 gennaio 2011 per il pagamento di fr. 2'750,60 oltre interessi e spese;
sulla quale istanza il Giudice di Pace del circolo di Giubiasco, con sentenze del 4 marzo 2011 (0013-2011-S) ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta; l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo nr. 653606 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona è respinta in via provvisoria per fr. 2750.00 oltre
fr. 70,00 costi esecutivi PE 653606
fr. 200,00 tassa di giustizia
2. La tassa di giustizia, pur essendo a carico della parte convenuta, è anticipata dall’istante.
3. La presente decisione è impugnabile mediante reclamo direttamente alla Camera civile dei reclami del Tribunale di appello entro il termine di 30 giorni (art. 319 e seguenti CPC).
4. omissis.”
sentenza impugnata dall’istante, che con reclamo del 23 marzo 2011 chiede l’annullamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e il rimborso “di una delle due tasse di anticipo spese di fr. 70.--“;
ritenuto inutile impartire un termine alla convenuta per presentare osservazioni, siccome l’esito del reclamo non ha concrete conseguenze per essa, dal momento che in ogni caso le spese processuali ed esecutive rimarranno a suo carico (dispositivo n. 2 della decisione impugnata);
esaminati gli atti,
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che in virtù dell’art. 48 lett. e n. 1 LOG, entrato in vigore il 1° gennaio 2011, la Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello giudica in seconda istanza gli appelli e i reclami nelle cause proposte a norma della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, escluse quelle di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF) e di accertamento dell’inesistenza del debito (art. 85a LEF);
che contrariamente a quanto indicato nel dispositivo n. 3 della sentenza impugnata, competente per statuire sul reclamo è quindi la scrivente Camera e non la Camera civile dei reclami;
che risalendo la decisione impugnata al 23 marzo 2011, ossia a dopo l’entrata in vigore (il 1° gennaio 2011) del Codice di diritto processuale svizzero (CPC), la procedura ricorsuale è retta dal nuovo diritto (art. 405 cpv. 1 CPC);
che secondo l’art. 110 CPC, la decisione in materia di spese è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo;
che in ogni caso la via del reclamo è anche l’unica aperta contro le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC);
che trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC);
che nella fattispecie la sentenza impugnata è stata notificata alla reclamante il 9 marzo 2011 (estratto Track & Trace), sicché il termine di reclamo, come visto di dieci giorni, è scaduto lunedì 21 marzo 2011, essendo il 19 marzo un sabato (art. 142 cpv. 3 CPC);
che il reclamo, interposto il 23 marzo 2011 (data del timbro postale), sarebbe pertanto tardivo, sennonché il primo giudice ha erroneamente indicato nella sentenza impugnata un termine di ricorso di 30 giorni (dispositivo n. 3);
che sebbene il Codice di procedura civile, pur prescrivendo per ogni decisione l’indicazione dei mezzi d’impugnazione (art. 238 lett. f CPC), non contenga alcuna norma equivalente all’art. 49 LTF, secondo cui una notificazione viziata dall’indicazione inesatta o incompleta dei rimedi giuridici non può causare alcun pregiudizio alle parti, il principio della buona fede posto all’art. 52 CPC, che s’impone anche al giudice (Trezzini, Commentario al CPC, Lugano 2011, p. 95 ad 2/A), richiede l’applicazione per analogia di tale norma alla procedura civile di prima e seconda istanza (in tal senso: Staehelin, Kommentar zur ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 27 ad art. 238; Trezzini, op. cit., p. 1060 ad C);
che la parte che non è rappresentata da una persona con cognizioni di diritto e non dispone di conoscenze giuridiche né di una particolare esperienza sgorgante ad esempio da procedure precedenti, può fidarsi dell'indicazione inesatta del termine di ricorso contenuta nella sentenza (DTF 135 III 375, c. 1.2.2);
che siffatte condizioni risultano adempiute nella fattispecie, sicché occorre considerare il ricorso tempestivo;
che essendo l’azione stata inoltrata dopo il 1° gennaio 2011 (e meglio il 10 febbraio 2011), anche la procedura di prima istanza è retta dal nuovo CPC (art. 404 cpv. 1 CPC);
che mentre l’ammontare della tassa di giustizia nei procedimenti sommari in tema di esecuzione e fallimento, segnatamente di rigetto dell’opposizione, rimane stabilito dall’art. 48 dell’Ordinanza federale sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento del 23 settembre 1996 (OTLEF), la questione dell’anticipazione, della ripartizione e della liquidazione delle spese giudiziarie, in seguito all’abrogazione dell’art. 49 OTLEF, è ora disciplinata dagli art. 95 segg. CPC;
