Incarto n.
14.2012.123

Lugano

9 ottobre 2012

B/fp/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimenti promossa con istanza 10 maggio 2012 da

 

 

CO 1 

patrocinata dall’avv.  PA 2 

 

 

contro

 

 

RE 1 

patrocinata dall’avv.  PA 1 

 

 

 

 

 

 

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. 8____ del 26/28 marzo 2012 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno;

 

sulla quale istanza il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Città con sentenza 30 luglio 2012 (SO.2012.330) ha così deciso:

 

“1.  L’istanza è parzialmente accolta.

 

 §   Di conseguenza l’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. 8____ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno è respinta in via provvisoria per l’importo di fr. 50'017.95 oltre interessi al 5% dal 26 marzo 2012.

 

 2.  Le spese processuali per complessivi fr. 400.--, anticipate dalla parte istante, rimangono a suo carico per 1/10 e sono poste per 9/10 a carico della convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 1'000.-- a titolo di spese ripetibili ridotte.”

 

Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che

con reclamo 10 agosto 2012 postula l’integrale reiezione dell’istanza, protestate

spese e ripetibili;

 

lette le osservazioni di controparte;

 

preso atto che con decreto presidenziale 13 agosto 2012 al reclamo è stato

concesso effetto sospensivo;

 

ritenuto

 

In fatto:

 

A.   Con PE n. 8____ del 26/28 marzo 2012 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 57'078.75 oltre interessi al 6% dal 26 marzo 2012, indicando quale titolo di credito “Fattura 1___ del 23.12.08 fr. 7'060.80, Fattura 0___ del 18.05.10 fr. 4'318.85, Fattura 09___ del 25.07.11 fr. 45'699.10”. Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.

 

                                  B.   Il 12 maggio 2006 I____ SA, alla quale è subentrata RE 1, quale subappaltante, e CO 1, quale subappaltatrice, hanno stipulato un contratto concernente prestazioni di ingegneria relative alla progettazione di impianti elettromeccanici previsti per la galleria _____________, opera in fase di realizzazione nell’ambito del Piano Trasporti del Luganese (PTL) (doc. C punto 2). Committente dell’opera era lo Stato del Cantone Ticino

                                         (Dipartimento del territorio) e il Consorzio Mobilità 2010, come emerge dal contratto (doc. C punto 4). Secondo gli accordi la subappaltatrice doveva fornire le seguenti prestazioni: progetti di dettaglio, allestimento appalti, analisi offerte e proposte di delibera, progettazioni esecutive e attività collegate (doc. C punto 2). In merito alla ripartizione degli onorari, elencati in una tabella annessa al predetto contratto, all’istante doveva venire versata una mercede forfettaria di fr. 433'357.--, da cui doveva essere dedotta una trattenuta del 10% per la gestione del mandato, per cui l’importo è stato fissato in fr. 390'021.-- (doc. C, tabella ripartizione onorari). Nel contratto erano pure previsti eventuali supplementi d’onorario per l’elaborazione dei progetti di dettaglio, i quali sarebbero stati riconosciuti con una trattenuta del 10% (doc. C punto 6). L’indennizzo per eventuali lavori supplementari e modifiche al progetto sarebbe per contro stato subordinato al relativo compenso riconosciuto dal committente (doc. C punto 4). La mercede di fr. 390'021.-- è stata corrisposta alla procedente mediante il pagamento di 3 acconti ed il versamento a saldo di fr. 167'865.-- (IVA inclusa) il 28 febbraio 2011 (doc. E). Secondo l’istante sarebbero ancora da versare gli importi relativi agli onorari supplementari ed alle spese di riproduzione per un importo complessivo di fr. 57'078.75 (doc. P), ossia Fr. 42'324.-- (oltre IVA all’8%) per supplemento di onorario per progetti di dettagli (fattura n. 091/11), fr. 4'013.80 (oltre IVA al 7.6%) per spese di riproduzione (fattura n. 0____) e fr. 6'562.10 (oltre IVA al 7.6%)  pure per spese di riproduzione (fattura n. 1____). Con scritto del 10 giugno 2010 la convenuta ha informato l’istante che il committente PTL aveva riconosciuto i supplementi di onorario per l’elaborazione dei progetti di dettaglio per un importo complessivo di fr. 134'328.-- IVA esclusa e che, secondo la ripartizione dell’onorario stabilita nel contratto di subappalto al capitolo 6, all’istante veniva riconosciuto l’onorario di fr. 42'314.-- + IVA, come emergeva dalla tabella allegata (totale onorari fr. 1'038'000.--, onorari in favore dell’istante fr. 433'357.--, doc. C e F).

