Incarto n.
14.2011.6

Lugano

14 marzo 2011

EC/fp/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

 

segretario:

Cassina, vicecancelliere

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti  promossa con istanza 7 settembre 2010 da

 

 

CO 1

 

 

contro

 

 

RE 1

(patrocinata dall’ PA 1)

 

 

 

 

 

 

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________del 24 agosto/2 settembre 2010 __________ di __________ per l’importo di fr. 12'500.00 oltre interessi al 5% dal 16.08.2010;

 

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________ con sentenza 10 gennaio 2011 ha così deciso:

 

         “1.   L’istanza è accolta e, di conseguenza, l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.

 

         2.    La tassa di giustizia in fr. 200.00, da anticipare dalla parte istante, è posta a suo carico, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 300.00 a titolo di indennità.”

Sentenza impugnata dalla parte convenuta, che con reclamo del 28 gennaio 2011 ha postulato la reiezione dell'istanza, protestate spese, tasse e ripetibili;

 

preso atto che con osservazioni 22 febbraio 2011 la parte appellata si è opposta al gravame;

 

richiamato il decreto presidenziale del 31 gennaio 2011 di concessione dell’effetto sospensivo al reclamo;

 

esaminati atti e documenti;

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:

 

 

                                     A.      Con PE per le esecuzioni ordinarie n. __________ del 24 agosto /2 settembre 2010 __________ di __________ l’__________. CO 1 ha escussoAP 1 per l’incasso di fr. 12'500.00 oltre interessi al 5% dal 16 agosto 2010, indicando quale titolo di credito: “Riconoscimento di debito del 09.06.2010”.

                                              Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura di __________

 

 

                                     B.      Il procedente fonda la propria pretesa sulla fattura del 25 maggio 2010 di fr. 12'500.00 per spese e onorari a corpo (partecipazione alla provvigione) in riferimento alla pratica “__________, PPP __________ __________ /__________” (doc. A) e sullo scritto 9 giugno 2010 (doc. B), mediante il quale l’escussa gli ha comunicato che l’operazione di vendita è ancora in sospeso in attesa dell’autorizzazione LAFE, ma che non appena essa riceverà il proprio onorario provvederà ad effettuare il bonifico a suo favore (doc. B). Il procedente produce pure il contratto di compravendita immobiliare della PPP __________ di __________ di data 18 maggio 2010 (doc. D), l’istanza di iscrizione del trapasso di proprietà attestante l’iscrizione dello stesso in data 20 luglio 2010 (doc. D2) e la fattura trasmessa il 20 agosto 2010 da RE 1 a __________ di fr. 50'000.00 per la provvigione di vendita rogito del 18 maggio 2010 portante il timbro PAGATO 18 AG0 2009 (doc. E).

 

                                     C.      All’udienza di contraddittorio l’escussa si è opposta all’istanza eccependo che l’istante reclamerebbe il pagamento di spese e onorari per prestazioni mai eseguite. Inoltre il precetto esecutivo sarebbe stato emesso ancor prima che la vendita sia stata iscritta nel registro fondiario, motivo per il quale la pretesa non sarebbe esigibile.

 

 

 

                                      D.      Con sentenza 10 gennaio 2011 il Pretore del Distretto di __________, Sezione 5, ha accolto l’istanza, rigettando in via provvisoria l’opposizione al PE, perché lo scritto del 9 giugno 2010, che fa espresso riferimento alla fattura del 25 maggio 2010, col quale l’escussa promette il bonifico a favore dell’istante non appena il suo onorario sarà pagato e l’autorizzazione LAFE sarà ottenuta, costituisce riconoscimento di debito, atteso che il procedente ha provato il realizzarsi delle due condizioni poste per effettuare il versamento. A mente del Pretore l’eccezione secondo cui il precetto esecutivo sarebbe stato emesso prima che la vendita è stata iscritta nel registro fondiario, é infondata perché il precetto è stato emesso il 24 agosto 2010 mentre l’iscrizione del trapasso di proprietà è avvenuta il 27 luglio 2010. Anche la censura secondo cui l’istante avrebbe fatturato prestazioni mai eseguite é infondata ritenuto che la fattura doc. A menzionerebbe espressamente la partecipazione a provvigione e parte convenuta mai ha contestato, bensì espressamente ammesso nel doc. B e nel doc. 1 l’avvenuta segnalazione dell’oggetto con trattativa andata a buon fine.