che giusta l’art. 98 CPC, il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura parziale o totale delle spese processuali presumibili e in ogni caso deve informare la parte non patrocinata da un avvocato sull’importo presumibile di tali spese nonché sul gratuito patrocinio (art. 97 CPC);
che in caso di errata o carente indicazione ai sensi dell’art. 97 CPC, potrebbe sembrare equo porre a carico dello Stato le spese processuali in totalità o in parte (art. 107 cpv. 2 CPC e Suter/ von Holzen, Kommentar zur ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 17 ad art. 97);
che in ogni caso è da escludere la facoltà per il giudice di esigere l’anticipazione delle spese solo con la decisione finale quando non ha in precedenza informato l’attore sull’importo presumibile delle spese processuali, ciò che può anche dedursi dall’art. 111 CPC, secondo cui le spese processuali vanno compensate con gli anticipi prestati dalle parti, l’eventuale scoperto essendo a carico di chi è condannato a pagare le spese;
che nel caso concreto non si evince dagli atti trasmessi dalla Giudicatura di pace che la reclamante, che non risulta patrocinata da un avvocato, sia stata informata sull’importo presumibile delle spese processuali;
che in queste condizioni occorre accogliere il ricorso nella misura in cui tende all’annullamento del punto della decisione che l’obbliga ad anticipare le spese di giustizia;
che per contro va respinta la domanda tendente al rimborso “di una delle due tasse di anticipo spese di fr. 70.--“ poste a suo carico, la prima, dall’UE di Lugano nell’ambito di una prima esecuzione n. 1428867 poi annullata in quanto l’escussa aveva, dopo l’emissione del precetto esecutivo (del 28 giugno 2010, all. C), trasferita la sede da Lugano a Giubiasco (la pubblicazione del trasferimento risale al 9 luglio 2010, all. D), e la seconda dall’UEF di Bellinzona per l’emissione del precetto esecutivo in oggetto (all. G);
che in effetti, le decisioni degli uffici d’esecuzione sulle spese non possono essere oggetto di un'opposizione ma solo di un ricorso giusta l’art. 17 LEF (Ruedin, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 27 ad art. 68, con rif.; Emmel, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 22 ad art. 68), o contro la graduatoria e stato di riparto (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 33 i.f. ad art. 148) oppure, se non vi è stata realizzazione o se la stessa si è rivelata infruttuosa, contro l'attestato di carenza beni (art. 115 e 149 LEF);
che a titolo aggiuntivo va comunque osservato come entrambi i precetti esecutivi siano stati emessi sulla base delle indicazioni della domanda formulata dalla reclamante e come l’incompetenza territoriale dell’UE Lugano sia sorta, senza colpa sua, solo dopo l’emissione del precetto e un primo tentativo di notifica postale;
che al riguardo il fatto che il primo giudice abbia statuito sul merito dell’istanza dopo l’apertura del fallimento (9 febbraio 2011) dell’escussa e prima della sua chiusura per mancanza di attivo (21 marzo 2011, cfr. all. K) non muta l’esito della presente decisione, perché anche volendo ritenere che la causa di rigetto diventa priva di oggetto già al momento dell’apertura del fallimento per estinzione dell’esecuzione giusta l’art. 206 LEF (cfr. Romy, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 8 ad art. 206, con rif.) – e non solo al momento della continuazione della liquidazione, giacché in caso di chiusura del fallimento per mancanza di attivo l’esecuzione risorge (art. 230 cpv. 4 LEF) –, la circostanza potrebbe influire solo sull’importo delle spese processuali (riduzione in caso di stralcio), senza concreta conseguenza per la reclamante visto l’esito del ricorso, e non sulla questione delle spese di emissione e di notifica dei precetti esecutivi;
che il reclamo va pertanto parzialmente accolto;
che per motivi di equità non si prelevano spese per il presente giudizio (art. 107 cpv. 2 CPC) e vanno compensate le spese ripetibili, vista la parziale soccombenza della reclamante;
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è parzialmente accolto.
Di conseguenza, il dispositivo n. 2 della sentenza 4 marzo 2011 del Giudice di pace del circolo di Giubiasco (0013-2011-S) è così riformato:
“ 2. La tassa di giustizia è posta a carico della parte convenuta.”
2. Non si prelevano spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
RE 1, __________;
– __________, __________.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 270.-- non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).