 

                                  C.   All’udienza di discussione del 3 luglio 2012 la procedente ha confermato la sua istanza, mentre con la risposta la convenuta ne ha chiesto la reiezione, sostenendo che il riconoscimento di debito in esame conteneva una condizione sospensiva. L’escussa ha rilevato che si trattava del blocco da parte del committente dei pagamenti al tetto massimo dell’80% degli onorari, evocato nel suo scritto del 28 giugno 2011 (doc. I), che la parte istante in principio, nella sua missiva del 25 luglio 2011 (doc. L), non aveva contestato, affermando tuttavia che il blocco dei pagamenti riguardava una fase del progetto che non la concerneva. La convenuta ha ricordato di avere negato questa allegazione con scritto del 16 agosto 2011 (doc. M), in cui, dopo aver precisato a quale fase del progetto il blocco si riferiva, ha precisato che l’importo che spettava all’istante avrebbe potuto esser saldato solo e soltanto dopo la liquidazione da parte del committente delle sue fatture, secondo quanto stabilito e sottoscritto di comune accordo con il contratto di subappalto del 12 maggio 2006, al punto 6, quarto capoverso. L’escussa ha poi osservato che l’istante era stata pagata in misura di circa il 90%, come emergeva dallo scritto del 28 giugno 2011 (doc. I), ossia su un importo di fr. 444'771.80 le erano stati versati fr. 391'881, pari a ca. l’88,1%. Dallo scritto del 31 maggio 2012  (doc. 2) si evinceva che la trattenuta del committente ammontava al 20%, evidentemente per la fase che interessava l’istante, per cui nulla più le era dovuto, fino al momento del saldo totale da parte del committente stesso. La debitrice ha poi sollevato l’eccezione di compensazione con contropretese ammontanti a fr. 190'622.--, elencate nello scritto del 31 ottobre 2011 (doc. Q), per opere subappaltate all’istante, la quale tuttavia non le aveva eseguite, per cui lei stessa le aveva dovuto fornire.

 

Replicando l’istante ha contestato le allegazioni della convenuta, argomentando che come emergeva dal contratto di subappalto, le opere a lei commissionate erano quelle fino alla fase esecutiva. Per contro la convenuta si era occupata, quindi senza subappalto, anche delle fasi successive, ossia della realizzazione, della messa in esercizio, della direzione lavori e della liquidazione. La fase esecutiva era terminata da anni e le opere erano già state solute da tempo. D’altro canto, ha proseguito la procedente, non si potevano prevedere trattenute per l’esecuzione di lavori che esulavano dal contratto di subappalto. Come risultava dalla tabella annessa al doc. F, una trattenuta del 10% le era già stata dedotta su quanto da lei eseguito e questo in relazione alla gestione, per cui ulteriori trattenute non si giustificavano. L’istante ha poi sostenuto che l’onere probatorio del mancato pagamento da parte del committente e quindi dell’inadempimento della presunta condizione non dipendeva da lei in quanto sfuggiva manifestamente alla sua sfera d’influenza, bensì competeva alla convenuta. Quest’ultima nulla diceva in merito, né detta trattenuta risultava da documenti bancari o ufficiali, che avrebbero facilmente potuto essere prodotti. La procedente ha poi fatto notare che secondo il punto 4 del contratto di subappalto le era stato espressamente vietato di avere contatti diretti con il committente, se non sotto la supervisione della convenuta e per di più per questioni tecniche. La creditrice ha infine sostenuto che se il blocco del 20% fosse stato ritenuto giustificato, ciò avrebbe riguardato solo le singole fatture non ancora solute e non, come effettuato dalla convenuta, il totale dell’opera, che contemplava pure fatture già saldate, come risultava dalla tabella da lei allestita.

 

                                         Duplicando la convenuta ha ribadito la liquidità delle sue contropretese, oggetto di fatturazione all’istante che non riguardavano rapporti contrattuali con terzi. L’escussa ha confermato l’esistenza della condizione sospensiva, che concerneva la fase esecutiva da intendersi come progettazione esecutiva, sulla quale il committente tratteneva il 20%, rinviando alla comunicazione per e-mail dell’ing. T____ _____ (doc. 2), il quale si era pronunciato in qualità di capogruppo del Consorzio 2010 che si occupava della progettazione, nel cui contesto si erano sviluppate le prestazioni previste nel contratto di subappalto. In merito alla trattenuta del 10%, la convenuta ha osservato che la stessa non aveva nulla a che vedere con quella operata dal committente, bensì concerneva la normale gestione del contratto di subappalto.

