Incarto n.
14.2012.116

Lugano

5 settembre 2012

B/fp/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimenti promossa con istanza 25 aprile 2012 da

 

 

CO 1 

patrocinata dallo  PA 2 

 

 

contro

 

 

 RE 1 

patrocinato dall’  PA 1

 

 

 

 

 

 

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n.1549456-02 del 16/17 aprile 2012 dell’Ufficio esecuzione di Lugano per il pagamento di fr. 51'769.-- oltre interessi e spese;

 

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza 11 luglio 2012 (SO.2012.1873) ha così deciso:

 

“1.  L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. 1549456-02 dell’Ufficio esecuzione di Lugano è respinta in via provvisoria limitatamente all’importo di fr. 24'800.-- oltre interessi.

 

 2.  La tassa di giustizia in fr. 250.--, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico in misura di ½, mentre il restante ½ è posto a carico del convenuto.

      Non sono assegnate ripetibili.”

 

Decisione tempestivamente impugnata da RE1 che con reclamo

20 luglio 2012 postula l’integrale reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;

 

lette le osservazioni 16 agosto 2012 di controparte

 

preso atto che con decreto presidenziale 23 luglio 2012 al reclamo è stato

concesso effetto sospensivo;

 

 

ritenuto

 

In fatto:

 

                                  A.   Con precetto esecutivo n. 1549456-02 del 16/17 aprile 2012 dell’Ufficio esecuzione di CO1 ha escusso RE1 per l’incasso di fr. 51'769 oltre interessi al 9% dal 7 dicembre 2011, indicando quale titolo di credito: “Saldo contratto di leasing 02.12.2011 (controfirmato con l’appellativo di debitore solidale RE1, allora amministratore unico di M____ SA)”.

                                         Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.

 

                                  B.   L’istante fonda la sua pretesa su un contratto di leasing relativo all’acquisto dell’inventario di un negozio di commestibili a Pambio Noranco sottoscritto il 2 agosto 2011, sostenendo che RE1 l’ha firmato in nome e per conto della M_____ SA e in qualità di debitore solidale. Il prezzo è stato fissato in fr. 100'000.--, pagabile in 24 rate da fr. 3'600.-- mensili dal 1. settembre 2011 (doc. E). In seguito a ritardi nel pagamento delle rate pattuite, il 7 febbraio 2012 la procedente ha notificato a M_____SA la disdetta (doc. F). CO1 ha poi prodotto un conteggio controfirmato da RE1 (doc. G), da cui emerge uno scoperto di fr. 48'168.30, al quale è stata aggiunta la rata leasing del mese di dicembre 2011, per cui la pretesa posta in esecuzione ammonta a fr. 51'769.10 oltre interessi moratori al 9% fissati contrattualmente (doc. H).

 

                                  C.   All’udienza di contraddittorio l’istante si è riconfermata nella sua domanda. In risposta il convenuto ha contestato l’identità tra il titolo di credito indicato nel precetto esecutivo, ossia “saldo contratto di leasing 02.12.2011” e quello menzionato nell’istanza di rigetto, ossia “contratto di leasing 2.8.2011 e riconoscimento di debito 23.12.2011”, asserendo inoltre l’assenza agli atti del titolo di credito indicato nel precetto esecutivo. L’escusso ha poi rilevato la mancanza della sua firma personale sul contratto di leasing del 2 agosto 2011 (doc. E) e sui conteggi doc. G e H. In merito a quest’ultimi ha puntualizzato l’assenza del carattere di riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF, i predetti conteggi doc. G e H non contenendo la sua volontà di obbligarsi in via solidale. Il convenuto ha pure eccepito la mancata regolare disdetta del contratto di leasing, ritenuto che quella orale non è valida e quella scritta del 7 febbraio 2012 (doc. F) non può avere effetto retroattivo al 31 dicembre 2011. Infine ha sostenuto che il contestato debito solidale è in ogni caso viziato da errore nella dichiarazione ai sensi dell’art. 24 CO rispettivamente da lesione secondo l’art. 21 CO. La clausola di vincolo solidale è d’altronde inusuale per un amministratore fiduciario non azionista ed è stata posta nel primo punto del contratto doc. E senza evidenza grafica.

 

                                         Con la replica e la duplica le parti si sono in sostanza riconfermate nelle loro allegazioni contestando quelle di controparte.

