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Incarto n. |
Lugano 22 ottobre 2012 FP/b/fb |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser e Epiney-Colombo |
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segretaria: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 2 luglio 2012 presenta dalla
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rappresentata dall’Ufficio Contribuzioni, Lugano |
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contro |
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CO 1
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tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, notificato in data 2 aprile 2012 per il pagamento di fr. 2'533.45 oltre interessi e spese;
istanza accolta dal Giudice di pace del circolo di Lugano Est con decisione del 12 settembre 2102 (inc. n. 272/2012);
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto:
che con precetto esecutivo n. __________ del 23.3/2.4.2102 la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso dell’importo di fr. 2'533.45 oltre interessi e spese, indicando quale titolo del credito l’imposta comunale 2009;
che interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 2 luglio 2012 la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Est, allegando la notifica di tassazione 27 gennaio 2011 relativa all’imposta comunale 2009, calcolo del conguaglio, munita dell’attestazione di crescita in giudicato, per un importo di fr. 2'533.45 (doc. C);
che con ordinanza del 14 agosto 2012 il Giudice di pace del circolo di Lugano Est ha assegnato al convenuto un termine di venti giorni per presentare le proprie osservazioni;
che con decisione del 12 settembre 2012 lo stesso Giudice di pace, premesso che il convenuto ha lasciato decorrere infruttuosamente il termine impartitogli per presentare le proprie osservazioni, ha accolto l’istanza ritenendo che la documentazione esibita dalla parte istante costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF;
che contro tale sentenza il convenuto è insorto con reclamo del 20 settembre 2012, asserendo di avere in data 28 agosto 2012, segnatamente alle ore 14.40, inviato al Giudice di pace le proprie osservazioni all’istanza, rispettando perciò il termine assegnatogli al riguardo con ordinanza del 14 agosto 2012, come rilevabile dalla annessa Conferma/Ricevuta postale e dall’annesso allegato di causa;
che la decisione impugnata, ha puntualizzato l’insorgente, è però stata emanata con la menzione che il convenuto avrebbe lasciato decorrere infruttuosamente tale termine, il che ha con ogni evidenza comportato la violazione del suo diritto di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost;
che, ciò posto, ha concluso il reclamante, la decisione impugnata va annullata, con conseguente trasmissione degli atti al primo giudice per nuova decisione con giusta cognizione di causa;
che il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
considerando
in diritto.
che secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);
che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che a giusta ragione il reclamante censura la decisione impugnata nella misura in cui il primo giudice gli ha fatto carico di avere lasciato decorrere infruttuosamente il termine assegnatogli per presentare osservazioni all’istanza;
che, infatti, come correttamente esposto nel reclamo, il convenuto si è espresso sull’istanza con scritto spedito il 28 agosto 2012 e pervenuto alla Giudicatura di pace il giorno successivo, e quindi nel rispetto del termine di venti giorni assegnato con ordinanza del 14 agosto 2012;
che statuendo senza menzionare e, in ogni modo, senza considerare quanto esposto dall’escusso nelle osservazioni del 28 agosto 2012, il primo giudice ha violato i diritti di parte del convenuto, segnatamente il suo diritto di essere sentito garantito dagli art. 29 cpv. 2 Cost. e 53 cpv. 1 CPC, il che dovrebbe di per sé automaticamente comportare l’annullamento della decisione impugnata con conseguente rinvio degli atti allo stesso Giudice di pace per nuova decisione;
che, tuttavia, nella fattispecie si può eccezionalmente prescindere da un provvedimento del genere, ritenuto che per i motivi che seguono un riesame della causa da parte del primo giudice si esaurirebbe in un inutile procrastinamento della procedura esecutiva, il cui esito - comunque sia - appare indubbiamente segnato proprio sulla base degli atti messi a disposizione di questa Camera;
che, infatti, non vi è dubbio che quanto addotto dal convenuto nelle osservazioni datate 28 agosto 2012 - ovvero che il mancato pagamento dell’imposta comunale per l’anno 2009 non è stato determinato da una scelta soggettiva, ma dall’impossibilità oggettiva di ottemperare a quest’obbligo a causa della sua attuale precaria situazione finanziaria, che perdura da diverso tempo, tanto da avere chiesto con raccomandata del 4 maggio 2012, annessa a sua volta alle osservazioni all’istanza, all’Ufficio delle contribuzioni della CO 1 il relativo condono (che non risulta però essere stato accettato, circostanza del resto nemmeno pretesa dall’insorgente) - non avrebbe in ogni modo consentito al Giudice di pace (e tanto meno a questa Camera) di emanare una decisione diversa da quella qui impugnata;
che, infatti, di fronte al titolo di rigetto definitivo dell’opposizione costituito dalla tassazione relativa al 2009 passata in giudicato (cfr. art. 80 cpv. 1 e 80 cpv. 2. n 2 LEF) – circostanza come tale non messa in dubbio - torna (solo) applicabile l’art. 81 cpv. 1 LEF, secondo cui se il credito è fondato su una decisone giudiziaria esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera (come nel caso in esame), l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è subentrata la prescrizione;
che, nel caso in esame, ossia stando alle osservazioni 28 agosto 2012, l’insorgente non si avvale però di nessuna delle citate eccezioni liberatorie, proponendosi egli per contro di liberarsi dall’importo posto in esecuzione asserendo, in estrema sintesi, di non essere in grado di saldare quanto preteso dalla procedente a causa della sua difficile situazione finanziaria, che lo avrebbe persino spinto a chiedere il condono del relativo debito fiscale alla competente autorità fiscale, senza però pretendere – come visto – che tale iniziativa sia stata coronata da successo o, per lo meno, che gli sia stata concessa una dilazione di pagamento;
che in definitiva l’argomento, così come sollevato, sfugge con ogni evidenza al potere di cognizione del giudice del rigetto, chiamato soltanto a statuire entro i ristretti limiti degli art. 80 e 81 LEF;
che ne discende pertanto la reiezione del reclamo, la decisione impugnata risultando dal profilo del diritto esecutivo corretta;
che gli oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbero seguire la soccombenza dell’insorgente (art. 48, 16 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
che data la particolarità della fattispecie e tenuto conto che il reclamante non è assistito da un avvocato, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese;
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Non si prelevano spese.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace di Lugano
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 2'533.45 non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).