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Incarto n. |
Lugano FP/b/lw
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini |
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segretaria: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 1° febbraio 2011 presentata da
CO 1 __________
patrocinata dall’avv. PA 1__________
contro
RE 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano notificato in data 7 gennaio 2011 per la somma di fr. 18'205.85 oltre interessi e spese;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________, con sentenza del 30 maggio 2011 (SO.2011.__________) ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.
2. La tassa di giustizia in Fr. 210, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 500.- a titolo di indennità.
3. omissis.”
Sentenza impugnata dalla convenuta, che con reclamo 8 giugno 2011 chiede di aggiornare lo scoperto in fr. 13'658.85 al netto di ulteriori spese e interessi passivi;
ritenuto
in fatto:
che con precetto esecutivo n. __________ del 3/7.1.2011 dell’Ufficio di esecuzione di __________, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso della somma di fr. 18'205.85 oltre interessi e spese indicando quale titolo di credito:” Accordo del 18.10.10 dedotti Fr. 1'000.-“;
che interposta tempestiva opposizione da parte dell’escussa, con istanza 1° febbraio 2011 la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio per fr. 18’205.85 corrispondenti ad € 15'250 (fr. 19'205.85, dedotti fr. 1'000.- anticipati dalla debitrice in data 15 ottobre 2010 a parziale copertura delle spese legali), allegando l’accordo di pagamento sottoscritto dalle parti in data 18 ottobre 2010, nel quale la convenuta si è obbligata a versare alla parte istante la somma complessiva di € 15'250 entro e non oltre il 30 novembre 2010 (doc. C, punto 2), la diffida di pagamento inviata dal legale dell’istante alla convenuta in data 30 novembre 2010 con il relativo saldo (doc. D) e il calcolo del cambio (doc. G);
che all’udienza di contradditorio del 30 maggio 2011 la parte istanza – la sola comparsa – si è confermata nella propria domanda;
che con sentenza del 30 maggio 2011 il Pretore ha accolto l’istanza, ritenendo la documentazione prodotta dalla parte istante, segnatamente l’accordo di pagamento 18 ottobre 2010 con il quale la convenuta si è impegnata a versare alla controparte € 15'250.-, valido riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF;
che contro tale sentenza RE 1 è insorta con reclamo 8 giugno 2011, rilevando che se da una parte il saldo scoperto a favore della parte istante era di fr. 18'205.85, dall’altra va però considerato che nel frattempo essa ha versato direttamente alla procedente, segnatamente a __________, € 1'000.-, pari a fr. 1'300.-, come anticipo per dei nuovi tavoli mai forniti, e che avendo ormai provveduto altrimenti, tale importo versato è perciò da imputare quale acconto sul saldo;
che a mente della reclamante ci si era anche accordati nel senso che essa si sarebbe fatta carico della fattura del fiorista __________ di per fr. 2'247.- a condizione che la procedente, nei lavori futuri, avesse applicato dei ribassi speciali per rientrare in questa spesa, condizione questa che non potrà però più essere realizzata, motivo per cui anche questo importo va dedotto dal credito di controparte;
che riguardo al pagamento della somma di fr. 1’000.- al legale della ditta istante, ha dipoi obiettato la reclamante, va rilevato che se la sua normalissima richiesta di ricevere una regolare fattura originale e realistica relativa ai lavori eseguiti per € 92'470.- fosse stata realizzata, lo scoperto sarebbe stato saldato immediatamente, con la conseguenza che non sarebbero sorti altri oneri (spese e interessi passivi)i, ritenuto che comunque fino ad oggi non è mai stata esibita nessuna fattura originale e veritiera, documento necessario ai fini fiscali;
che, ciò posto, secondo la reclamante, si giustifica di ridurre lo scoperto a fr. 13’658.85 al netto di ulteriori spese e interessi passivi;
che il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;
considerando
in diritto:
che secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza;
che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b. n. 3 CPC);
che la reclamante non si avvale né dell’uno né dell’altro titolo di reclamo, ossia non muove alcuna specifica censura sotto questo profilo nei confronti della sentenza impugnata, ma si propone ciononostante di ridurre il proprio debito da fr. 18'205.85 a fr. 13'658.85 defalcando gli addendi per complessivi fr. 4'547.-, indicati rispettivamente, giustificati per la prima volta nel gravame, avendo essa disertato l’udienza di contradditorio del 2011;
che in questo modo essa trascura tuttavia che secondo l’art. 326 cpv. 1 CPC – fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC), norma questa però che non entra in considerazione nella specifica fattispecie - nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova;
che fondato esclusivamente su inammissibili nova, il reclamo sfugge a disamina e va pertanto dichiarato inammissibile;
che gli oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbe seguire la soccombenza, ossia essere posti a carico dell’insorgente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
che data la particolarità della fattispecie e tenuto conto che la reclamante non è assistita da un avvocato, si prescinde dal riscuotere spese;
per questi motivi
pronuncia:
1. Il reclamo è inammissibile.
2. Non si prelevano spese.
3. Intimazione a.
RE 1
PA 1
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 4'547.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).