 

                                  D.   Con decisione 11 luglio 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto parzialmente l’istanza ritenendo che il contratto di leasing sottoscritto dalle parti, dal quale risulta a chiare lettere che gli assuntori del leasing M_____SA e RE1 si sono costituiti debitori solidali, rappresenta un valido titolo di rigetto dell’opposizione ai sensi dell’art. 82 LEF anche nei confronti del convenuto. In prima sede è stata respinta l’eccezione secondo la quale il contratto sarebbe viziato da errore e da lesione, essendo poco motivata e non dimostrata, mal conciliandosi altresì con l’attività di fiduciario svolta dal convenuto. Il primo giudice ha poi ritenuto fondate le allegazioni dell’escusso in relazione alla disdetta orale e quella scritta con effetto retroattivo, però del tutto inconferenti in merito al carattere di riconoscimento di debito del contratto di leasing perlomeno fino al 31 dicembre 2011. Gli scritti doc. G e H per contro non sono stati ritenuti riconoscimenti di debito, in quando da essi non risulta né una chiara volontà da parte del convenuto di obbligarsi e ancor meno di obbligarsi a titolo solidale. Il Pretore ha poi ritenuto che vi è identità tra il credito indicato nel precetto esecutivo e nell’istanza, perlomeno per quanto riguarda il corrispettivo del leasing e della sublocazione, malgrado siano stati indicati titoli diversi. Il rigetto provvisorio dell’opposizione è stato pertanto concesso per lo scoperto relativo al saldo del leasing, ossia per fr. 3'600.-- al mese, per il periodo dal 2 agosto 2011 fino al 31 dicembre 2011, ossia per fr. 18'000.-- così come per le pigioni della sublocazione, ossia fr. 1'700.-- al mese, da settembre a dicembre 2011 per fr. 6'800.-- (punto 8 del contratto doc. 8 in relazione con i doc. G e H). Per contro l’istanza è stata respinta per i crediti derivanti dalle fatture Copar Food & Beverages SA, la differenza di inventario bibite-vini-alimentari, la vendita M_____SA fattura A. Amato CA fr. 1'800.--, difettando detti crediti di un valido titolo di rigetto. L’istanza è pertanto stata accolta limitatamente a fr. 24'800.-- oltre interessi.

 

                                  E.   Con il reclamo RE1 sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto in prima sede, il contratto di leasing doc. E allestito dall’istante, è stato da lui firmato con firma sociale per la M_____ SA come assuntrice del leasing e non da lui con firma personale come debitore solidale, atteso che la clausola di vincolo solidale è inusuale per un amministratore unico che non è azionista, che inoltre non è stata graficamente evidenziata e che al capitolo finale delle firme manca persino l’indicazione per la firma del debitore solidale. Il reclamante lamenta poi la mancanza di identità tra il titolo di credito indicato nel precetto esecutivo e quello menzionato nell’istanza di rigetto dell’opposizione.

 

                                  F.   Con le sue osservazioni l’istante ribadisce la validità del contratto di leasing quale riconoscimento di debito nei confronti del convenuto, essendosi quest’ultimo obbligato quale debitore solidale, avendo firmato ogni singola pagina del contratto, pure la pagina indicante che “gli assuntori di leasing, M______SA e RE1, Vezia, si costituiscono debitori solidali” e apparendo sull’ultima pagina del contratto la firma dell’escusso anche essa riportante espressamente il nome della persona fisica convenuta, ossia “M______SA (RE1)”. L’istante rileva poi che non vi può essere dubbio alcuno in merito all’identità tra il credito indicato sul precetto esecutivo e quello indicato nei documenti prodotti, il convenuto non potendo avere alcun dubbio in merito alla pretesa fatta valere.

 

Considerando

 

In diritto.

 

                                   1.   Secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante

                                         reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza.

                                         Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).

                                     

                                   2.   In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:

                                         a.   l’applicazione errata del diritto,

                                         b.   l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

                                        

                                   3.   In virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

 

                                   4.   La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti).

 

                                   5.   La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3; anche DTF 132 III 480 consid. 4 p. 461).

 

                                         Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente l’indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit., p. 330).

                                        

                                         L’ammontare della pretesa deve risultare determinato nel riconoscimento di debito oppure in un altro documento al quale il riconoscimento di debito rinvia. Nel caso in cui l’importo non risultasse dal riconoscimento di debito, ma dagli altri documenti, la sua determinazione deve poter essere effettuata in modo semplice (Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2. ed. 2010, n. 25 ad art. 82 LEF). 

