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Incarto n. |
Lugano EC/fp/fb |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini |
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segretario |
Cassina, vicecancelliere |
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di rigetto dell’opposizione promossa con istanza 26 luglio 2011 da
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CO 1
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contro |
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RE 1
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tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________dell’11/20 luglio 2011 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ per l’importo di complessivi fr. 83'329.40 oltre interessi al 5% dall’11.10.2010 su fr. 10'060.- e dal 21.04.2011 su fr. 73'329.40;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di ____________________ con decisione 25 giugno 2012 ha così statuito:
“1. L’istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza:
2. L’opposizione interposta dal Patriziato di Iragna al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, __________, è respinta in via definitiva limitatamente all’importo di fr. 82'144.40 oltre interessi al 5% su fr. 73'329.40 dal 15 giugno 2011 e su fr. 8'815.00 dal 9 novembre 2010, oltre le spese.
3. La tassa di giustizia in fr. 350.00 e le spese di fr. 50.00, già anticipate dalla parte istante, sono poste a carico della parte convenuta, RE 1, il quale rifonderà a controparte l’importo di fr. 800.00 a titolo di indennità.”
Sentenza impugnata dalla parte convenuta, che con reclamo del 5 luglio 2012 postula, protestate tasse, spese e ripetibili, il parziale accoglimento dell’istanza nel senso che l’opposizione sia rigettata limitatamente a fr. 8'815.- oltre interessi al 5% dal 25 giugno 2011;
preso atto delle osservazioni 23 luglio 2012 della parte istante, con la quale essa ha chiesto, con protesta di tasse, spese e ripetibili, la reiezione del reclamo;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con precetto esecutivo n. __________ dell’11/20 luglio 2011 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ CO 1ha escusso RE 1per l’incasso di complessivi fr. 83'329.40 oltre interessi al 5% dall’11.10.2010 su fr. 10'060.00 e dal 21.04.2011 su fr. 73'329.40 indicando quale titolo di credito: “Sentenza 11 ottobre 2010 Pretura __________ (inc. n. OA.1999.__________)”.
Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura di __________
B. Il procedente fonda la propria pretesa sulla sentenza 11 ottobre 2010 del Pretore del Distretto di __________ (doc. A), cresciuta in giudicato, mediante la quale il RE 1 è stato condannato ad asportare entro 6 mesi dalla crescita in giudicato tutto il limo precipitato sul fondo particella n. __________ RFD di __________. Al n. 1.2.§§ del dispositivo della sentenza il Pretore ha previsto che “in caso di decorrenza infruttuosa del termine suddetto CO 1 potrà, se del caso, fare eseguire i lavori da terzi ed il RE 1 sarà tenuto a versargli l’importo di fr. 73'329.40”. Il Pretore ha posto a carico del RE 1 nella misura di ¾ e di CO 1 nella misura di ¼ la tassa di giustizia di fr. 1'500.- e le spese di fr. 6'900.-, condannando il RE 1 a rifondere fr. 3'000.- a CO 1 a titolo di ripetibili. Il procedente produce pure lo scambio di corrispondenza intercorso tra le parti dal 15 giugno 2011 al 19 luglio 2011 (doc. da C a G), dalla quale emergerebbe che i lavori non sono stati eseguiti.
C. Con osservazioni 23 agosto 2011 il RE 1 ha chiesto il parziale accoglimento dell’istanza di rigetto limitatamente all’importo di fr. 8'815.- oltre interessi. L’escusso ha argomentato che il versamento dell’importo di fr. 73'329.40 sarebbe subordinato all’esecuzione da parte di terzi dei lavori di ripristino. Essendo pacifico che nella fattispecie i lavori non sarebbero stati eseguiti, la pretesa dell’istante non sarebbe esigibile.
