|
|
|
|
|
||
|
Incarto n. |
Lugano FP/sl/fb
|
In nome |
|
||
|
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini |
|
segretaria: |
Locatelli, vicecancelliera |
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente dall’istanza 30 dicembre 2010 presentata da
|
|
CO 1 __________
|
|
|
Contro |
|
|
RE 1 __________
|
||
|
|
|
|
|
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ del 23/24 settembre 2010 dell’Ufficio di esecuzione di __________ per il pagamento di fr. 115.60 oltre accessori;
sulla quale istanza il Giudice di pace del circolo di __________, con sentenza del 18 marzo
2011 (S10-__________) ha così pronunciato:
“1. L’istanza è accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo no. __________ dell’Ufficio esecuzione di __________ è respinta in via definitiva per l’importo degli accessori, ossia fr. 115.60 per interessi aggiornati, fr. 30.-- di tassa di diffida del 15.6.2010, più fr. 30.-- di spese esecutive;
2. La richiesta 23.2.2011 di parte convenuta è trasmessa all’attore per le decisioni di sua competenza.
3. La tassa di giustizia di fr. 55.-- da anticipare dalla parte istante, è a carico della parte convenuta, la quale rifonderà alla controparte fr. 10.-- di indennità.”
Sentenza impugnata dal convenuto, che con reclamo del 31 marzo 2011 ne
chiede l’annullamento, protestate spese e ripetibili;
richiamato il decreto presidenziale 1° aprile 2011, con il quale al reclamo è stato con-
cesso effetto sospensivo;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto:
che con precetto esecutivo n. __________ del 23/24 settembre 2010 dell’Ufficio di esecuzione di __________ lo CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di: 1) fr. 3'109.70, 2) fr. 115.60, 3) fr. 30.--, dedotti fr. 3'109.70 di acconto pagato al creditore, indicando quale titolo di credito: “Imposta cantonale 2008 + interessi 3.0% dal 31.05.2008 risp. dal 31.10.2009 – 1) Imposta cantonale 2008, 2) Interessi di ritardo, 3)Tassa di diffida (15.06.2010);
che interposta opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 30 dicembre 2010 il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo per l’importo di fr. 115.60 relativo agli interessi aggiornati e fr. 30.-- quale tassa di diffida, producendo copia della notifica di tassazione relativa all’imposta cantonale 2008 del 2 settembre 2009, passata in giudicato (doc. C), così come il dettaglio del calcolo degli interessi di ritardo del 7 novembre 2010 (doc. B);
che con ordinanza 19 febbraio 2011 il Giudice di pace ha convocato le parti all’udienza del 10 marzo 2011 per il contraddittorio;
che il 23 febbraio 2011 il convenuto ha chiesto l’annullamento dell’udienza, asserendo di avere presentato un’istanza di revisione relativa alle sue tassazioni per gli anni 2004 e successivi, allegando al riguardo copia del verbale di audizione del 21 febbraio 2011 davanti all’autorità fiscale, per poi rilevare che se l’istanza fosse stata ammessa, tale cicostanza avrebbe comportato l’annullamento delle relative tassazioni e quindi anche degli interessi oggetto della procedura in esame;
che all’udienza del 10 marzo 2011 indetta per il contraddittorio, il convenuto non è comparso;
che statuendo il 18 marzo 2011 il Giudice di pace ha accolto l’istanza sulla base della documentazione prodotta dall’istante, argomentando che “la richiesta di rinvio non risultava motivata con uno degli impedimenti dell’art. 136 CPC, e che in ogni modo, trattandosi di causa a procedura sommaria per il rigetto dell’opposizione, il Giudice, in possesso di una decisione amministrativa regolarmente cresciuta in giudicato, non può esaminare il merito della vertenza, da cui la necessità di procedere con il giudizio”;
che con reclamo 31 marzo 2011 RE 1 si duole della lesione del suo diritto di essere sentito garantito dell’art. 53 cpv. 1 del Codice di diritto processuale civile svizzero entrato in vigore il 1° gennaio 2011 (CPC), facendo carico al Giudice di pace di avere deciso con la sentenza di merito sulla non ammissibilità della sua richiesta di rinvio, senza avergli dato nessuna possibilità di esprimersi sull’istanza di rigetto;
