Incarto n.
14.2011.51

Lugano

9 maggio 2011

EC/fp/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

 

segretario:

Cassina, vicecancelliere

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 30 dicembre 2010 da

 

 

CO 1

(rappr. da: RA 1)

 

 

contro

 

 

RE 1

 

 

 

 

 

 

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 20/26 ottobre 2010 dell’UE di __________ per l’importo di 80.00;

 

sulla quale istanza il Giudice di Pace del circolo di __________ con sentenza 28 febbraio 2011 ha così deciso:

 

         “1.   L’istanza è accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________dell’Ufficio di esecuzione di __________ è respinta in via definitiva come a precetto esecutivo.

 

2.      La tassa di giustizia di fr. 40.00, anticipata dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, la quale rifonderà alla controparte fr. 20.00 di indennità.

 

3.      La presente decisione è impugnabile mediante reclamo alla Camera di esecuzioni e fallimenti del Tribunale di appello entro il termine di 30 giorni (art. 319 e seguenti CPC)”.

 

 

Sentenza impugnata dalla parte convenuta, che con reclamo del 25 marzo 2011 ha postulato la reiezione dell'istanza;

 

 

preso atto che con osservazioni 7 aprile 2011 l’istante ha chiesto la reiezione del reclamo, con protesta di spese e ripetibili;

 

 

esaminati atti e documenti;

 

 

ritenuto

 

in fatto:

 

 

                                     A.      Con PE per le esecuzioni ordinarie n. __________ del 20/26 ottobre 2010 dell’UE di __________RE 1ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 80.00, indicando quale titolo di credito: “Decreto multa 26/03/2010 n. 9399 dip. delle istituzioni uff. giuridico della circolazione 1) Multa”.

                                              Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Giudice di Pace del circolo di __________.__________

 

 

                                     B.      La procedente fonda la sua pretesa sulla risoluzione 26 marzo 2010, cresciuta in giudicato, mediante la quale la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, ha inflitto a RE 1 una multa per l'uso illecito di un fondo privato a scopo di posteggio di veicoli.

 

 

                                     C.      Con sentenza 28 febbraio 2011 il Giudice di Pace del circolo di __________ ha accolto l’istanza.

 

 

                                     D.      Con reclamo 25 marzo 2011 RE 1 postula la riforma del giudizio del giudice di pace e allegato al reclamo stesso. Il convenuto argomenta che il 26 marzo 2010 sarebbe stata emessa una multa per una ragione a lui sconosciuta a carico del veicolo TI __________ della Associazione __________, che egli usa frequentemente ma non esclusivamente. Il reclamante sostiene di non essere a conoscenza dell’esistenza della multa e nemmeno del precetto esecutivo, atteso che l’opposizione allo stesso sarebbe stata apposta da parte di una persona impiegata all’Associazione __________, di cui egli è presidente. RE 1 evidenzia che anche nell’ipotesi fosse stato lui il conducente del veicolo immatricolato a nome dell’associazione, non si sarebbe meritato la multa perché sempre attento a rispettare i limiti del certificato di posteggio per disabili di cui dispone. Il reclamante si oppone pure alla condanna al pagamento di fr. 20.00 per indennità alla controparte, perché la stessa non si sarebbe presentata davanti al giudice di pace e si sarebbe limitata a svolgere un lavoro di ordinaria amministrazione consistente ad inviare un foglio prestampato.

 

 

                                     E.      Con osservazioni 7 aprile 2011 lo CO 1 argomenta che il reclamo sarebbe tardivo in quanto il termine d’impugnazione di 10 giorni non sarebbe stato rispettato. L’indicazione errata del termine da parte del giudice di prime cure non potrebbe infatti essere d’aiuto al reclamante, che non potrebbe invocare la buona fede perché poteva conoscere l’inesattezza dell’indicazione fornita rispettivamente avrebbe potuto facilmente rendersene conto usando la dovuta diligenza. Il creditore evidenzia che l’infrazione è stata commessa con il veicolo targato TI __________ e non con il veicolo targato TI __________.

 

 

                                     F.      Con replica 17 aprile 2011 RE 1 chiede l’assegnazione di un difensore d’ufficio per potersi difendere in modo adeguato nella procedura di reclamo, non essendo in condizioni finanziarie tali da poter pagare la parcella di un avvocato.