A mente dell’escusso l’opinione dell’istante secondo cui i lavori non sarebbero stati eseguiti sarebbe errata: infatti già nel corso del mese di gennaio 2011 l’amministrazione patriziale avrebbe dato avvio alle necessarie procedure per poter eseguire le opere, in particolare chiedendo ad un tecnico di sua fiducia l’allestimento di un progetto e di un preventivo costi e coinvolgendo nella progettazione anche il procedente, il Comune di __________ e l’Ufficio forestale del 2° circondario di __________ (doc. 2). A mente dell’escusso, considerato come l’esecuzione dei lavori non dipenderebbe solo dal RE 1, è evidente che il termine di sei mesi stabilito nella sentenza dell’11 ottobre 2010 sia da interpretare come termine massimo per dare avvio a tutte le procedure necessarie aventi quale scopo il compimento dell’opera.
L’osservante eccepisce che il procedente non avrebbe provveduto a sottoscrivere la domanda di costruzione, necessaria per l’esecuzione dei lavori.
D. Con decisione 25 giugno 2012 il Pretore del Distretto di __________ ha parzialmente accolto l’istanza. A mente del primo giudice il compimento dei lavori sarebbe dovuto avvenire al più tardi entro l’8 maggio 2011, vale a dire sei mesi dopo la crescita in giudicato della decisione pretorile: infatti nella sentenza il Pretore ha usato il verbo eseguire. Se avesse voluto assegnare un termine per l’inizio dei lavori, il giudice non avrebbe utilizzato l’espressione “i lavori dovranno essere eseguiti entro il termine di 6 mesi” ma avrebbe indicato che “l’inizio dei lavori dovrà avvenire entro il termine di 6 mesi”. Il pagamento dell’importo di fr. 73'329.40 poi non sarebbe condizionato all’esecuzione dei lavori da parte di terzi atteso che dal dispositivo della sentenza risulta che “In caso di decorrenza infruttuosa del termine suddetto CO 1 potrà, se del caso, fare eseguire i lavori da terzi ed il RE 1 sarà tenuto a versargli l’importo di fr. 73'329.40”.
Il primo giudice rileva che il rifiuto di sottoscrizione della domanda di costruzione da parte di CO 1 sarebbe avvenuto il 28 giugno 2011 (doc. 2), quando il termine per l’esecuzione dei lavori era ampiamente scaduto. Legittimo pertanto sarebbe stato il suo rifiuto, tanto più che aveva già precedentemente avvisato il RE 1 che intendeva chiedere il risarcimento.
E. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente aggravato il RE 1 con reclamo 5 luglio 2012 chiedendo il rigetto definivo dell’opposizione limitatamente a fr. 8'815.- oltre interessi e riproponendo le argomentazioni espresse in prima sede.
F. Delle osservazioni 23 luglio 2012 di CO 1, chiedenti la reiezione del gravame si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
in diritto:
1. Secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni (finali) inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC). Trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Proposto il 5 luglio 2012 a fronte di una decisione emessa in data 25 giugno 2012 (e quindi notificata più avanti), il rimedio risulta tempestivo e quindi, sotto questo profilo, ammissibile.
2. In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati, a. l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
3. In virtù dell’art. 80 cpv. 1 LEF, se il credito si fonda su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione. Una sentenza diviene esecutiva quando è cresciuta in giudicato (vale a dire: non può più essere impugnata con un rimedio ordinario) e da essa scaturisce per il debitore un obbligo di pagamento o di prestazione di garanzia (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 3 s. ad art. 80; Staehelin, Basler Kommentar zu SchKG, Basilea 2010, vol. I, n. 6 ss. ad art. 80; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol I, Losanna 1999, 35 s. e 38 s. ad art. 80; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 213 s. e 221 ss).