 

                                  D.   Con decisione del 30 luglio 2012 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Città ha accolto parzialmente l’istanza, argomentando che, tenuto conto del chiaro tenore del punto 6 capoverso 4 del contratto di subappalto, le parti hanno validamente concordato di subordinare il pagamento delle fatture, e non solo degli onorari supplementari, alla condizione che il committente versasse per primo quanto doveva alla convenuta. Secondo il primo giudice, in considerazione dell’e-mail del 31 maggio 2012 dell’Ing. T____ ____ (doc. 2), non appariva fuori luogo ritenere che il blocco dei pagamenti operato dal committente si estendeva anche alle prestazioni fornite dall’istante. In sede pretorile è stato tuttavia deciso che non poteva essere disatteso che il riconoscimento di debito, di cui al doc. F  (che non contemplava ancora la posta “spese di riproduzione” di fr. 6'562.10) risaliva al 10 giugno 2010, mentre nulla dagli atti istruttori lasciava intendere che in quel momento il committente avesse già bloccato i pagamenti, tant’è che tale circostanza era stata evocata per la prima volta dalla convenuta solo il 28 giugno 2011 a distanza di oltre un anno (doc. I), circostanza che trovava conferma pure nell’e-mail di cui al doc. 2. In prima sede è stato quindi dedotto, che la tesi della convenuta, secondo la quale il riconoscimento di debito in oggetto era sottoposto a condizione sospensiva, non poteva essere seguita, almeno per l’importo complessivo di fr. 50'017.95 (fr. 42'314.-- + fr. 4'013.80 oltre IVA). Ricevuta la lettera del 10 giugno 2010 (doc. F), l’istante poteva infatti attendersi, in buona fede, che in tempi brevi la convenuta le avrebbe versato tale somma. Di conseguenza l’opposizione interposta dalla convenuta è stata rigettata per l’importo di fr. 50'017.95 (IVA inclusa), mentre è stata mantenuta per l’importo di fr. 6'562.10 (IVA esclusa) per spese di riproduzione, questo importo essendo stato riconosciuto dalla convenuta la prima volta nel momento in cui ha comunicato all’istante che il committente aveva bloccato i pagamenti (doc. I).

                                         In sede pretorile l’eccezione di compensazione sollevata dall’escussa è stata respinta, le contropretese fatte valere dalla convenuta non essendo state ritenute sufficientemente liquide.

E.    Con il reclamo la convenuta rileva che il primo giudice ha dapprima correttamente ritenuto che il blocco dei pagamenti concerneva anche le prestazioni poste in esecuzione, in seguito ha però considerato un argomento, che nemmeno controparte aveva osato presentare, ritenendo in sostanza che la questione del blocco dei pagamenti, ossia la condizione prevista dal contratto di subappalto, non sarebbe stata attuale nel momento del rilascio del riconoscimento di debito. Secondo la reclamante era chiaro per entrambe le parti che cronologicamente il pagamento a CO 1 avrebbe dovuto essere preceduto dal pagamento del committente a RE 1. Ragionare diversamente significa destituire di ogni significato la condizione sospensiva stessa, così come contrattualmente voluta e stabilita dalle parti, costituendo il contratto di subappalto l’origine delle pretese fatte valere in causa. Pretese che possono dirsi liquide unicamente se le condizioni alle quali soggiacciono si sono realizzate.

 

                                  F.   Con le osservazioni controparte rileva che il Pretore aggiunto ha correttamente fondato la sua decisione sul riconoscimento di debito doc. F, in cui la convenuta ha riconosciuto incondizionatamente per lo meno l’importo di fr. 50'017.95, atteso che la circostanza del blocco dei pagamenti subentrata dopo un anno, evocata da controparte, non poteva essere tutelata. L’istante ribadisce poi che la fase esecutiva della quale si era occupata era terminata da anni e che i pagamenti dalla committente all’appaltante, ossia alla reclamante, erano stati effettuati. Visto il divieto contenuto nel contratto di subappalto di conferire con il committente, la prova che quest’ultimo avesse saldato il relativo pagamento alla subappaltante doveva essere presentata da quest’ultima, o meglio la reclamante doveva fornire la prova che il committente non le aveva pagato integralmente gli importi fatturati per le prestazioni delle quali si era occupata. Sarebbe bastato alla convenuta produrre una dichiarazione del committente attestante che sulle prestazioni di competenza della subappaltante riassunte nella tabella acclusa al doc. F era stata effettuata una trattenuta. L’istante sostiene poi che la condizione contenuta al punto 6 del contratto di subappalto riguarda inoltre solo le prestazioni del contratto di base e non i supplementi. Inoltre, nel caso venisse seguita la tesi di controparte, si giustificherebbe solo una trattenuta del 20% su quanto richiesto.

