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Incarto n. |
Lugano EC/fp/fb |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini |
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segretario: |
Cassina, vicecancelliere |
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 5 aprile 2011 dal
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CO 1
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contro |
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RE 1
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tendente ad ottenere il rigetto definivo dell’opposizione interposta al PE n. __________del 22/31 marzo 2011 dell’UEF di Bellinzona per l’importo di 249.40 oltre interessi al 5% dal 4 novembre 2009;
sulla quale istanza il Giudice di Pace del circolo di __________ con sentenza 7 maggio 2011 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta; l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona è respinta in via definitiva per fr. 249.40 oltre
fr. 30.00 costi esecutivi PE __________
fr. 25.00 indennità
interessi al 5% dal 04.11.2009 su fr. 249.40
fr. 100.00 tassa di giustizia”.
Sentenza impugnata dalla parte convenuta con reclamo del 20 maggio 2011;
preso atto che l’istante non presentato osservazioni;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE per le esecuzioni ordinarie n. __________ del 22/31 marzo 2011 dell’UEF di Bellinzona il CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 249.40 oltre interessi al 5% dal 04.11.2009, indicando quale titolo di credito: “imposte parrocchiali: 2006 fr. 80.10; 2007 fr. 64.10; 2008 fr. 105.20”.
Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Giudice di Pace del circolo di __________.__________
B. Il procedente fonda la sua pretesa sugli estratti conto al 4 aprile 2011 riferiti all’imposta parrocchiale 2006, 2007 e 2008 di fr. 80.10, 64.10 e 105.20 (doc. A, B e C). Il procedente produce pure quali doc. D e E le liste dei richiami per raccomandata del 25 ottobre 2010 e del 12 novembre 2009.
C. Con osservazioni 22 aprile 2011 RE 1 si è opposto a all’istanza argomentando di non capire il motivo per il quale egli figura nello schedario della parrocchia, non avendovi mai avuto nulla a che fare.
D. Con sentenza 7 maggio 2011 il Giudice di Pace del circolo di __________ ha accolto l’istanza perché la documentazione prodotta costituirebbe valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione e perché l’argomentazione dell’escusso non sarebbe sufficiente per liberarlo dall’obbligo di versare l’imposta di culto. Il primo giudice rileva che in base all’art. 8 del Decreto legislativo concernente l’imposta di culto delle parrocchie e delle Comunità regionali della Chiesa evangelica riformata del 10 novembre 1992, le persone fisiche e giuridiche possono invocare l’esenzione dall’imposta parrocchiale a condizione che abbiano espressamente dichiarato la loro estraneità alla comunità religiosa, circostanza che l’escusso non ha documentato.
E. Con reclamo 20 maggio 2011 RE 1 postula la riforma del giudizio del giudice di pace con motivazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito.
Considerato
in diritto:
1. Sia alla procedura di primo grado, sia alla presente impugnativa torna applicabile il Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC) entrato in vigore il 1° gennaio 2011, l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione essendo stata inoltrata il 5 aprile 2011 e la decisione impugnata essendo stata emanata in data 7 maggio 2011 (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC). Secondo l’art. 319 lett. a. CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro le decisioni inappellabili di prima istanza.
2. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto del’opposizione ex art. 80-84 LEF ( cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC). Trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Proposto il 20 maggio fronte di una sentenza emessa in data 7 maggio 2011 e notificatagli l’11 maggio 2011, il rimedio, sotto il profilo della tempestività, è senza’altro ricevibile.
3. In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati, a. l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente inesatto dei fatti.
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4. In virtù dell’art. 80 cpv. 1 LEF, se il credito si fonda su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione. Una sentenza diviene esecutiva quando è cresciuta in giudicato (vale a dire: non può più essere impugnata con un rimedio ordinario) e da essa scaturisce per il debitore un obbligo di pagamento o di prestazione di garanzia (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 3 s. ad art. 80; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, vol. I, n. 6 ss. ad art. 80; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 35 s. e 38 s. ad art. 80; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 213 s. e 221 ss).
5. L’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF parifica alle decisioni giudiziarie anche le decisioni di autorità amministrative svizzere.
6. Il giudice del rigetto deve accertare d’ufficio, in ogni stadio di causa, se la decisione giudiziaria o amministrativa su cui si fonda l’esecuzione ossequia tutti i requisiti posti dalla LEF per poterle riconoscere carattere esecutivo (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 22 ad art. 80 e n. 68 ad art. 84; Stücheli, op. cit., p. 112 s.; Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84).