                                              L’escusso argomenta che il veicolo targato TI __________ sarebbe immatricolato a nome di suo figlio e quindi il precetto esecutivo avrebbe dovuto essere emesso al nome del figlio. Egli chiede la consegna di copia del precetto esecutivo, perché in occasione dell’udienza di discussione si è fatto mostrare il precetto e la firma apposta sullo stesso gli sembrerebbe essere quella della moglie. In ogni caso le possibilità che egli fosse al volante dell’auto del figlio, con cambio manuale, sarebbero ben poche perché per difficoltà fisiche sarebbe autorizzato a guidare solo auto automatiche.

                                              Tale atto non è stato notificato alla controparte per una eventuale duplica.

 

 

Considerato

 

 

in diritto:

 

                                     1.      Premesso che la decisione impugnata risale al 28 febbraio 2011, ossia dopo l’entrata in vigore (1° gennaio 2011) del Codice di diritto processuale svizzero (Codice di procedura civile, CPC), si pone avantutto la questione di sapere quali siano le norme procedurali applicabili alla trattazione dell’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione proposta il 30 dicembre 2010. Ora, l’art. 404 cpv. 1 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento della sua entrata in vigore si applica il diritto procedurale previgente.

 

                                               Stabilita l’applicabilità del diritto previgente per quanto riguarda la procedura applicabile davanti al primo giudice, si pone dipoi la questione di sapere quale sia invece il diritto applicabile al ricorso in rassegna. Ora, l’art. 405 cpv. 1 CPC, stabilisce che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. Dato che la sentenza impugnata (finale) risale, come visto, al 28 febbraio 2011, la procedura ricorsuale è perciò retta dal nuovo diritto.

 

 

                                     2.      Secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 cpv. 1 lett. b n. 3  CPC). Trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).

 

 

                                     3.      Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:

                                               a.  l’applicazione errata del diritto;

                                               b.  l’accertamento manifestamente inesatto dei fatti.

 

                                     4.      Proposto il 25 marzo 2011, ossia quando il termine di dieci giorni decorrente dalla notifica della sentenza impugnata era ampiamente scaduto, il reclamo sarebbe di principio inammissibile. Nel caso di specie nel dispositivo n. 3 della sentenza impugnata il giudice di pace ha però erroneamente indicato in 30 giorni il termine di impugnazione. Di principio la parte laica non rappresentata nella procedura può fare affidamento all’indicazione datagli dal giudice, eccezion fatta quando il ricorrente si è reso conto o quando egli era in grado di scoprire l’errore grazie alle sue conoscenze giuridiche (Trezzini, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, p. 1059-1060 e rif. ivi). Nel caso di specie non risulta che RE 1 sia giurista o disponga altrimenti delle conoscenze necessarie per permettergli di trovare la norma di legge pertinente e d’intepretarla. Per questo motivo il reclamo va considerato tempestivo.

 

 

                                     5.      RE 1 invoca la mancata notifica del precetto esecutivo pretendendo di non aver avuto conoscenza dell'esecuzione. Tale eccezione è al limite del temerario. Nel precetto esecutivo infatti il funzionario postale incaricato della notifica ha espressamente indicato che lo stesso è stato personalmente notificato a RE 1. Inoltre un confronto delle sottoscrizioni apposte da RE 1 sul reclamo 25 marzo 2011 e sulla replica 17 aprile 2011 con la firma apposta sul precetto esecutivo alla rubrica opposizione non lascia sorgere alcun ragionevole dubbio sull’identità della persona che ha apposto le tre firme. Ad ogni buon conto il precettato, anche nell’ipotesi di una mancata notifica, non avrebbe subito alcun danno, dato che è stata interposta opposizione e che lo stesso avrebbe potuto prendere visione del precetto presso il giudice di pace del circolo di Vezia immediatamente dopo la ricezione della convocazione di data 5 gennaio 2011 per l’udienza del 19 febbraio 2011.

 

 

                                     6.      Per l’art. 80 cpv. 1 vLEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Una sentenza diviene esecutiva quando è cresciuta in giudicato (vale a dire: non può più essere impugnata con un rimedio ordinario) e da essa scaturisce per il debitore un obbligo di pagamento o di prestazione di garanzia (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 3 s. ad art. 80; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, vol. I, n. 6 ss. ad art. 80; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 35 s. e 38 s. ad art. 80; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 213 s. e 221 ss).

 

                                     6.1.   L’art. 80 cpv. 2 n. 3 vLEF parifica a sentenze esecutive entro il territorio cantonale, le decisioni di autorità amministrative cantonali riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico, quali le imposte, in quanto il diritto cantonale disponga in tal senso.