 

 

E.            Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata RE 1 argomentando che lo scritto 9 giugno 2010 non costituirebbe un riconoscimento di debito perché nello stesso non sarebbe indicato l’importo che andrebbe bonificato all’istante. A mente della reclamante anche la locuzione “sarà nostra premura effettuare il bonifico a tuo favore”, seppur riferita alla fattura trasmessale dall’istante, non sarebbe sufficiente a legittimare il rigetto dell’opposizione in quanto non sufficientemente chiara. Inoltre il credito posto in esecuzione non sarebbe stato esigibile al momento dell’inoltro dell’esecuzione. Infatti dall’istanza di iscrizione del trapasso di proprietà (D2) emerge che la compravendita è sarebbe stata iscritta il 28 luglio 2010 solo a giornale. L’autorità cantonale di sorveglianza LAFE avrebbe dato il suo beneplacito all’acquisto soltanto l’11 agosto 2010. Questa decisione sarebbe stata intimata il 12 agosto 2010 alle parti e all’Ufficio Federale di Giustizia: quindi, anche ammettendo che quest’ultimo l’abbia ricevuta il 13 successivo, sarebbe impossibile che possa aver dato l’autorizzazione finale e che l’Ufficio dei registri possa aver iscritto a libro mastro la compravendita entro il 16 agosto 2010. Per questi motivi quindi l’istanza dovrebbe essere respinta.

 

 

                                     F.      Con scritto del 22 febbraio 2011 l’avv. AO 1, chiede la reiezione del reclamo.

 

 

Considerato

 

 

in diritto:

 

                                    

                                   1.   La sentenza impugnata essendo stata emanata il 10 gennaio 2011, ancorché sulla base di un’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione retta dal diritto procedurale previgente (v.LAEF) all’entrata in vigore del Codice di dirittto processuale civile svizzero con i 1° gennaio 2011 (Codice di procedura, CPC), alla presente impugnativa torna applicabile  il nuovo diritto (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC). Ora, secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni (finali) inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto delll’opposizione ex art. 80 -84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC). Proposto entro il termine di dieci giorni dalla notificaizone della sentenza impugnata, il presente reclamo è pertanto di principio ricevibile.   

 

                                   2.   In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati, a. l’applicazione errato del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

 

                                   3.   In virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

 

                                   4.   La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep. 1989, p. 338 con riferimenti). La volontà di obbligarsi può anche risultare da un atto pubblico redatto nelle forme stabilite dal diritto cantonale, come per esempio le cartelle ipotecarie (cfr. Cometta, op. cit., p. 337 con riferimenti).

 

 

                                   5.   Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d'appello), e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all’udienza di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute (CEF 30 giugno 1972 in re F., Rep. 1972, p. 344, cons. 6; CEF 8 aprile 1974 in re D.V., Rep. 1975, p. 101), se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità tra il creditore, il debitore ed il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (cfr. Cometta, op. cit., p. 331; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 50 ad art. 84; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art. 84; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 112 ad c).

                                         In linea di principio è legittimato a chiedere il rigetto dell'opposizione colui al quale il riconoscimento di debito conferisce la facoltà di disporre della pretesa posta in esecuzione (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 17 p. 37).

 

 

                                   6.   La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, op. cit., § 1 n. 7 p. 3).

 

 

                                   7.   Per giurisprudenza e dottrina costanti, il riconoscimento di debito, subordinato al verificarsi di una o più condizioni, legittima il giudice a pronunciare il rigetto dell’opposizione solo se il creditore ne dimostra l’avvenuto adempimento. Non riuscendo a far luce sulla causa della mancata realizzazione di una condizione, l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione va respinta (cfr. Cometta, op. cit., p. 338).

 

 

                                   8.   L’__________. CO 1 fonda la propria pretesa sulla fattura del 25 maggio 2010 di fr. 12'500.00 per spese e onorari a corpo (partecipazione alla provvigione) in riferimento alla pratica “__________, PPP __________ __________ /__________” (doc. A) e sullo scritto 9 giugno 2010 (doc. B), mediante il quale l’escussa, in riferimento alla fattura del 25 maggio 2010, ha comunicato al procedente che l’operazione di vendita è ancora in sospeso in attesa dell’autorizzazione LAFE, ma che non appena essa riceverà il proprio onorario provvederà ad effettuare il bonifico a favore di quest’ultimo.