che RE 1 rileva dipoi che la lettura attenta del verbale di audizione 21 febbraio 2011 da lui prodotto con la citata richiesta di rinvio dell’udienza, avrebbe dovuto convincere lo stesso giudice della necessità di sospendere la procedura ex art. 126 CPC, fintanto che la Divisione delle Contribuzioni avesse terminato l’esame della procedura di revisione contro la decisione di tassazione a monte della procedura esecutiva;
che, chiamato a esprimersi sul reclamo, il procedente è rimasto silente;
considerando
in diritto:
che risalendo la decisione impugnata al 18 marzo 2011, ossia dopo l’entrata in vigore (1° gennaio 2011) del Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC), si pone avantutto la questione di sapere quali siano le norme di diritto procedurale applicabili alla trattazione dell’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione presentata il 30 dicembre 2010;
che, al riguardo, l’art. 404 cpv. 1 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti in corso già pendenti al momento della sua entrata in vigore si applica il diritto previgente;
che si rileva perciò corretto il richiamo da parte del primo giudice (v. citazione all’udienza di contraddittorio) alla legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento del 12 marzo 1997 (v. LALEF, che - tra l’altro - dispone l’applicazione, come diritto di procedura suppletivo, delle disposizioni del Codice di procedura ticinese allora in vigore; CPC-TI);
che l’art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce invece che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione;
che dato che la sentenza impugnata (finale) risale, come visto, al 18 marzo 2011, la procedura ricorsuale è perciò retta dal nuovo diritto;
che secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili;
che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ai sensi degli art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);
che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:
a) l’applicazione errata del diritto
b) l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che nella misura in cui fa carico al Giudice di pace di avere statuito sull’istanza di rinvio dell’udienza solo con il merito, violando così il suo diritto di essere sentito, l’insorgente travisa la realtà dei fatti;
che ai sensi dell’art. 136 cpv. 1 CPC-TI - applicabile davanti al primo giudice ex art. 404 cpv. 1 CPC - una parte (o il suo rappresentante) può chiedere tempestivamente il rinvio dell’udienza se impedito per motivi gravi, in particolare per malattia, per infortunio, per servizio militare, per impegni parlamentari o per comparsa davanti ad un altro tribunale;
che con il suo scritto del 23 febbraio 2011 il convenuto non ha però chiesto il rinvio dell’udienza fissata per il 10 marzo 2011 invocando uno dei citati motivi di impedimento a comparire, ma ha chiesto semplicemente l’annullamento dell’udienza perché contro la decisione di tassazione oggetto della procedura di rigetto dell’opposizione è pendente una istanza di revisione da egli proposta davanti all’autorità fiscale, la quale, se ammessa, avrebbe comportato l’annullamento della relativa tassazione;
che con un’iniziativa del genere il convenuto non si è quindi attivato per far slittare l’udienza perché oggettivamente impossibilitato a presenziarvi, ma si é semplicemente proposto di sospendere la procedura esecutiva per la questione di merito anticipata nella sua istanza del 23 febbraio 2011;
che nella procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimento il giudice pronuncia sulla base di un’istanza scritta e corredata, se del caso, dai documenti e sulla base di quanto esposto dalle parti, se del caso, con la produzione dei relativi documenti a supporto delle rispettive tesi, all’udienza di contradditorio appositamente indetta (art. 20 cpv. 1 e 2 vLALEF), ritenuto che se una parte non compare, il giudice decide in base agli atti e sentita l’altra parte se comparsa (art. 20 cpv. 4 vLALEF), il che esclude la facoltà per le parti di addurre le proprie ragioni con atti, rispettivamente iniziative procedurali (allegati integrativi, prese di posizione scritte prima dell’udienza) all’infuori di quanto previsto dall’art. 20 vLALEF;
che, ciò posto, il convenuto avrebbe dovuto proporre l’argomento illustrato nell’istanza del 23 febbraio 2011 con riferimento al verbale di audizione 21 febbraio 2011 davanti all’autorità fiscale, all’udienza di contradditorio e, quindi, non pregiudizialmente nelle more dell’istanza di rigetto dell’opposizione;
