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Incarto n. |
Lugano CJ/fp/sd |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini |
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segretario: |
Jaques |
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di rigetto dell’opposizione (inc. __________) promossa con istanza 26 aprile 2012 da
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CO 1
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contro |
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RE 1
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tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta da RE 1 all’esecuzione n. 860’350 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno promossa dallo CO 1 per l’importo di fr. 150.-- oltre interessi e spese;
vista la decisione 19 giugno 2012 del Giudice di pace del Circolo delle Isole, che ha stralciato la causa dai ruoli e rinunciato a prelevare la tassa di giustizia e le spese nonché ad assegnare indennità;
preso atto del reclamo 25 giugno di RE 1 nonché delle osservazioni 11 luglio 2012 della controparte;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che contro le sentenze di rigetto dell’opposizione è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b. n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro 10 giorni dalla notifica della sentenza impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);
che proposto il 28 giugno, a fronte di una sentenza notificata all’escussa il 20 giugno 2012, il reclamo è senz’altro tempestivo e rientra nella competenza della Camera di esecuzione e fallimenti (art. 48 lett. e n. 1 LOG);
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente inesatto dei fatti;
che il reclamante si dichiara per nulla soddisfatto della decisione impugnata, e ciò per quattro motivi;
ch’innanzitutto, egli dice di non poter accettare le motivazioni contenute nello scritto 18 giugno 2012, con cui l’RA 1 ha ritirato l’istanza di rigetto dell’opposizione e annullato l’esecuzione, dopo aver spiegato che per motivi tecnici la domanda di esecuzione era stata emessa il 12 febbraio sebbene il credito posto in esecuzione era già stato pagato tre giorni prima;
che tuttavia l’oggetto del reclamo può essere solo la decisione impugnata e non atti della controparte;
che nel caso concreto, il primo giudice ha correttamente dedotto le conseguenze giuridiche dello scritto 18 giugno 2012, stralciando la causa dai ruoli, senza – giustamente – determinarsi sulla motivazione addotta dalla parte escutente;
che in secondo luogo, il reclamante rimprovera al primo giudice di non aver ordinato all’UEF di Locarno di annullare l’esecuzione;
ch’egli invero non avrebbe potuto ordinare l’annullamento dell’
esecuzione senza aggiudicare una cosa diversa da quella chiesta dall’istante – siccome l’azione tendeva al rigetto definitivo dell’esecuzione e non all’annullamento di quest’ultima –, ciò che non è consentito dalla legge (cfr. art. 58 cpv. 1 CPC);
che del resto a richiesta dello stesso escutente, come da esso preannunciato nel suo scritto 18 giugno, l’UEF di Locarno ha annullato l’esecuzione in questione già il 19 giugno 2012;
che in terzo luogo, il reclamante chiede che gli vengano assegnate “congrue indennità e indiscutibili spese”;
che nelle sue osservazioni del 7 maggio 2012, la reclamante aveva chiesto l’attribuzione a suo favore di spese e ripetibili per fr. 500.--, senza però motivare in alcun modo la cifra richiesta;
che giusta l’art. 95 cpv. 3 CPC sono “spese ripetibili” le “spese necessarie” (lett. a) e “in casi motivati, un’adeguata indennità d’inconvenienza qualora una parte non sia rappresentata professionalmente in giudizio (lett. c), com’era il caso della reclamante;
che, come risulta dallo stesso testo della norma, il riconoscimento di un'adeguata indennità d'inconvenienza interviene solo nei casi in cui ciò si giustifica, ovvero in casi particolari, e la decisione in merito dev’essere motivata (STF 16 aprile 2012, inc. 5D_229/2011, cons. 3.3, RSPC/SZZP 2012/4, 304);
che nel caso in esame, la decisione impugnata non contiene alcuna motivazione circa la reiezione della richiesta di ripetibili;
che un rinvio della causa al primo giudice non è tuttavia necessario, siccome la causa è matura per il giudizio (cfr. art. 327 cpv. 3 lett. b CPC) e la reclamante stessa chiede alla Camera di “prendere posizione”;
che, come visto, la reclamante non ha motivato in alcun modo la sua richiesta di concessione di ripetibili;
che il suo impegno, se limitato a quanto realmente necessario alla difesa dei propri interessi, è consistito a segnalare al giudice l’avvenuto pagamento del credito posto in esecuzione;
che non si tratta per nulla di un impegno straordinario, eccedente la redazione di uno scritto di poche righe;
che in queste condizioni non si giustificava l’attribuzione di un’indennità d’inconvenienza;
che le spese necessarie giusta l’art. 95 cpv. 3 lett. a CPC (invio postale dello scritto 7 maggio 2012 e fotocopie dei documenti allegati) possono essere valutate in fr. 10.-- e messe a carico dell’istante in ragione della sua desistenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che il reclamo va pertanto ammesso in tale limitata misura;
che in ultimo luogo, il reclamante lamenta l’assenza d’indicazione sulla sentenza impugnata dell’autorità e del termine di ricorso;
che la mancanza segnalata costituisce infatti una violazione dell’esigenza posta all’art. 238 lett. f CPC;
che il reclamante non pretende però di aver subito un danno concreto da tale irregolarità e non è del resto il caso, siccome il reclamo è giunto a destinazione ed è stato considerato tempestivo;
che viste le peculiarità della fattispecie, non si prelevano spese processuali e non si assegnano ripetibili in quanto non richieste;
Per questi motivi,
richiamati gli art. 84 LEF nonché 48 e 61 OTLEF, 95 segg. CPC
pronuncia:
1. Il reclamo è parzialmente accolto.
1.1. Di conseguenza, il dispositivo n. 2 della sentenza 19 giugno 2012 (inc. S __________) del Giudice di pace del Circolo delle Isole, è riformato come segue:
“2. Non si prelevano tasse né spese di giustizia. L’istante rifonderà a RE 1 fr 10.-- a titolo di spese necessarie”.
2. Non si prelevano spese processuali né si assegnano ripetibili.
3. Notificazione a:
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–; – RA 1, __________.
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Comunicazione alla Giudicatura di pace delle Isole.
Il presidente Il segretario
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 500.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).