Incarto n.
14.2012.12

Lugano

7 marzo 2012

B/fp/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimenti promossa con istanza 31 ottobre 2011 da

 

 

RE 1

 

 

contro

 

 

 

CO 1

 

 

 

 

 

 

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ del 4/5 ottobre 2011 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno;

 

sulla quale istanza il Giudice di pace del circolo delle Isole con sentenza 4 gennaio 2012 (inc. n. 133/11) ha così deciso:

 

“ 1. L’istanza di rigetto dell’opposizione al PE n. __________ è respinta.

 

 2. La tassa e le spese di giustizia di fr. 180.00 sono a carico della parte istante.

     Per quanto concerne le ripetibili richieste dal convenuto, il dispendio di tempo

     per allestire lo scritto dell’11.11.11 ed i costi per la spedizione giustificano

     un’indennità di fr. 50.00 che l’istante verserà al convenuto.”

 

Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1a che con reclamo 16 gennaio 2012 ne postula l’annullamento ed il rinvio al Giudice di pace per una nuova decisione; 

 

lette le osservazioni 20 febbraio 2012 di controparte;

 

 

ritenuto

 

in fatto:

 

A.     Con PE n. __________ del 4/5 ottobre 2011 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 2'745.15, indicando quale titolo di credito: “ Attestato carenza beni no. __________ di fr. 2'745.15 emesso il 29.11.2007 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti, Locarno. Premi arretrati LAMal del periodo gennaio 04 – giugno 05.”

                                         Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la creditrice con istanza 31 ottobre 2011 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace.

 

B.    La procedente fonda la sua pretesa sull’attestato di carenza beni n. 705881 emesso il 29 novembre 2007 dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno per l’importo di fr. 2'745.15 relativi ai premi LAMal arretrati per il periodo da gennaio 2004 a giugno 2005 (doc. A).

 

C.    Con osservazioni 11 novembre 2011 CO 1 ha rilevato che nonostante l’istante abbia asserito con decisione del 17 aprile 2008 che la sospensione della rimunerazione delle prestazioni sia stata annullata, RE 1 si è sempre rifiutata di pagare le sue fatture per visite mediche, spese per analisi, medicinali, ecc., che egli nel 2010 e 2011 ha pagato personalmente. Il convenuto ha pertanto chiesto la reiezione dell’istanza di rigetto dell’opposizione e che l’istante venga obbligata a rimborsargli tutte le spese da lui anticipate per la sua inadempienza, protestate spese e ripetibili.  

 

                                  D.   Con sentenza 4 gennaio 2012 il Giudice di pace del Circolo delle Isole ha respinto l’istanza rilevando che nella decisione del 17 aprile 2008 di RE 1 è indicato (pag. 5 punto 2) che “l’arretrato (premi, partecipazione ai costi, interessi di mora e spese) è compensato con gli importi ai quali avete diritto secondo la LaMal a titolo di rimborso per prestazioni di cure mediche e medicinali”. Il Giudice di pace ha osservato che nell’elenco citato delle procedure esecutive nella predetta decisione figura pure l’esecuzione n. 705 881, oggetto della presente causa (all. E pag. 4 punto 6). Ritenuto che il credito fatto valere con la procedura in oggetto è antecedente al 26 novembre 2007 (recte 29 novembre 2007), data in cui è stato emesso l’attestato di carenza di beni, il Giudice di pace ha deciso che ad un esame sommario della questione, il debito appare estinto per compensazione.

 

                                  E.   Con reclamo del 16 gennaio 2012 RE 1 rileva che l’attestato di carenza di beni in oggetto è stato emesso il 29 novembre 2007. La reclamante osserva che con provvedimento del 17 aprile 2008 ha deciso che la sospensione della rimunerazione delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la LAMal veniva annullata e che l’arretrato (premi, partecipazioni ai costi, interessi di mora e spese) sarebbe stato compensato con gli importi ai quali CO 1 aveva diritto secondo la LAMal a titolo di rimborso per prestazioni di cure e medicinali (doc. 3). Tale decisione riguardava gli arretrati richiesti al convenuto con diverse procedure esecutive, tra cui la n. __________, il cui arretrato ammontava a fr. 2'745.15. Sulla scorta delle fatture per prestazioni di cure e medicinali che il convenuto le ha inviato, la reclamante rileva di avere provveduto a compensare un importo complessivo di fr. 643.10 con le procedure esecutive n. __________, __________, __________, __________ e con un arretrato non ancora posto in esecuzione. In merito all’effettuata compensazione Visana ha prodotto copia di tre riepiloghi, due del 29 marzo 2008 e uno del 13 agosto 2008 (doc. 4, 5 e 6), sostenendo che in relazione all’attestato di carenza di beni in oggetto n. __________ non è stata effettuata alcuna compensazione, considerato che le compensazioni sono state eseguite a favore di altri attestati di carenza beni.

 

                                  F.   Delle osservazioni di controparte si dirà, se del caso, in seguito.

 

 

Considerato

 

In diritto

 

                                   1.   Secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante

                                         reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza.

                                         Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).