 

                                     6.2.   Per l’art. 28 vLALEF “entro il territorio cantonale, sono parificate alle sentenze esecutive nel senso dell’art. 80 LEF le decisioni definitive di autorità amministrative e giudiziarie cantonali, comunali o d’altra natura riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico”.

 

 

                                     7.      Il giudice del rigetto deve accertare d’ufficio, in ogni stadio di causa, se la sentenza su cui si fonda l’esecuzione ossequia tutti i requisiti posti dalla LEF per poterle riconoscere carattere esecutivo (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 22 ad art. 80 e n. 68 ad art. 84; Stücheli, op. cit., p. 112 s.; Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84).

 

 

                                     8.      Nel caso di specie loCO 1 fonda la sua pretesa nei confronti di RE 1 sulla risoluzione 26 marzo 2010, comunicata al ricorrente al proprio domicilio di Via __________ __________ a __________, mediante la quale la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, ha inflitto a RE 1 una multa per l'uso illecito di un fondo privato a scopo di posteggio di veicoli.

                                               La menzionata decisione – rimasta senza impugnazione - costituisce in principio valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 vLEF in favore dell’istante per l’importo oggetto dell’esecuzione.

 

 

                                     9.      A norma dell'art. 81 cpv. 1 vLEF "se il credito è fondato su una sentenza esecutiva di un'autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l'esecuzione, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto".

                                     10.    Oltre ai mezzi liberatori dell’art. 81 vLEF il debitore può invocare la nullità del titolo esecutivo (DTF 129 I 361 e rif. ivi; Cocchi/Trezzini, CPC-TI commentato, Appendice 2000/2004, n. 57 ad art. 20 LALEF), nullità del resto che deve essere rilevata d’ufficio dal giudice dell’esecuzione (cfr. Staehelin, op. cit., n. 118 ad art. 80; Moor, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Berna 2002, n. 2.3.1.2, p. 307) e da ogni autorità preposta all’applicazione del diritto (DTF 129 I 361 e rif. ivi), atteso che una decisione nulla non può esplicare alcun effetto giuridico (TF 02.06.2003 [5P.178/2003] cons. 3.1).

                                               Per costante giurisprudenza una decisione viziata è di regola solo annullabile: nell’interesse della sicurezza del diritto (TF 06.02.2003 [5P.448/2002] consid. 2.2) la nullità è ammessa  - a prescindere dalle fattispecie espressamente previste dalla legge - solo quando la decisione è affetta da un vizio particolarmente grave, manifestamente o quanto meno agevolmente riconoscibile ed inoltre quando la certezza del diritto non viene compromessa nell’ipotesi in cui la nullità fosse ammessa (DTF 129 I 361 e rif. ivi; TF 06.02.2003 [5P.448/2002] consid. 2.2 e rif. ivi).

                                               Vengono considerati vizi particolarmente gravi taluni errori di procedura, in primo luogo inerenti all’incompetenza dell’autorità che ha prolato la decisione (DTF 129 I 361). Errori di merito possono provocare solo eccezionalmente la nullità dell’atto (DTF 129 I 361). Questo avviene allorché essi sono estremamente gravi, ad esempio quando l’atto in questione è insensato, immorale, completamente sprovvisto di base legale o è d’esecuzione impossibile (RDAT 2000 II n. 54 p. 197-198).

 

 

                                     11.    Nel caso di specie la decisione 26 marzo 2010 è stata emanata dall’autorità competente. Il ricorrente ha in sostanza argomentato che la multa sarebbe ingiustificata in quanto egli non avrebbe commesso l’infrazione. RE 1 non asserisce che il titolo di rigetto è affetto da carenze d’ordine procedurale ma pretende che la decisione sia viziata da un errore di merito. Tale censura, la cui fondatezza risulta del resto tutt’altro che evidente o facilmente riconoscibile (TF 02.06.2003 [5P.178/2003] cons. 3.1), doveva essere sollevata al momento dell’imposizione della multa nei modi e nelle forme indicate nel decreto di contravvenzione o al più tardi, nell’ipotesi il decreto non gli fosse stato ritualmente notificato, nei termini previsti dalla LContr., dopo la ricezione da parte del giudice di pace dell’istanza di rigetto dell’opposizione (nella quale il titolo è espressamente menzionato) e della convocazione del 5 gennaio 2011 per l’udienza di contraddittorio. La censura di RE 1 risulta pertanto inammissibile in questa sede.

