Incarto n.
14.2012.103

Lugano

6 agosto 2012

FP/b/mc

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 3 maggio 2012 presentata dal

 

 

CO 1

rappresentato dal RA 1;

 

 

contro

 

 

 

CO 1

patrocinato dall’avv. PA 1,

 

 

 

 

 

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, notificato in data 23 marzo 2012 per il pagamento di fr. 37'800.- oltre interessi e spese varie; 

 

istanza accolta dal Pretore del Distretto di Bellinzona con decisione del 20 giugno 2012 (SO.2012.489);

 

sentenza impugnata dal convenuto con reclamo del 28 giugno 2012, con il quale chiede la reiezione dell’istanza;

 

richiamato il decreto del 4 luglio 2012, con il quale il presidente di questa Camera ha concesso effetto sospensivo al reclamo;

 

 

 

esaminati gli atti,

 

ritenuto

 

 

in fatto:

 

                                         che con precetto esecutivo n. __________ del 22/23.2.2012 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, il CO 1 ha escusso RE 1 per l’importo di fr. 37'800.- oltre interessi e spese esecutive, più fr. 704.20 per spese di diffida, indicando quale titolo del credito “Tasse diverse 2011. fattura __________ del 30.09.2011 + Diffida del 20.02.2012 + Interessi ritardo fino al 16.03.2012”;

 

                                         che interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 3 maggio 2012 il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore del Distretto di Bellinzona;

 

                                         che l’istante, in estrema sintesi, ha fondato la propria domanda sulla fattura __________ emessa a carico del convenuto il 30 settembre 2011 in base all’art. 134 c ROC del 24.8.2011, con l’attestazione di crescita in giudicato, relativa a 161 decreti di multa di fr. 200.- l’uno (totale: fr. 32'200.-), rispettivamente a 14 ulteriori decreti di multa di fr. 400.- l’uno (totale fr. 5'600.-), per un ammontare complessivo di fr. 27'800.- (doc. B), come pure sulla diffida del 20 febbraio 2012 (doc. C);

 

                                         che chiamato a esprimersi sull’istanza, con osservazioni dell’11 giugno 2012 il convenuto ha ricordato che in data 27 febbraio 2012 il CO 1 ha confermato, mediante decisione, i decreti di multa emessi nei suoi confronti per un totale di fr. 37'800.-, perché egli avrebbe venduto al minuto durante le ore notturne cibi e bevande per mezzo di una postazione mobile al mappale n. 1231 RFD di __________, sez. di __________, in violazione delle norme di cui all’art. 134 lett. c del Regolamento comunale (doc. 1);

 

                                         che il convenuto ha dipoi asserito di avere impugnato tale decisione presso il Consiglio di Stato, il quale, con decisione del 9 maggio 2012, ha riformato parzialmente il provvedimento impugnato, riducendo la multa a fr. 37'400.- (doc. 3);

 

 

 

 

                                         che contro quest’ultima decisione, ha proseguito l’escusso, egli ha inoltrato in dta 29 maggio 2012 ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (doc. 4);

                                        

                                    che, sempre stando al convenuto, ritenuto che l’oggetto di contestazione è sempre la fattura che il Municipio ha posto alla base della procedura esecutiva a suo carico, la fattura del 30 settembre 2011 (doc. B) non costituisce pertanto titolo esecutivo ex art. 80 LEF, la stessa non essendo affatto passata in giudicato, il che comporta la reiezione dell’istanza;

 

                                         che con decisione del 20 giugno 2012 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha accolto l’istanza, ritenendo che la documentazione esibita dal procedente – segnatamente la fattura emessa il 30 settembre 2011, con l’attestazione di crescita in giudicato – titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 e 81 LEF e rilevando che quanto addotto dallo stesso convenuto con le sue osservazioni non è di giovamento, dato che lostesso escusso ha addotto di avere impugnato la decisione alla base della richiesta di pagamento e non quella che qui assurge da titolo di rigetto definitivo dell’opposizione (doc. B), per la quale comunque sia la parte istante ne attesta la crescita in giudicato;

 

                                         che contro tale sentenza il convenuto è insorto con reclamo del  28 giugno 2012, facendo carico al primo giudice di essere incorso in un accertamento manifestamente errato dei fatti, poiché, in realtà, impugnando davanti al Consiglio di Stato la decisione del CO 1 del 27 febbraio 2012 (doc. 1 e 3), egli si riferiva con ogni evidenza alla decisione formale del CO 1 relativa al reclamo, che egli aveva proposto proprio avverso la fattura __________ emessa dal procedente in data 30 settembre 2011 (doc. B) ;

