Incarto n.
14.2012.122

Lugano

11 settembre 2012

CJ/fp/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

 

segretario:

Jaques

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (inc. 0119-2012-s) promossa con istanza 22 aprile 2012 da

 

 

 CO 1 

rappr. dall’RA 1 

 

 

contro

 

 

RE 1 

patrocinata dall’  PA 1 

 

 

 

 

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Bellinzona;

 

vista la decisione 16 maggio 2012 del Giudice di pace del circolo di Giubiasco, con cui ha così deciso:

"1.   L’istanza è accolta;l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona è respinta in via provvisoria per l’importo di fr. 2437.50 oltre:

       Fr.    73,00       costi esecutivi PE __________

       Fr.    22,00       notifica a mezzo usciere

       Fr.    40,00       indennità

                               interessi al 5% dal 1.92011 su Fr. 2347.50

       Fr.   210,00       tassa di giustizia

 

2.    La tassa di giustizia, anticipata dalla parte istante, è a carico della parte convenuta”.

preso atto che con reclamo 10 (recte 9) agosto 2012 l’escussa ha impugnato la decisione, postulandone l’annullamento e il rinvio degli atti al primo giudice, affinché assegnasse un nuovo termine all’escussa per prendere posizione sull’istanza;

 

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                         che contro le sentenze di rigetto dell’opposizione è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b. n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro 10 giorni dalla notifica della sentenza impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);

 

                                         che proposto il 9 agosto 2012, a fronte di una decisione che è stata comunicata all’escussa con fax del 31 luglio 2012 (doc. F annesso al reclamo), il reclamo è in sé tempestivo e rientra nella competenza della Camera di esecuzione e fallimenti (art. 48 lett. e n. 1 LOG);

 

                                         che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente inesatto dei fatti;

 

                                         che dagli atti risulta che né l’istanza di rigetto dell’opposizione né la sentenza impugnata sono state validamente notificate all’e­scus­sa, che non ha ritirato gli invii raccomandati che le contenevano (cfr. doc. I e J, nonché H);

 

                                         che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di rigetto dell’opposizione fondata su una decisione dello stesso creditore (cassa malati, __________), l’escusso che ha interposto opposizione non deve aspettarsi necessariamente la notifica di un’istanza di rigetto dell’op­po­si­zione, sicché la finzione di notifica alla scadenza del termine di giacenza postale, ora stabilita all’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, non è gli è opponibile (cfr. BGE 130 III 400 seg., cons. 1.2.3; STF 5A_710/2010 del 28 gennaio 2011, cons. 3.1; STF 5A_552/2011 del 10 ottobre 2011, cons. 2.1);

 

                                         che recentemente il Tribunale federale ha esteso tale giurisprudenza a tutte le decisioni di rigetto dell’opposizione (DTF 138 III 228, cons. 3.1), comprese quelle emanate, come nella fattispecie, da giudici civili (cfr. CEF 7 agosto 2012, inc. 14.12.121);

 

                                         che nel caso concreto, non vi sono elementi negli atti che permettano di ritenere che la reclamante avrebbe dovuto aspettarsi la notifica dell’istanza di rigetto, all’infuori della notifica del precetto esecutivo, che, come ricordato sopra, non è secondo il Tribunale federale atta a giustificare il richiamo alla presunzione di cui all’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC;

 

                                         che poiché il diritto di essere sentito (art. 53 e 253 CPC) dell’e­scus­sa è stato violato, la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati al primo giudice perché emani una nuova decisione dopo aver dato all’escussa l’occasione di essere sentita;

 

                                         che il reclamo va quindi accolto;

 

                                         che data la particolarità della fattispecie, non si prelevano spese in relazione al presente giudizio, ciò che comporta la restituzione all’insorgente dell’anticipo versato in ossequio all’art. 101 cpv. 1 CPC;

 

                                         che alla reclamante non può essere riconosciuta un’indennità per ripetibili a seguito dell’esito del suo reclamo, dato che la controparte, che non ha presentato osservazioni al reclamo, non può essere considerata – in una fattispecie del genere - soccombente ai sensi dell’art. 106 cpv. 1 CPC e dato che l’art. 107 cpv. 2  CPC consente di porre a carico dello Stato, per motivi di equità, soltanto le spese processuali che non sono state causate né da una parte né da terzi (sulla definizione, cfr. art. 95 cpv. 2 CPC) e non le spese ripetibili (cfr. jenny, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., art.107 nota 26; CEF, sentenza 5 marzo 2012 inc. 14.2012.23, consid. 5);

 

                                         che viste le circostanze, la reclamante deve d’ora in poi ovviamente aspettarsi una notifica di atti di procedura da parte della Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco in merito alla procedura n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Bellinzona;

 

                                    

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 82 LEF, nonché 48 e 61 OTLEF, 53, 95 segg. e 138 CPC;

 

 

pronuncia

 

                                   1.   Il reclamo è accolto, la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati alla Giudìcatura di pace del circolo di Giubiasco affinché emani una nuova decisone dopo avere dato all’escussa l’occasione di essere sentita.

 

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano ripetibili in relazione al presente giudizio.

 

                                     

                                   3.   Notificazione a:

 

– avv. PA 1, __________;

– RA 1, __________.

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace di Giubiasco.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                                Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 2'437,50 non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

 

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).