 

 

                                     12.    Il reclamante si oppone alla condanna al pagamento di fr. 20.00 per indennità alla controparte.

 

                                     12.1. Ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 vOTLEF, nelle contestazioni concernenti tra l'altro il rigetto dell'opposizione (art. 25 n. 2 lett. a vLEF), il giudice può, su domanda della parte vincente, condannare quella soccombente al pagamento di un'equa indennità come risarcimento delle spese. Tale indennità è destinata a coprire la perdita di tempo e le spese; se del caso, essa può comprendere anche le spese derivanti dal patrocinio da parte di un avvocato (DTF 119 III 69). In particolare, la parte vincente, non patrocinata, avrà diritto ad essere risarcita per il dispendio di tempo causatole dal processo e per ulteriori spese dipendenti dal medesimo (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, art. 150 CPC, n. 520 e m. 10; Staehelin, in Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Givera/Monaco, 1998, Vol. I, n. 74 ad art. 84).

 

                                     12.2  In concreto, fuori discussione l'intervento di un patrocinatore e quindi anche l'eventualità di applicazione o di riferimento alla TOA o a qualsiasi altra tariffa professionale relativa ad atti di patrocinio, lRA 1 si è occupato della procedura di rigetto dell'opposizione nell'ambito delle proprie mansioni istituzionali. A tal fine, esso ha semplicemente presentato l'istanza di rigetto dell'opposizione la cui redazione -di pochissime righe- non ha richiesto approfondimenti, studi particolari, consulenze esterne o altre misure indispensabili, tali da causare spese che debbano essere risarcite dalla controparte. Sebbene all'ente procedente non siano sorte spese di qualsiasi natura dalla partecipazione all'udienza che -a ragione o a torto- ha disertato, allo stesso, deve essere riconosciuta perlomeno la perdita di tempo per l’allestimento dell’istanza di rigetto e un’equa indennità le spese forfetarie di cancelleria: come fatto dal primo giudice non appare pertanto iniquo di caricare al soccombente l'importo di fr. 20.– a titolo di indennità processuali.

 

 

                                     13.    Con la replica RE 1 chiede la concessione del gratuito patrocinio.

 

                                      13.1. Risulta dalla legge cantonale sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria (Lag, RL 3.1.1.7) che l’assistenza giudiziaria è concessa alle condizioni cumulative seguenti:

                                                  –   il richiedente è una persona fisica indigente (art. 3);

                                                  –   la procedura per la persona richiedente presenta probabilità di esito favorevole e una persona ragionevole e di condizioni agiate non rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa comporta (art. 14 cpv. 1 a contrario);

                                                  –   per il gratuito patrocinio vi è necessità oggettiva di patrocinio (art. 14 cpv. 2 a contrario), ossia:

                                                      –   la persona richiedente non è in grado di procedere con atti propri, o

                                                      –   la designazione di un patrocinatore è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi, oppure

                                                      –   la causa presenta difficoltà particolari.

 

                                              La necessità oggettiva di un patrocinio è data quando il ricorrente, privo di nozioni giuridiche adeguate, è colpito in modo rilevante dal provvedimento impugnato e le questioni di diritto da risolvere sono complesse.

 

                                               Nel caso di specie il reclamo dell’escusso non presentava la benché minima possibilità di esisto favorevole, ritenuto che lo stesso è, per i motivi sopra addotti, ampiamente infondato.

                                     

                                              Per questo motivo la richiesta di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio presentata da RE 1 deve essere respinta.

 

 

                                     14.    Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo va quindi respinto.

                                               Tassa di giustizia, spese processuali e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF; 106 cpv. 1 CPC).

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 25 n. 2 lett. a, 80, 81  vLEF; 106 cpv. 1, 251, 319 cpv. 1, 320, 321 cpv. 2, 404 cpv. 1, 405 cpv. 1  CPC; 3, 14 cpv. 1 e 2 Lag; 48, 61 cpv. 1 OTLEF; 62 cpv. 1 vOTLEF;

 

 

pronuncia:

 

                                   1.   Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.

                                     

                                   2.   La domanda di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio di RE 1 è respinta.

 

3.    La tassa di giustizia e le spese processuali per complessivi fr 100.00 relative alla procedura di reclamo, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico, con l’obbligo di rifondere alloCO 1 fr. 50.00 a titolo di indennità.

 

                                   4.   Intimazione a:

                                         - RE 1, __________;

                                         - RA 1, __________.

                                         Comunicazione al Giudice di Pace del circolo di __________.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                                Il segretario

 

 

 

 

 

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 80.00, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.00, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

 

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).