 

                                         che la decisione su reclamo di cui sopra, ha puntualizzato l’insorgente, era stata imposta al Consiglio di Stato, come rilevabile dalla stessa sentenza del 9 maggio 2012 (doc. 3),

 

                                         che, stando così le cose, ha concluso il reclamante, l’attestazione di crescita in giudicato apposta dallo stesso municipio sulla fattura indicata nel precetto esecutivo, non corrisponde alla realtà, poiché la medesima è stata per l’appunto oggetto di reclamo, oggi evoluto in una procedura ricorsuale (attualmente) pendente innanzi al Tribunale cantonale amministrativo (doc. 4);

 

 

                                         che posto come la fattura doc B sia stata posta alla base dell’istanza e visto che, come dimostrato, la stessa non sia ancora passata in giudicato, a torto – secondo l’insorgente – il Pretore ha pertanto pronunciato il rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo, senza poi dimenticare che l’importo posto in esecuzione (fr. 37’800.-) è stato ridotto a fr. 37'400.-, come risulta dalla decisione del Consiglio di Stato di cui al doc, 3;

 

                                         che con osservazioni del 19 luglio 2012, il CO 1 ha sottolineato che gli accertamenti dei fatti risultano contenuti nella decisione del Consiglio di Stato n. 2510 del 9 maggio 2012, impugnata dal convenuto in data 30 maggio 2012 davanti al Tribunale cantonale amministrativo;

 

                                         che la validità della procedura contravvenzionale, secondo il resistente, è stata dichiarata legale dallo stesso Consiglio di Stato, di modo che essa è equiparabile all’art. 80 LEF, ritenuto che la procedura ricorsuale avviata in data 16 marzo 2012, non può modificare quanto precedentemente stabilito dallo stesso Consiglio di Stato;

 

considerando

 

 

in diritto:

 

                                         che secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

 

                                         che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 n. 3 lett. b CPC);

 

                                         che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’errata applicazione del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

 

                                         che secondo l’art 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;

 

 

 

 

                                         che sono parificate alle decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF);

 

                                         che, di per sé, i decreti di multa (e solo quelli) sfociati nella fattura emanata in data 30 settembre 2011 dal CO 1 con riferimento all’art. 134 c ROC del 24 agosto 2011 (doc. B), costituiscono senz’altro titoli di rigetto definitivo dell’opposizione nella misura in cui possono essere definiti esecutivi;

 

                                         che, come correttamente ritenuto dall’insorgente, tale requisito fa però difetto alla documentazione esibita dal procedente;

 

                                         che, stando al riepilogo dei fatti contenuto nella decisione del Consiglio di Stato del 9 maggio 2012 (doc. 3) e ritenuta al riguardo decisiva ai fini della ricostruzione degli eventi della presente causa dalla stessa parte istante (cfr. osservazioni. al reclamo), il 30 settembre 2011 il CO 1 ha notificato al convenuto una fattura per l’importo totale di fr. 37'800.- relativa agli ivi menzionati 175 decreti di multa, nel frattempo cresciuti in giudicato siccome incontestati (doc. 3, punto B);

 

                                         che, sempre stando a tale decisione, adito con reclamo, non datato, del convenuto pervenuto all’autorità comunale il 7 ottobre 2011, il CO 1, con presa di posizione 13 ottobre 2011 (priva dell’indicazione delle vie di ricorso, come della relativa risoluzione municipale, agli atti) non sorretta da formale risoluzione municipale (agli atti), ha sostanzialmente confermato i predetti decreti di multa e i relativi importi (doc. 3, punto B);

 

                                         che, si rileva dipoi dalla citata sentenza doc. 3, a seguito del ricorso per denegata giustizia inoltrato dal convenuto il 1° dicembre 2011, con decisione del 1° febbraio 2012 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto tale gravame, rinviando gli atti al CO 1, affinché emettesse una nuova decisione sul reclamo 6 ottobre 2011, tramite adozione di formale risoluzione (doc. 3, punto C; cfr. anche la decisione, mancante agli atti, annessa alle osservazioni al reclamo), incombenza alla quale l’autorità comunale ha poi dato seguito con (breve) risoluzione n. 1652 del 20 (recte: 27) febbraio 2012, con la quale essa ha confermato la fattura __________ di cui al doc. B per l’importo complessivo di fr. 37'800, corrispondente alla somma degli importi contenuti nei singoli decreti di multa datati 24 agosto 2011 (doc. 3, punto E, cfr. doc. 1);