 

                               8.1.   Nello scritto del 9 giugno 2010 RE 1, impegnandosi a versare al procedente l’importo di fr. 12'500.-- di cui alla fattura del 25 maggio 2010, si è riconosciuta, con una dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non discutibile, debitrice nei confronti del procedente per siffatto importo alla condizione di ricevere a sua volta la propria commissione di mediazione. La debitrice ha pertanto subordinato l’esigibilità del credito in esecuzione al realizzarsi di una precisa condizione. Siccome il rigetto dell’opposizione può essere concesso unicamente quando la pretesa dedotta in esecuzione è esigibile (cfr. Staehelin, op. cit., n. 21, 77 ad art. 82; Panchaud/Caprez, op. cit., n. 1 e 8 ad § 1), quando, come nel caso di specie, l’esigibilità del credito è condizionata, incombe al creditore provare che la condizione si è realizzata (art. 8 CC).

 

                                8.2   Dalla documentazione agli atti emerge che con contratto di compravendita immobiliare del 18 maggio 2010 __________ ha venduto a __________ la PPP __________ di Lugano al prezzo di fr. 980'000.00 di cui fr. 50'000.00 già versati dall’acquirente sul conto della RE 1 (doc. D), che il trapasso di proprietà è stato iscritto nel  registro fondiario il 20 luglio 2010 (doc. D2) e che il 20 agosto 2010 RE 1 ha trasmesso a __________ la propria fattura per provvigioni di vendita di fr. 50'000.00 (doc. E). La fattura  20 agosto 2010 reca il timbro +PAGATO 18 AG0 2009”, giorno che corrisponde verosimilmente a quello in cui l’acquirente ha versato sul conto dell’escussa il primo acconto del prezzo di compravendita. Ne consegue che la condizione del pagamento delle pretese dell’escussa si è realizzata e il credito del venditore è pertanto esigibile. I doc. A e B costituiscono dunque valido riconoscimento di debito per l’importo di fr. 12'500.00 oltre agli interessi. Diversamente da quanto preteso dalla ricorrente il riconoscimento di debito non risulta invece essere stato subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione LAFE passata in giudicato, autorizzazione peraltro certamente ottenuta dall’acquirente vista l’iscrizione del trapasso di proprietà a registro fondiario e l’emissione da parte della mediatrice della fattura per le proprie prestazioni.

 

 

                                   9.   Da quanto precede, ne discende la reiezione del reclamo. Tassa di giustizia e ripetibili del presente giudizio seguono la soccombenza della reclamante (art. 61 cpv. 1 OTLEF, 95, 96 e 105 CPC).  

                                        

                                         Da notare che ll giudice di prime cure, dopo avere accolto l’istanza, nel dispositivo n. 2 della sentenza impugnata, per un’evidente svista, ha condannato la parte istante al pagamento della tassa di giudizia e alla rifusione di indennità, benché in precedenza abbia stabilito che, a seguito dell’accoglimento dell’istanza, gli oneri processuali di prima sede vanno accollati alla parte convenuta in ragione della sua integrale soccombenza. La sentenza va dunque corretta, per quanto riguarda il dispositivo n. 2, nel senso che la tassa di giustizia è posta a carico della convenuta, con l’obbligo di rifondere alla parte istante l’indennità ivi stabilita e rimasta incontestata (art. 48 OTLEF, 49 vOTLEF e 62 cpv. 1 vOTLEF).

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 82 cpv. 1 LEF, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, 49 e 62 cpv. 1 vOTLEF, 95, 96 e 105 CPC

 

 

 

 

 

pronuncia:

 

                                    I.   1.   Il reclamo è respinto.

                                     

 

2.      La tassa di giustizia di fr  300.- relativa alle procedura di reclamo, da anticipare dalla reclamante, è posta a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’CO 1 fr. 50.- per ripetibili.

                                   II.   Il dispositivo n. 2 della sentenza 10 gennaio 2011 del Pretore del Distretto di __________, Sezione 5, è rettificato d’ufficio nel seguente modo:

 

                                         “2.    La tassa di giustizia in fr. 200.00, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico di RE 1, con l’obbligo di rifondere all’__________. CO 1 fr. 300.00 a titolo di indennità.”

 

                                  III.   Intimazione a:

                                         - __________. PA 1, __________;

                                         - __________. CO 1, __________.

                                                                      

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________, Sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                                Il segretario

 

 

 

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 12’500.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

 

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).