 

 

 

 

Considerando

 

In diritto:

 

 

                                   1.   Secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante

                                         reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza.

                                         Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).

                                     

                                   2.   In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:

                                         a.   l’applicazione errata del diritto,

                                         b.   l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

                                        

                                   3.   In virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

 

                                   4.   La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti).

                                     

                                   5.   La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3; anche DTF 132 III 480 consid. 4 p. 461).

 

                                         Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente l’indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit., in Rep 1989 p. 330).

                                        

                                         L’ammontare della pretesa deve risultare determinato nel riconoscimento di debito oppure in un altro documento al quale il riconoscimento di debito rinvia. Nel caso in cui l’importo non risultasse dal riconoscimento di debito, ma dagli altri documenti, la sua determinazione deve poter essere effettuata in modo semplice (Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2. ed. 2010, n. 25 ad art. 82 LEF). 

 

                                         La documentazione prodotta (in particolare i conteggi e altri computi numerici) deve permettere una chiara e immediata ricostruzione dei movimenti contabili di dare e avere tra le parti fino a giungere all’importo finale posto in esecuzione: una indagine approfondita di natura contabile sfugge al potere di cognizione del giudice del rigetto (Cometta, op. cit. in, p. 339).

 

                                   6.   Per giurisprudenza e dottrina costanti, il riconoscimento di debito, subordinato al verificarsi di una o più condizioni, legittima il giudice a pronunciare il rigetto dell’opposizione solo se il creditore ne dimostra l’avvenuto debito adempimento. Non riuscendo a far luce sulla causa della mancata realizzazione di una condizione, l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione va respinta (Cometta, op. cit. p. 338; Staehelin, op. cit, n. 36 ad art. 82 LEF). 

 

                                   7.   Un contratto di appalto rispettivamente di subappalto costituisce, in linea di principio, valido riconoscimento di debito per la mercede (Staehelin, op. cit., n. 114 e 128 ad art. 82 LEF)

 

                                   8.   Secondo l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione, a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 cons. 4.1.1. con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 104 Ia 413 consid. 4; Jaeger/walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a edizione, Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82 LEF; Gilliéron, op. cit., vol. II, n. 82 ad art. 82).

                                       

                                   9.   Con il contratto di subappalto del 12 maggio 2006 (doc. C) le parti hanno, tra l’altro, sottoscritto al punto 6 (Onorario e pagamenti) capoverso 4, la seguente condizione: “Le fatture emesse dalla CO 1 saranno evase se ritenute conformi e a condizione che il Committente abbia a sua volta saldato il relativo pagamento alla Inelmec SA (ora RE 1)”.

                                         Con scritto del 10 giugno 2010, al quale era allegata una tabella relativa alla ripartizione tra le parti degli onorari per le prestazioni da fornire (doc. F), la convenuta ha informato l’istante che il committente PTL aveva riconosciuto i supplementi d’onorario per l’elaborazione dei progetti di dettaglio, i quali ammontavano a fr. 134'328.-- e che secondo la ripartizione concordata al punto 6 del contratto di appalto (doc. C), le riconosceva l’importo di fr. 42'314.-- + IVA. Oltre a questo importo dalla tabella allestita dalla convenuta, contenuta nel predetto scritto doc. F, risultavano  spese di riproduzione da versare all’istante ammontanti a fr. 4'013.80. In seguito a diversi solleciti da parte di CO 1 la  reclamante con scritto del 28 giugno 2011 (doc. I) le ha comunicato che “al momento il committente ha bloccato i pagamenti al tetto massimo dell’80% degli onorari (stesso trattamento per tutti gli Studi di Ingegneria)”, elencando in una tabella le somme ancora dovute, ossia oltre all’importo di fr. 42'314.--, quale supplemento per progetti di dettaglio, fr. 4'013.80 rispettivamente fr. 6'562.10 quali spese di riproduzione. La convenuta ha poi comunicato all’istante che le garantiva, come da condizioni contrattuali, che non appena fossero liquidate le sue fatture, sarebbe stata sua premura saldare a sua volta gli importi dovuti. In seguito ad uno scritto dell’istante del 25 luglio 2011 (doc. L), in cui quest’ultima ha sostenuto che il blocco dei pagamento concerneva la seconda fase del progetto che non la riguardava, la convenuta con lettera del 16 agosto 2011 (doc. M) ha precisato che il blocco rientrava nell’ambito delle prestazioni svolte anche da CO 1, ribadendo che avrebbe pagato solo dopo l’avvenuto pagamento delle sue fatture da parte del committente. Con gli scritti doc. I e doc. M la convenuta ha fatto valere la precitata condizione contenuta nel contratto di subappalto (doc. C punto 6 capoverso 4), secondo la quale le fatture emesse dall’istante sarebbero state evase se ritenute conformi e a condizione che il committente avesse a sua volta saldato le sue fatture. Contrariamente a quanto sostenuto dall’istante, dal predetto contratto al punto 6, non risulta che la condizione fatta valere dalla convenuta non concerneva pure il supplemento per progetti di dettaglio e spese di riproduzione poste in esecuzione dall’istante. Pertanto dal tenore dello scritto del 10 giugno 2010 (doc. F), inviato dalla subappaltante alla subappaltatrice, non può essere concluso che la citata condizione di pagamento era venuta a cadere, per cui le sue pretese valevano come riconosciute incondizionatamente, anche nel caso presunto dall’istante, secondo la quale, al momento della stesura del doc. F, questa condizione non era ancora subentrata. Ricevendo il doc. F, l’istante non poteva in buona fede dedurre che si trattava di un riconoscimento di debito incondizionato, atteso che il contratto era stato concluso il 26 maggio 2006 e che nel frattempo non aveva subito alcuna modifica.