4. Il giudice del rigetto deve accertare d’ufficio, in ogni stadio di causa, se la decisione giudiziaria o amministrativa su cui si fonda l’esecuzione ossequia tutti i requisiti posti dalla LEF per poterle riconoscere carattere esecutivo (cfr. gilliéron, op. cit., n. 22 ad art. 80 e n. 68 ad art. 84; stücheli, op. cit. pag. 112s; staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84; CEF, sentenza del 13 luglio 2011, inc. n. 14.2011.81, consid. 6).
5. Nella fattispecie l’istante fonda la propria pretesa nei confronti del RE 1 sul dispositivo n. 1.2. della sentenza 11 ottobre 2010 del Pretore del Distretto di __________ (doc. A), cresciuta in giudicato, mediante la quale il RE 1 è stato condannato ad asportare tutto il limo precipitato sul fondo particella n. __________ RFD di __________. Il Pretore al n. 1.2. § ha stabilito che i lavori dovranno essere eseguiti entro 6 mesi dalla crescita in giudicato della sentenza. Il testo della sentenza del Pretore è chiaro, univoco, incondizionato e immediato e non necessita di alcuna interpretazione. Dal tenore dello stesso emerge infatti in modo inconfutabile che il limo avrebbe dovuto essere asportato nel termine perentorio di sei mesi dalla crescita in giudicato della stessa sentenza e non che i lavori necessari a tale scopo dovevano iniziare entro questo termine. Nella fattispecie ciò non è avvenuto come neppure le opere necessarie all’asportazione del materiale sono iniziate nel termine assegnato dal Pretore, considerato che ancora il 21 giugno 2011, ossia ad oltre 8 mesi della sentenza di cui al doc. A, il RE 1 neppure aveva pubblicato il concorso per l’assegnazione dei lavori (doc. D).
Appurata la decorrenza infruttuosa del termine assegnato al RE 1 per la bonifica della part. __________ RFD di __________ si pone la questione a sapere se, come preteso dal ricorrente, il versamento dell’importo di fr. 73'329.40 era subordinato all’esecuzione da parte di terzi delle opere di bonifica. Come correttamente rilevato dal primo giudice il pagamento dell’importo di fr. 73'329.40 non è stato condizionato all’esecuzione dei lavori da parte di terzi. Infatti già il dispositivo della sentenza è chiaro laddove specifica che in caso di decorrenza infruttuosa del termine di sei mesi CO 1 “potrà, se del caso, fare eseguire i lavori da terzi ed il RE 1 sarà tenuto a versargli l’importo di fr. 73'329.40”. Infatti utilizzando il verbo “potrà”, l’espressione “se del caso” e indicando l’importo preciso del risarcimento, risulta chiaro, senza necessità di approfondita interpretazione, che se il RE 1 non avesse eseguito i lavori entro il termine assegnatogli, il procedente avrebbe potuto richiedere l’importo stabilito senza la necessità di far eseguire i lavori da terzi. Questa interpretazione trova pure conforto nella motivazione della sentenza data dal Pretore laddove egli argomenta che questa soluzione “consente al patriziato di esercitare un’opzione: riparare il danno eseguendo o facendo eseguire i lavori di bonifica, oppure risarcire il danneggiato versandogli l’importo corrispondente al danno; in questo caso sarà il danneggiato, se del caso, a fare eseguire le opere di bonifica da terzi a sue spese”. La menzionata sentenza, passata in giudicato, costituisce pertanto valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione in favore dell’istante per l’importo accordato dal primo giudice.
6. Da quanto precede ne consegue che il reclamo va respinto.
La tassa di giustizia, le spese processuali e le indennità seguono la soccombenza (art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2, 106 cpv. 1 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 80 cpv. 1 e 2 LEF; 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2, 106 cpv. 1, 251, 254 cpv. 1, 309, 319, 320, 321 cpv. 2 CPC;
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese processuali per complessivi fr 600.-, anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico, con l’obbligo di rifondere a CO 1 fr. 800.- a titolo di ripetibili.
3. Notificazione a:
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- __________. PA 1, __________; - __________. PA 2, __________.
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 73’329.40, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).