 

                                         che non pago, il convenuto è insorto anche contro tale risoluzione davanti al Consiglio di Stato con reclamo del 16 marzo 2012, chiedendone l’annullamento con conseguente nuova notifica dei decreti di multa impugnati, ricorso per finire parzialmente accolto con decisione del 9 maggio 2012, con conseguente riforma della decisione impugnata, nel senso che l’importo di fr. 37'800.- veniva ridotto a fr. 37'400.- (doc. 3),

 

                                         che, come visto e come riconosciuto del resto anche dalla controparte, anche quest’ultima decisione non è stata accettata dal convenuto, che l’ha impugnata con ricorso 29 maggio 2012 davanti al Tribunale cantonale amministrativo (doc. 4), con conseguente ottenimento dell’effetto sospensivo ex lege (art. 47 cpv. 1 LPamm);

 

                                         che, visto quanto precede, risulta incomprensibile l’accertamento, invero affrettato, del primo giudice, secondo cui il convenuto, per propria ammissione, avrebbe dichiarato per finire di avere impugnato soltanto la decisione alla base della richiesta di pagamento e non quella che assurge qui da titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, ossia la fattura di cui al doc. B, per la quale comunque sia la parte istante ne ha attestato la crescita in giudicato;

 

                                         che per tacere del fatto che il titolo di rigetto definitivo dell’opposizione non può che essere costituito dai decreti di multa come tali e non tanto dalla fattura in cui successivamente tali provvedimenti sono sfociati ai fini dell’incasso del dovuto, risulta evidente – bastava leggere le decisioni agli atti dell’incarto – che la procedura che ha tra l’altro comportato la decisione del Consiglio di Stato del 9 maggio 2012 (doc. 3), non ancora passata in giudicato (doc. 4), ha preso avvio proprio a seguito della contestazione da parte del convenuto della fattura __________ (doc. B) – il che ha comportato implicitamente anche l’impugnazione dei relativi decreti di multa ivi menzionati – con conseguente emanazione di una serie di decisioni, segnatamente quella del 27 febbraio 2012 del CO 1 (doc. 1), ove viene chiaramente fatto riferimento alla fattura __________ che secondo il primo giudice sarebbe invece rimasta incontestata, quella del Consiglio di Stato del 1° febbraio 2012 (doc. 3, punto D e sentenza annessa alle osservazioni al reclamo), quella, già vista, del CO 1 del 20/27 febbraio 2012 (doc. 3, punto F, ossia doc. 1) e quella del 9 maggio 2012 (doc. 3) oggetto di ulteriore impugnativa davanti al Tribunale cantonale amministrativo (doc. 4);

 

                                         che essendo la procedura relativa alle pretese vantate dal procedente ancora da definire a seguito dell’ultimo ricorso presentato dall’insorgente con il beneficio dell’effetto sospensivo ex lege (art. 47 cpv. 1 LPamm) – circostanza del resto come tale non contestata – non vi erano le condizioni per rigettare in via definitiva l’opposizione sollevata dall’escusso al precetto esecutivo;

                                        

                                    che dato quanto precede non può che discenderne l’accoglimento del reclamo, con conseguente riforma dell’impugnato giudizio nel senso di respingere l’istanza;

 

                                       che gli oneri processuali e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico della parte istante (art. 48. 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv,. 1 CPC);

 

 

per questi motivi,

 

 

pronuncia:

 

                                    I.   Il reclamo è accolto. Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 dell’impugnata decisione sono così riformati:

 

                                    “1. L’istanza è respinta.

                                     

                                     2. La tassa di giustizia di fr. 120 e le spese di fr. 50.-,

                                          da anticipare dalla parte istante, sono poste a suo carico,               

                                          con l’obbligo di versare al convenuto fr. 400.- di ripetibili.”  

 

                                II. La tassa di giustizia di fr 450.- , anticipata dal reclamante, è posta a carico del CO 1, che rifonderà alla controparte fr. 300.- di ripetibili.          

 

                                  III.   Notificazione a:

 

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                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                           La segretaria

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 38'504.20 (fr. 37'800.- + fr. 704.20), contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).