 

                                         Il rigetto dell’opposizione può essere concesso solo se il credito indicato nel precetto esecutivo è senza dubbio identico con quello provato dal  titolo di rigetto. Non è tuttavia necessario, che nel precetto esecutivo il titolo sia stato indicato; è sufficiente, che il credito possa venire identificato chiaramente (Stücheli, Die Rechtsöffnung, Diss. Zurigo 2000, pag. 189).

                                        

                                   6.   Nella fattispecie il titolo di credito indicato nel precetto esecutivo “saldo del contratto di leasing 02.12.2011 (controfirmato con l’appellativo di debitore solidale RE1, allora amministratore unico di M______ SA)” e il titolo di credito indicato nell’istanza di rigetto, ossia “contratto di leasing 02.08.2011 e riconoscimento di debito 23.12.2011” non poteva dar adito ad alcun dubbio in merito all’identificazione del credito fatto valere dall’istante, atteso che oltre a questi documenti che già indicavano il contratto di leasing stipulato dalla M_____SA, di cui il convenuto era stato amministratore unico, con l’istanza sono stati prodotti ulteriori documenti e scritti scambiati tra le parti che chiaramente si riferivano al contratto in esame e al credito fatto valere dall’istante.

 

                                   7.   L’escusso contesta la validità del contratto di leasing doc. E quale riconoscimento di debito nei suoi confronti, sostenendo di non avere assunto alcun obbligo solidale.

 

                                         Orbene al punto 1. del predetto contratto sono state indicate quale parti concedente la CO1, rappresentata da A_____R_____, Barbengo, socio e gerente, e quale assuntrice del leasing la M______ SA, rappresentata da RE1, Vezia, amministratore unico. L’indicazione che segue “Gli assuntori del leasing M_____SA, Lugano, e RE1, Vezia, si costituiscono debitori solidali e comprovano al momento della stesura del presente accordo di avere la necessaria capacità creditizia” è fuorviante e non può essere definita chiara e non equivoca, atteso che, quale parte assuntrice del leasing, come ritenuto sopra, è stata indicata unicamente la M_____SA e che RE1 è stato menzionato solo quale suo amministratore unico. In calce al contratto appare poi l’indicazione “L’assuntore del leasing: M_____SA (RE1)” e la relativa firma, mentre non vi è apposta alcuna menzione specifica indicante l’assunzione di un vincolo di quest’ultimo quale debitore solidale rispettivamente alcuna firma personale di RE1 quale debitore solidale. Il fatto poi che il reclamante abbia siglato ogni pagina del contratto non può portare a ritenere che si sia in tal modo obbligato quale debitore solidale, considerata la sua funzione di amministratore unico di M_____SA, assuntrice del leasing. In via abbondanziale va poi osservato che nello scritto del 14 febbraio 2012 (doc. N) il rappresentante legale dell’istante ha confermato che immediatamente dopo la firma del contratto il convenuto ha chiesto lo stralcio della propria posizione di debitore solidale, manifestando così immediatamente il suo dissenso, il che rafforza la posizione del reclamante il quale non si ritiene vincolato personalmente. Il contratto in esame non contiene pertanto una dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile, non soggetta a interpretazione, con cui RE1 si è obbligato solidalmente nei confronti dell’istante. Orbene, il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente in questa procedura l’indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che, come in questo caso, non appare sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario.  

Ne consegue che la sentenza pretorile va riformata nel senso che l’istanza va integralmente respinta in mancanza di un valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF nei confronti del convenuto.

 

8.    Il reclamo va pertanto accolto.

Le spese processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF; art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 106 cpv. 1 CPC).

 

Per questi motivi,

 

richiamato l’art. 82 cpv. 1 LEF

 

pronuncia:

 

                                    I.   Il reclamo è accolto.

                                         Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione 11 luglio 2012 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 (SO.2012.1873) sono così riformati:

 

                                         “1. L’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione 25 aprile 2012 promossa da CO1, Paradiso, contro RE1, Vezia, è respinta

 

2.    La tassa di giustizia di fr. 250.--, da anticipare dalla parte istante, resta a carico di CO1, la quale rifonderà a RE1 fr. 1'000.-- per ripetibili.”

 

                                   II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 400.--, anticipata dal reclamante, è posta a carico di CO1, la quale rifonderà a RE1 fr. 1'000.-- per ripetibili.

 

                                  III.   Notificazione a:

 

-  

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                            La segretaria

 

 

 

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 24'800.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

 

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).