                                         In merito alla prova del mancato adempimento della citata condizione sospensiva va osservato che la reclamante ha prodotto uno scritto del 31 maggio 2012 inviato per e-mail dall’ing. T______ ____, che si è pronunciato quale capogruppo del Consorzio 2010 che si occupava della progettazione (cfr. verbale di discussione del 3 luglio 2012, duplica pag. 5) al suo patrocinatore, del seguente tenore: “Come da vostra richiesta vi precisiamo quanto segue: 1. Il Committente (Ing. G____, capo progetto Galleria ________) nel corso dei primi mesi del 2011 su precisa richiesta dell’Ing. T. _____ ha chiaramente precisato che non essendo i lavori ancora terminati completamente la trattenuta sulle prestazioni inerenti le apparecchiature elettromeccaniche della galleria __________, doveva essere di almeno il 20%. 2. Parallelamente e conformemente al contratto tra i nostri Studi, Mobilità 2010 non è autorizzato a versare acconti superiori a quelli che il Cantone versa al Consorzio.” Ritenuto che oggetto del contratto stipulato dalle parti erano prestazioni d’ingegneria relative alla progettazione degli impianti elettromeccanici previsti per la galleria ____________ (cfr. contratto doc. C punto 1) va concluso che la citata trattenuta concerneva anche l’istante. Il tenore della condizione prevista dal punto 6 capoverso 4 del contratto di subappalto, contrariamente a quanto sostenuto dall’istante, non giustifica nemmeno una trattenuta del 20% su quanto richiesto dall’istante, ritenuto che non è dato sapere a quanto ammontavano i versamenti, se del caso, effettuati dal committente alla subappaltante.

                                         Ne consegue che la convenuta ha dimostrato che la condizione sospensiva a cui è stato subordinato il pagamento da parte sua delle fatture emesse da CO 1 non era adempiuta.

                                         Dal canto suo l’istante non è riuscita a far luce sulla causa della mancata realizzazione della condizione sospensiva, per cui l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione va respinta (cfr. consid. 6).

 

 

10.   ll reclamo va pertanto accolto.

La tassa di giustizia, le spese processuali e le indennità seguono la soccombenza (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF; art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2, 106 cpv. 1 CPC).

                                       

 

 

Per questi motivi,

 

richiamato l’art. 82 LEF

 

pronuncia:

 

                                    I.   Il reclamo è accolto.

                                         Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione 30 luglio 2012 del Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Città (SO.2012.330) sono così riformati:

 

                                         “1. L’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione 10 maggio 2012 promossa da CO 1, _______, contro RE 1, _______, è integralmente respinta.

 

                                          2.  La tassa di giustizia di fr. 400.--, anticipata dalla parte istante, resta a carico di CO 1, la quale rifonderà a RE 1 fr. 1'200.-- per ripetibili.”

 

                                   II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 600.--, anticipata dalla reclamante, è posta a carico di CO 1, la quale rifonderà a RE 1 fr. 1'200.-- per ripetibili.

 

                                  III.   Notificazione a:

 

- avv.    

- avv.    

 

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                            La segretaria

 

 

 

 

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 50'017.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).