Incarto n.
14.2012.130

Lugano

6 settembre 2012

CP/fp/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

 

segretaria:

Petralli Zeni

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti promossa con istanza 12 febbraio 2010 da

 

 

 

 

 

contro

 

 

 

 

 

__________ RE 1

 

 

 

 

 

tendente a ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da Marco Volpi al precetto esecutivo n. __________dell’Ufficio di esecuzione di __________ fattogli notificare il 26 novembre 2009 da CO 1 per il pagamento di fr. 3'000.– oltre interessi e spese;

 

istanza accolta dal Giudice di pace del circolo di __________ con decisione del 20 gennaio 2012 (inc. 57b/10/S);

 

sentenza impugnata dal convenuto con reclamo del RE 1

 

viste le osservazioni 26 marzo 2012 della parte istante;

 

 

esaminati gli atti,

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:                    A.   Il 2 luglio 2009 RE 1, intenzionato a sostituire i serramenti della sua abitazione a __________, ha sottoscritto la conferma d’ordine n. 09-17-0197 allestita dalla ditta CO 1 che prevedeva un costo di fr. 5'212.15 per lo smontaggio dei vecchi serramenti e la fornitura e posa di quelli nuovi. Dopo aver pagato un acconto di fr. 3000.–, il committente si è rifiutato di saldare la fattura emessa il 1° ottobre 2009 per complessivi fr. 5427.35 lamentando la presenza di difetti nell’opera fornita (danneggiamento dei vecchi stipiti e della finestra della sala), e rinviando il pagamento del saldo di fr. 2'427.35 dopo la loro eliminazione. Il 26 novembre 2009 CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________ per l’incasso dello scoperto di fr. 2427.35 oltre alle spese di richiamo, per un totale di fr. 3000.– e interessi, al quale l’escusso ha interposto opposizione. Dal canto suo quest’ultimo,

                                         in considerazione dell’inadempienza della ditta appaltatrice che non è intervenuta per eliminare i difetti lamentati, si è rivolto a un’altra ditta che ha quantificato in fr. 2916.– la spesa necessaria alla loro eliminazione ai quali vanno aggiunti fr. 600.– per spese amministrative; da qui la sua richiesta di pagamento della differenza di fr. 1089.65 per la quale il 17 marzo 2010 ha fatto notificare a CO 1 il precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________ al quale pure questa ha interposto opposizione.

                                        

                                  B.   Con istanza 12 febbraio 2010 CO 1 ha chiesto al Giudice di pace del circolo di __________ il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da RI 1 al citato precetto esecutivo limitatamente all’importo di fr. 2'000.– rinunciando a incassare la differenza e a chiedere interessi moratori, producendo la conferma d’ordine 2 luglio 2009 a valere quale riconoscimento di debito.

                                        

                                         All'udienza del 30 giugno 2010, indetta per il contraddittorio, il convenuto ha prodotto una domanda riconvenzionale di fr. 3'517.– con la quale egli ha per finire chiesto la reiezione dell’istanza, ritenendo di fatto estinto per compensazione il credito avversario e facendo dipoi valere una sua pretesa di fr. 1'089.– oltre interessi a titolo di risarcimento danni, con contestuale richiesta di condanna della controparte al  pagamento di tale somma e di rigetto in via definitiva dell’opposizione da questa sollevata al precetto esecutivo n. __________.

                                  C.   Statuendo il 20 gennaio 2012 il Giudice di pace del circolo di __________, accertata la presenza di un valido riconoscimento di debito nella conferma d’ordine 2 luglio 2009, ha accolto l’istanza e ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________ per fr. 2’000.– oltre interessi del 5% dal 23 novembre 2009, mentre ha respinto la domanda riconvenzionale del convenuto.

 

                                  D.   Con reclamo del 9 febbraio 2012 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio postulando, di nuovo, il mantenimento dell’opposizione al precetto esecutivo n. __________ (e quindi, implicitamente, la reiezione dell’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione), come pure il rigetto definitivo dell’opposizione sollevata dalla controparte al precetto esecutivo n. __________ (e quindi, implicitamente, l’accoglimento della domanda condannatoria riconvenzionale). Il reclamante, in estrema sintesi, rimprovera al primo giudice di avere erroneamente dato ragione alla parte istante, nonostante i difetti presenti nell’opera. Con osservazioni del 26 marzo 2012 la controparte ha proposto la reiezione del reclamo.

