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Incarto n. |
Lugano FP/b/fb |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini |
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segretaria: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 23 luglio 2012 presentata dalla
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CO 1rappresentata dal RA 1 |
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contro |
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CO 1
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tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________, notificato in data 22 giugno 2012 per il pagamento di fr. 105.75 oltre interessi e spese;
istanza accolta con decisione del 4 settembre 2012 dal Giudice di pace del circolo di Giubiasco (incarto n. 0202-2012-s);
sentenza impugnata dal convenuto con reclamo dell’11 settembre 2012;
esaminanti gli atti,
ritenuto
in fatto:
che con precetto esecutivo n. __________ del 14/22.6.2012 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________, la CO 1 ha escusso __________ G__________ per la somma di fr. 105.75 oltre interessi e spese, indicando quale titolo del credito l’imposta parrocchiale 2009 + diffida di pagamento;
che interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 23 luglio 2012 la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco;
che l’escutente, in estrema sintesi, ha fondato la propria domanda sulla decisione del 9 luglio 2011 (che ha annullato a sostituito quella precedente), con la quale essa ha stabilito in fr. 105.75 il conguaglio relativo all’imposta parrocchiale a carico del convenuto per l’anno 2009, equivalente al 4,5% dell’imposta sul reddito dello stesso contribuente di fr. 2'345.50 (doc. A), sullo scritto 15 febbraio 2008, con il quale il RA 1 ha comunicato al convenuto la sua iscrizione dal 31 marzo 2008 nel Catalogo degli aventi diritto di voto e nel Catalogo tributario parrocchiale di __________, riservato il diritto dell’interessato di chiedere per scritto l’esenzione dall’imposta mediante stralcio del catalogo tributario (doc. C), e sulla lista diffide di pagamento per raccomandata 7 marzo 2012, con annesso l’elenco dei movimenti relativo, tra l’altro, all’imposta parrocchiale in rassegna (doc. B);
che chiamato a esprimersi, il convenuto è rimasto silente, non avendo egli ritirato la raccomandata contenente l’ordinanza 2 agosto 2012, con la quale il Giudice di pace del circolo di Giubiasco gli aveva assegnato un termine di 15 giorni per presentare le proprie osservazioni all’istanza;
che con decisione del 4 settembre 2012 lo stesso Giudice di pace, considerata la documentazione esibita dalla parte istante, rilevata l’assenza di una prova che la parte convenuta abbia dichiarato l’esenzione secondo l’art. 6 del Decreto legislativo del 10 novembre 1992 del Gran Consiglio del Canton Ticino e richiamati gli art. 80 e 81 LEF, ha accolto l’istanza, ossia ha respinto in via definitiva l’opposizione sollevata dall’escusso al precetto esecutivo in questione;
che contro tale sentenza il convenuto è insorto con reclamo dell’11 settembre 2012, dichiarandosi anzitutto sconcertato dai metodi usati dalla parte istante nel procedere all’incasso della relativa somma, dato che egli non avrebbe mai pensato che la controparte avrebbe obbligato un cittadino a pagare in questo modo, specie ove si consideri la sua difficile situazione finanziaria;
che, ha ricordato, il reclamante, egli convive con la sua compagna e i due bambini di lei, al cui sostentamento egli deve provvedere, non avendo diritto ad alcun aiuto (sussidio) per la cura dei figli della sua compagna, la quale, inoltre, è in attesa di un altro figlio, ciò che le impedisce di lavorare e di guadagnare, di modo che essi sono costretti a vivere in quattro con soli fr. 3'500.- mensili, per tacere del fatto che recentemente egli si è visto anche confrontato con un pignoramento del salario, che ha comportato una trattenuta sul medesimo di fr. 260.-, circostanza che ha ulteriormente aggravato la sua posizione (v. documenta- zione annessa al reclamo);
che il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
considerando
in diritto.
che secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili con reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che tale è il caso per le decisioni a tenore della LEF, segnatamente in materia di rigetto dell’opposizione ex art 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);
che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che secondo l‘art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;
che sono parificate alle decisioni giudiziarie le decisioni di autorità amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF);
che il giudice del rigetto deve accertare d’ufficio, in ogni stadio di causa, se la decisione giudiziaria o amministrativa su cui si fonda l’esecuzione ossequia tutti i requisiti posti dalla LEF per poterle riconoscere carattere esecutivo (cfr. gilliéron, Commentaire de la LP, vol I, Losanna 1999, n. 22 ad art. 80 e n. 68 ad art. 84 ; stücheli, Die Retchtsöffnung, tesi Zurigo, pag. 112 s);
che, come visto, nel caso in esame la procedente, ovvero la CO 1, fonda la sua pretesa nei confronti del convenuto a) sulla decisione (tributaria) del 9 maggio 2011 (munita dell’indicazione dei rimedi di diritto per aggravarsi contro la medesima) - che non risulta tuttavia essere stata impugnata dal contribuente (il quale del resto non pretende il contrario) - che ha stabilito in fr. 105.75 il conguaglio relativo all’imposta parrocchiale 2009 a carico dell’escusso calcolata sulla base di un’aliquota del 4,5% sull’imposta sul reddito di fr. 2'349.50 (doc. A), b) sullo scritto 15 febbraio 2008, con il quale il RA 1 ha reso attento lo stesso contribuente della sua iscrizione nel Catalogo degli aventi diritto di voto e nel Catalogo tributario parrocchiale a far tempo dal 31 marzo 2008 , comunicandogli nel contempo i passi che avrebbe dovuto intraprendere per evitare detta iscrizione (doc. C), e c) sull’elenco dei movimenti relativi al prelievo del menzionato onere fiscale, dal quale risulta uno scoperto (totale) di fr. 105.75, sfociato nel richiamo del 7 marzo 2012 (doc. B);
che impregiudicata la personalità giuridica di dritto pubblico riconosciuta alle parrocchie del Canton Ticino (art. 1 cpv. 1 e art. 8 cpv. 1 della Legge sulla Chiesa cattolica del 16 dicembre 2002, RL 2.3.1.1), e la natura pubblica dell’imposta di culto (art. 20 cpv. 1 lett. a Legge sulla Chiesa cattolica), per l’art. 2 cpv. 1 del Regolamento di applicazione del decreto legislativo sull’imposta di culto del 3 febbraio 1993, RL 10.2.4.1.1.), il calcolo dell’imposta di culto dev’essere intimato per iscritto al suo destinatario, deve indicare almeno l’anno di calcolo, l’ammontare dell’imposta cantonale ordinaria, l’aliquota applicabile, l’ammontare dell’imposta di culto, la data d’intimazione e i rimedi giuridici (CEF, sentenza del 13 luglio 2011, inc. n. 14.2011.81);
che per poter concedere il rigetto definitivo dell’opposizione, la richiesta di pagamento deve dunque fondarsi su una decisione, ossia su un provvedimento adottato dall’autorità nei confronti del contribuente, che ha assunto carattere definitivo, nel senso che contro al medesima non deve essere più proponibile un rimedio di diritto ordinario (CEF, sentenza citata);
che, nella fattispecie, il credito posto in esecuzione risulta senz’altro fondato su una decisione (conguaglio 2009 relativo all’imposta sul culto per l’anno 2009), che soddisfa i citati requisiti, circostanza peraltro non contestata dal convenuto, che inoltre non pretende di non averla ricevuta e ancor meno asserisce di averla impugnata con il rimedio (reclamo al Consiglio parrocchiale entro 30 giorni ) ivi menzionato;
che l’insorgente non contesta nemmeno di essere iscritto nel Catalogo delle persone soggette all’imposta di culto (doc. C), visto che ne chiede perfino lo stralcio del suo nominativo, di modo che applicando alla fattispecie l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF il primo giudice ha statuito correttamente;
che in virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è subentrata la prescrizione;
che nel caso in esame, il reclamante non si avvale di nessuna delle citate eccezioni liberatorie, proponendosi egli per contro – peraltro per la prima volta in questa sede in dispregio del divieto di addurre nova in sede di reclamo sancito dall’art. 326 cpv. 1 CPC, non avendo egli presentato osservazioni all’istanza – di contrapporre all’impugnato giudizio la sua precaria situazione finanziaria, che sarebbe all’origine del mancato pagamento di quanto preteso dalla procedente, situazione che, sempre secondo il convenuto, non è destinata a migliorare nemmeno in futuro, tenuto conto del recente pignoramento del suo salario operato dall’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________ (da qui la richiesta dell’insorgente rivolta a questa Camera di stralciare il suo nominativo dal Catalogo tributario della CO 1);
che sia l’argomento sul quale si fonda il reclamo, sia la specifica richiesta che ne è seguita, sfuggono tuttavia con ogni evidenza al potere di cognizione di questa Camera, chiamata solo a stabilire se il primo giudice abbia avuto corretta nozione degli art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF e 81 cpv. 1 LEF, rispettivamente se egli abbia accertato o meno i fatti in modo manifestamente insostenibile, quesiti ai quali è già stata data risposta;
che ne discende pertanto l’inammissibilità del rimedio;
che gli oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbero essere posti a carico dell’insorgente in quanto parte soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
che data la particolarità della fattispecie e tenuto conto che il reclamante non è assistito da un avvocato, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese;
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è inammissibile.
2. Non si prelevano spese.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace di Giubiasco
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 105.75, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).