7. Nel caso di specie il CO 1fonda la sua pretesa nei confronti di RE 1 sugli estratti conto al 4 aprile 2011 riferiti all’imposta parrocchiale 2006, 2007 e 2008 di fr. 80.10, fr. 64.10 e fr. 105.20 (doc. A, B e C).
8. Impregiudicata la personalità giuridica di diritto pubblico riconosciuta alle parrocchie del Canton Ticino (art. 1 cpv. 1 e art. 8 cpv. 1 della Legge sulla Chiesa cattolica del 16 dicembre 2002, RL 2.3.1.1), e la natura pubblica dell’imposta di culto (art. 20 cpv. 1 lett. e Legge sulla Chiesa cattolica), per l’art. 2 cpv. 1 del Regolamento di applicazione del decreto legislativo sull’imposta di culto del 3 febbraio 1993, RL 10.2.4.1.1, in seguito: Regolamento), il calcolo dell'imposta di culto dev'essere intimato per iscritto al suo destinatario, deve indicare almeno l'anno di calcolo, l'ammontare dell'imposta cantonale ordinaria, l'aliquota applicabile, l'ammontare dell'imposta di culto, la data d'intimazione e i rimedi giuridici. Per poter concedere il rigetto definitivo dell'opposizione, la richiesta di pagamento deve dunque fondarsi su una decisione, ossia un provvedimento adottato dall'autorità nei confronti del contribuente. Questa decisione deve inoltre aver assunto carattere definitivo, nel senso che contro la medesima non deve essere più proponibile un rimedio di diritto ordinario.
9. In concreto, contrariamente a quanto concluso dal giudice di pace, dalla documentazione allegata all'istanza di rigetto dell’opposizione non risulta nessuno scritto al quale possa essere attribuito carattere di decisione nei confronti del convenuto ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 del Regolamento. Gli estratti conto al 4 aprile 2011 riferiti all’imposta parrocchiale 2006, 2007 e 2008 di fr. 80.10, fr. 64.10 e fr. 105.20 (doc. A, B e C) rappresentano infatti delle semplici richieste di pagamento, alle quali non può in nessun caso essere attribuita la qualifica di valido titolo esecutivo ai sensi dei principi sopra esposti.
10. A titolo abbondanziale va ancora rilevato a futura memoria che ad essere dotata della personalità giuridica di diritto pubblico è la Parrocchia (art. 8 Legge sulla Chiesa cattolica), il Consiglio parrocchiale essendone solo l’organo esecutivo ed amministrativo (art. 17 cpv. 1 Legge sulla Chiesa cattolica). Anche se per i combinati disposti dell’art. 3 cpv. 1 e dell’art. 1 del Regolamento di applicazione del decreto legislativo sull’imposta di culto, è il Consiglio parrocchiale a provvedere direttamente alla riscossione dell’imposta, quest’ultimo agisce in rappresentanza della Parrocchia, che deve pertanto essere indicata quale parte attrice nella procedura di rigetto dell’opposizione
11. Da quanto precede discende che il reclamo deve essere accolto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. art. 80 cpv. 1, 80 cpv. 2 n. 2 LEF; 1 cpv. 1, art. 8 cpv. 1, 20 cpv. 1 lett. e della Legge sulla Chiesa cattolica, art. 2 cpv. 1 del Regolamento di applicazione del decreto legislativo sull’imposta di culto; 106, 251 lett. a, 309 lett. b n. 3, 319 lett. a, 320, 321 cpv. 2, 404 cpv. 1, 405 cpv. 1 CPC; 48, 61 cpv. 1 OTLEF
pronuncia:
I. L'appello è accolto. Di conseguenza la sentenza 7 maggio 2011 del Giudice di Pace del circolo di __________, è così riformata:
"1. L'istanza di rigetto definitivo dell’opposizione 5 aprile 2011 promossa dal CO 1, __________, contro RE 1, __________, è respinta.
2. La tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 100.00, da anticipare dalla parte istante sono a carico del CO 1, il quale rifonderà a RE 1 fr. 25.00 a titolo di indennità."
II. La tassa di giustizia e le spese processuali per complessivi fr 100.00 relative alla procedura di reclamo, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico del CO 1, con l’obbligo di rifondere a RE 1 fr. 50.00 a titolo di indennità.
III. Intimazione:
- RE 1, __________;
- CO 1, __________.
Comunicazione al Giudice di pace del circolo di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 249.40, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).