                                     

                                   2.   In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:

                                         a.   l’applicazione errata del diritto,

                                         b.   l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

                                   3.   Secondo l’art. 326 cpv. 1 CPC in sede di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova.

                                         I documenti prodotti da RE 1 con il reclamo (doc. 1 – 13) vanno quindi estromessi dall’incarto, ad eccezione dell’attestato di carenza di beni del 29 novembre 2007 (doc. 2) così come della decisione di RE 1 del 16/17 aprile 2008 (doc. 3) già  prodotti in prima sede con l’istanza. Lo stesso vale per i documenti presentati da CO 1 con le osservazioni al reclamo (doc. 1 – 32), ad eccezione del verbale della Giudicatura di pace delle Isole del 12 luglio 2007 (doc. 2), dell’estratto della decisione della RE 1 del 16/17 aprile 2008 (doc. 4) e della lettera di CO 1 a RE 1 del 17 ottobre 2011 (plico doc. 29), pure già prodotti dal convenuto in prima sede con la risposta all’istanza.

                                        

                                   4.   In virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

 

                                   5.   La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti).

 

                                   6.   Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all’udienza di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute (CEF 30 giugno 1972 in re F., Rep 1972 p. 344 cons. 6; CEF 8 aprile 1974 in re D.V., Rep 1975 p. 101), se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità tra il creditore, il debitore ed il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (cfr. Cometta, op. cit., p. 331; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2. ed., Basilea 2010, n. 50 ad art. 84; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art. 84; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 112 ad c).

 

                                   7.   Secondo l’art. 149 cpv. 2 LEF l’attestato di carenza di beni vale come riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF.             

                                         Pertanto l’attestato di carenza di beni del 29 novembre 2007 per l’importo di fr. 2'745.15 emesso nell’esecuzione n. 705881 dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno costituisce, in via di principio, un riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF.

                                        

                                   8.   Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 cons. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ic 413 cons. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82; Stücheli, op. cit. p. 350 con rif.; Staehelin, op. cit., n. 87 s. ad art. 82 LEF).

 

                                         Il debitore può rendere verosimile che il suo debito è stato estinto tramite pagamento. L’estinzione può avvenire pure tramite compensazione. L’esistenza, l’importo e l’esigibilità della contropretesa devono essere resi solo verosimili. Una prova documentale liquida non è necessaria (Staehelin, op. cit. n. 91 e 93 ad art. 82 LEF).

 

                                         L’escusso ha sollevato l’eccezione di compensazione fondandosi su una decisione del 16/17 aprile 2008 di Visana (doc. 3 = doc. E), con cui la sospensione della rimunerazione delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la LAMal è stata annullata e gli arretrati ammontanti al 28 marzo 2008 a fr. 6'404.15 (premi, partecipazioni ai costi, interessi di mora e spese), posti in esecuzione con diverse procedure esecutive, tra cui la n. __________ sfociata nell’attestato di carenza di beni in oggetto, sono stati compensati con gli importi ai quali il convenuto aveva diritto secondo la LAMal a titolo di rimborso per prestazioni di cure e medicinali. Ciò porta a concludere che l’importo di cui all’attestato di carenza di beni in esame - sorto per i premi LAMal arretrati del perido 01.2004-06.2005 - è stato compensato con la decisione del 16/17 aprile 2008 (doc. E). La reclamante sostiene che sull’importo dovuto dal convenuto in relazione all’attestato di carenza di beni emesso nell’esecuzione n. __________ non è stata effettuata nessuna compensazione, ritenuto che gli importi a favore di Luciano Poli sono stati compensati a favore di altre procedure esecutive. A dimostrazione di questa sua tesi la reclamante non ha prodotto in prima sede alcun documento, mentre i riepiloghi allegati al reclamo quali doc. 4, 5 e 6 non possono essere considerati per il divieto di proporre nuovi documenti in sede di reclamo, come ritenuto al considerando 3. 

                                         Le precedenti considerazioni portano a concludere che il convenuto ha reso verosimile sulla base della decisione del 16/17 aprile 2006 di RE 1 l’avvenuta compensazione dell’importo posto in esecuzione con sue contropretese nei confronti della reclamante.

                                         Ne consegue che il Giudice di pace, respingendo l’istanza, non è incorso in un accertamento manifestamente non corretto dei fatti e non ha applicato in modo errato il diritto.

 

                                   9.   Il reclamo va quindi respinto.

                                         Tassa di giustizia, spese processuali e indennità di inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC) seguono la soccombenza (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF; 106 cpv. 1 CPC).

 

 

Per i quali motivi,

 

richiamato l’art. 82 LEF

 

 

pronuncia:

 

1.Il reclamo è respinto.

 

2.La tassa di giustizia e le spese processuali di fr. 300.--, già anticipate dalla reclamante, restano acarico di RE 1, la quale rifonderà a CO 1 fr. 70.-- a titolo di indennità.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   3.   Notificazione:

                                         - __________

                                         - __________

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo delle Isole.

                                                                                

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                            La segretaria

 

 

 

 

Giacché il valore litigioso della vertenza di fr. 2'745.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

 

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).