che a giusta ragione il Giudice di pace non ha perciò indugiato sulla questione, definendo l’iniziativa dell’escusso esulante dal contesto dell’art. 136 CPC-TI;
che ci si potrebbe nondimeno chiedere se con la sua istanza del 23 febbraio 2011 il convenuto contasse, nonostante il chiaro tenore dell’art. 20 vLALEF, di ottenere ugualmente una decisione incidentale del giudice sulla sua richiesta di sospensione della procedura sulla base dell’art. 107 CPC-TI (equivalente di fatto all’attuale art. 126 CPC), secondo cui il giudice può sospendere il processo quando tra le parti siano pendenti trattative per una transazione, oppure quando la decisione di un’altra causa o di un altro procedimento può influire sulla decisione della lite;
che avesse confidato su una decisione del genere, il convenuto – in considerazione dell’eccezionale motivo addotto a sostegno della sua tesi, segnatamente del fatto che egli, quale avvocato, non poteva ignorare che gli interessi di ritardo oggetto della procedura in esame, decorrono anche nel caso di una domanda di revisione contro una decisione di tassazione cresciuta in giudicato, così come nel caso di reclamo o ricorso contro la tassazione (art. 240 cvp. 6 LT) - non aveva motivo di rimanere passivo di fronte al silenzio del primo giudice sulla sua richiesta di annullamento dell’udienza fissata per il 10 marzo 2011, disertando semplicemente l’udienza stessa;
che, al contrario, all’insorgente spettava in un caso del genere farsi parte diligente, ossia sollecitare lo stesso giudice ad evadere la sua domanda prima dell’udienza;
che, non avendolo fatto, egli non può dolersi in questa sede di non avere potuto esprimersi sull’istanza di rigetto dell’opposizione, il primo giudice non avendo in ogni modo né rinviato, né annullato l’udienza, motivo per cui egli doveva presumere che la procedura esecutiva avrebbe seguito il suo corso;
che il reclamo deve di conseguenza essere al riguardo disatteso;
che il rimedio non è destinato a miglior sorte nemmeno nella misura in cui l’insorgente ritiene, in ogni modo, che non sono nemmeno soddisfatte le condizioni per concedere il rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo in rassegna;
che secondo l’art. 80 cpv. 1 vLEF – ossia secondo il testo in vigore fino al 31.12.2010, che torna applicabile alla fattispecie – se il credito è fondato su una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;
che ai sensi dell’art. 80 cpv. 2 n. 3 vLEF sono parificate alle sentenze esecutive, entro il territorio cantonale, le decisioni di autorità amministrative cantonali riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico, quali le imposte, in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive (art. 28 vLALEF e 244 cpv. 3 LT);
che giusta l’art. 81 cpv. 1 vLEF, pure applicabile alla fattispecie, se il credito è fondato su una sentenza esecutiva di un’autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l’esecuzione, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto;
che, come giustamente rilevato dal Giudice di pace, la documentazione agli atti, segnatamente la decisione di tassazione 2 settembre 2009 dell’Ufficio di tassazione di __________, passata in giudicato (doc. C) e posta a fondamento della fissazione degli interessi di mora oggetto della procedura esecutiva (doc. B, importo come tale non contestato), costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 vLEF, la domanda di revisione pendente contro la tassazione non ostando, come visto, all’esecutività della medesima;
che ne discende che il reclamo deve essere disatteso, siccome manifestamente infondato;
che gli oneri processuali seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEf e 106 cpv. 1 CPC);
per questi motivi,
richiamati gli art. 80 e 81 vLEF, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, 106 cpv. 1 CPC
pronuncia:
1.Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 100.--, anticipata dal reclamante, è posta a suo carico.
3.Intimazione: - avv. dr. RE 1, __________
- RA 1, __________
Comunicazione al Giudice di pace del Circolo di __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 145.60, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).