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Incarto n. |
Lugano B/fp/fb |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini |
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segretaria: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di fallimento promossa con istanza 10 maggio 2012 da
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CO 1
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contro |
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RE 1
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sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza 8 agosto 2012 (SO.2012.2076) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da giovedì 9 agosto 2012 alle ore 10.00.
2./3./4. Omissis.”
Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo
17 agosto 2012 ne postula l’annullamento;
rilevato che il reclamo non è stato intimato a controparte;
preso atto che con decreto presidenziale 20 agosto 2012 al reclamo è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
In fatto:
che nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano la CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 3'900.70 oltre accessori, dedotti eventuali acconti;
che all’udienza di discussione dell’11 luglio 2012 nessuno è comparso;
che con decisione 8 agosto 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da giovedì 9 agosto 2012 alle ore 10.00;
che con il reclamo RE 1 sostiene di essere intenzionata di saldare il suo debito nei confronti dell’istante così come tutte le esecuzioni contro le quali non è stata interposta opposizione, ossia di pagare quanto prima fr. 10'000.--, vantando importanti crediti per lavori eseguiti e non ancora onorati per un importo di fr. 17'500.--;
Considerando
In diritto:
che secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF, nella versione in vigore dal 1. gennaio 2011, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10 giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il 1. gennaio 2011;
che, sempre stando all’art. 174 cpv. 1 LEF, le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di fallimento;
che la convenuta non si avvale però di alcun documento atto a dimostrare ai sensi dell’art. 174 cpv. 1 LEF di avere saldato l’importo posto in esecuzione anteriormente alla dichiarazione di fallimento (“pseudonova”);
che, secondo l’art. 174 cpv. 2 LEF, l’autorità giudiziaria superiore può nondimeno annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova con mezzo di documenti che nel frattempo: 1) il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto; 2) l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a diposizione del creditore; o che 3) il creditore ha ritirato la domanda di fallimento;
che in questo senso l’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (“nova” autentici in senso proprio, in contrapposizione agli “pseudonova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati alla citata norma, ovvero all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF;
che, nella fattispecie, la reclamante non ha soddisfatto nessuna delle condizioni (imperative) previste dall’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF, segnatamente non ha dimostrato con documenti né di avere saldato l’importo posto in esecuzione, oltre agli interessi e alle spese esecutive, né di averlo depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione della creditrice, né l’avvenuto ritiro dell’istanza di fallimento da parte della procedente;
che non risultando ossequiato nessuno dei presupposti di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF, non vi è ragione di vagliare se la reclamante abbia adempiuto l’ulteriore condizione posta dall’art. 174 cpv. 2 LEF, ossia ha reso verosimile la sua solvibilità, la quale – in ogni modo – appare tutt’altro che acquisita alla luce di un reclamo fondato su mere asserzioni sprovviste di concreti riscontri probatori;
che alla reclamante va ricordato che ai sensi dell’art. 174 LEF, i motivi e i documenti che potrebbero impedire la dichiarazione di fallimento possono essere considerati solo se sono stati sollevati e prodotti entro il termine di ricorso (cfr. DTF 136 III 294 consid. 3 e rif. ivi; Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010, n. 11 e 20 ad art. 174 LEF), per cui il prospettato prossimo pagamento dell’esecuzione in oggetto così come delle ulteriori esecuzioni non è argomento atto ad impedire la dichiarazione di fallimento;
che ne discende pertanto la reiezione del reclamo;
che essendo stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va nuovamente pronunciato;
che gli oneri relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ovvero sono posti a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
per questi motivi,
richiamati gli art. 174 LEF, 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC;
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
Di conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da
mercoledì 12 settembre 2012 alle ore 10.00.
2. La tassa di giustizia di fr. 150.-- è posta a carico di RE 1.
3. Notificazione a:
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- __________; - __________ - Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano - Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello - Ufficio Cantonale del Registro di commercio, Lugano - Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).