 

Considerato

 

in diritto:                  1.   A titolo preliminare occorre rilevare che l’istanza 12 febbraio 2010 denominata “di rigetto dell’opposizione”, è stata trattata come tale all’udienza di discussione del 30 giugno 2010 là dove il primo giudice ha chiaramente indicato a verbale trattarsi di una “causa a procedura sommaria“, qualifica ribadita nel verbale d’udienza 30 marzo 2011 così come nel giudizio impugnato (“per statuire in materia di esecuzione e fallimento”) e riconosciuta tale dal reclamante che il 25 gennaio 2012 ha introdotto un’azione di disconoscimento del debito ai sensi dell’art. 83 LEF. Sennonché nel dispositivo della sua decisione il giudice di pace si è espresso – respingendola – anche sulla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto. Siffatto modo di procedere, come si vedrà in seguito, è però proceduralmente errato (v. consid. 6).  

 

                                         Ci si potrebbe a questo punto nondimeno interrogare sulla  tempestività del rimedio, che andava presentato entro 10 giorni dall’intimazione della decisione impugnata (art. 321 cpv. 2 CPC), la quale, risalente al 20 gennaio 2012, risulta essere stata in possesso dell’insorgente già il 25 gennaio successivo, giorno in cui egli ha chiesto il disconoscimento del debito di cui alla decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione, di modo che, proposto soltanto il 9 febbraio 2012, il rimedio andrebbe dichiarato intempestivo. La decisione impugnata risulta però priva dell’indicazione dei rimedi di diritto, obbligatoria ai sensi dell’art. 238 lett. f CPC, ossia del Codice di procedura civile di diritto processuale svizzero (Codice di procedura civile, CPC) entrato in vigore con il 1° gennaio 2011. D’altro canto non va però trascurato che la procedura di prima sede  – e, quindi, le formalità cui essa dovrebbe soggiacere – era ancora retta dal diritto processuale previgente (cfr. art. 404 cpv. 1 CPC),  segnatamente dalla Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento del 12 marzo 1997 (LALEF), la quale non contemplava però l’obbligo dell’indicazione dei rimedi di diritto; né una formalità del genere era richiesta dall’allora ancora applicabile Codice di procedura civile ticinese (CPC-TI). La questione, invero delicata, può rimanere aperta, il reclamo – comunque sia – essendo votato all’insuccesso per le considerazioni che seguono.

 

                                   2.   In base all’art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

                                         In concreto, il reclamante sembra dolersi di un accertamento manifestamente errato dei fatti, il primo giudice non avendo considerato le sue contestazioni circa la presenza di difetti nell’opera fornita.

 

                                   3.   Se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione a una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, pag. 338 con riferimenti).

 

                                   4.   Il giudice del rigetto accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità tra il creditore, il debitore ed il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, con il creditore, il debitore e il credito di cui ai documenti prodotti (cfr. Cometta, op. cit.; Staehelin: Basler Kommentar zum SchKG, 2ª edizione, Vol. I, n. 50 ad art. 84; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art. 84; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 112 seg.).

 

                                         Nel caso di specie non è contestata la qualifica di riconoscimento di debito attribuita dal primo giudice alla conferma d’ordine 2 luglio 2009, ovvero al contratto di appalto concluso dalle parti (cfr. Staehelin, op. cit., n. 128 ad art. 82) che prevede il pagamento da parte del committente di una mercede di fr. 5'212.15 (doc. A). Contestata dall’escusso è invece l’esigibilità del credito avversario a dipendenza della presenza di difetti nell’opera fornita e dallo stesso tempestivamente notificati.

 

                                   5.   Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413, cons. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung un Konkurs, vol .I, 4ª edizione, n. 28 ad art. 82; Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82; Stücheli, op. cit., pag. 350 con rif.).

 

6.In concreto, davanti al primo giudice il convenuto, una volta considerato estinto per compensazione il credito posto in esecuzione (v. ad B, che precede), ha proposto una domanda riconvenzionale di fr. 1'089.65 (recte: condannatoria, con contestuale richiesta di rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo n. __________). A tale richiesta il primo giudice non avrebbe semplicemente dovuto dare seguito, dichiarandola d’acchito irricevibile nel contesto di una procedura sommaria di rigetto dell’opposizione, le uniche eccezioni proponibili dall’escusso essendo riferibili alla sola sussistenza del credito posto in esecuzione (cfr. Staehelin, op. cit. n. 90 ad art. 82), ciò che avrebbe dovuto spingerlo a far presente all’interessato che egli avrebbe dovuto, per questo importo, procedere, in ogni modo a partire dal 1° gennaio 2011, con la procedura semplificata, previo esperimento di conciliazione (l’argomento verrà ulteriormente trattato più avanti). Rimane comunque acquisito che con la menzionata eccezione di compensazione il convenuto ha di fatto riconosciuto il credito della ditta appaltatrice, il che basterebbe per ritenere infondate le sue odierne contestazioni. Ad ogni buon conto, anche volendo considerare contestato il credito posto in esecuzione per presunti danni cagionati dalla ditta appaltatrice, il convenuto, tenuto anche conto dei limiti insiti nella procedura sommaria (art. 19 seg. vLALEF; cfr. anche art. 251 lett. a CPC), non è riuscito a sostanziare le sue doglianze, ovvero che le manchevolezze dallo stesso segnalate con scritto 8 ottobre 2009 (doc. C), costituirebbero dei difetti ai sensi degli art. 367 segg. CO, e che gli stessi sarebbero da ricondurre all’operato dell’istante, ciò che questa ha contestato (cfr. doc. I). La documentazione fotografica agli atti, peraltro allestita a ben quasi tre mesi dalla consegna dell’opera, non giovando in tal senso, non potendosi desumere dalla medesima l’entità del danno e il suo responsabile, ciò che basta per escludere qualsiasi violazione del diritto di essere sentito del reclamante per il fatto che il primo giudice non l’ha considerata.

 

                                         Quanto poi alla richiesta del reclamante volta ad ottenere, in accoglimento della domanda riconvenzionale, il rigetto dell’opposizione (previa condanna della controparte) al precetto esecutivo n. __________, essa – come visto – non è proponibile, di modo che ne discende l’inammissibilità del reclamo al riguardo. Dato però che il primo giudice non poteva trattare la domanda (condannatoria)  riconvenzionale nell’ambito di una procedura sommaria di rigetto dell’opposizione (a meno di considerare l’azione del convenuto come semplice istanza di rigetto dell’opposizione al precetto esecutivo n. __________, come peraltro fatto per la domanda della parte istante), egli non aveva la facoltà di pronunciarsi sul merito della riconvenzionale, ossia di respingerla. Ciò posto, si impone di accertare la nullità del dispositivo n. 2 dell’impugnato giudizio di modo che, dall’errato modo di procedere del Giudice di pace, non derivi pregiudizio alla parte convenuta, legittimata a questo punto a riproporre, dandosene il caso, la stessa domanda condannatoria seguendo l’iter che si impone, senza il rischio di vedersi magari confrontata con l’eccezione di forza di cosa giudicata a seguito dell’esito della presente procedura di reclamo.  

                                        

                                   7.   In definitiva, non fornendo la documentazione prodotta dall’escusso i necessari riscontri oggettivi atti a rendere verosimile la presenza di difetti nell’opera fornita dall’istante, e quindi l’inesigibilità del credito di quest’ultima, la conclusione del primo giudice che ha accolto l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione resiste alla critica.

 

                                   8.   Le spese processuali seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC) il quale rifonderà alla controparte un’indennità di inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

                                     

 

Per questi motivi,

 

 

pronuncia:

                                   1.   Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.

 

                                   2.   È accertata la nullità del dispositivo n. 2 della decisione impugnata.

 

                               3.   La tassa di giustizia e le spese processuali per complessivi fr 200.-, anticipate dal reclamante, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte un’indennità di fr. 70.–.

 

                                   4.   Notificazione a:

 

- __________;

- __________.

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di __________.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

 

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 2'000.–, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

 

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).