Incarto n.
14.2012.157

Lugano

8 novembre 2012

FP/b/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

Visto il reclamo 6 ottobre 2012 presentato da

 

 

RE 1

 

 

contro

 

                                 

 

                                  la decisione emanata il 25 settembre 2012 dal Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa inc. SO.2012.720 (rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno) che oppone la reclamante al

 

 

CO 1

rappresentato dall’RA 1

 

 

 

 

 

preso atto dello scritto 5 novembre 2102, con il quale la reclamante ha comunicato alla Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello di ritirare l’opposizione al precetto esecutivo in rassegna, chiedendo nel contempo di considerare decaduta la richiesta di anticipo in garanzia delle spese processuali presumibili relative al citato reclamo (v. ordinanze dell’8 e del 25 ottobre 2012);

 

ritenuto che di fronte a una dichiarazione del genere il reclamo diretto contro la menzionata decisione di rigetto definitivo dell’opposizione è divenuto privo di oggetto,  con conseguente stralcio dai ruoli del medesimo;

 

considerato altresì che gli oneri processuali relativi al presente decisione devono essere posti a carico dell’insorgente, siccome soccombente nella procedura di reclamo (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC), con la puntualizzazione che – in ogni modo – la reclamante sarebbe uscita soccombente anche qualora il rimedio fosse stato vagliato nel merito, ove si consideri che l’eccezione, secondo cui il credito fiscale oggetto della procedura esecutiva non sarebbe esigibile, avendole con (l’annesso) scritto 7 settembre 2012 l’escutente concesso una dilazione fino al 15 novembre 2012 per saldare l’esecuzione n. __________ (recte: alla condizione tuttavia del ritiro dell’opposizione allo stesso precetto esecutivo) sfociata nell’impugnata decisione, è stata proposta per la prima volta soltanto in sede ricorsuale, ovvero disattendendo l’art. 326 cpv. 1 CPC, che nella procedura di reclamo non ammette né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi documenti;

 

per questi motivi,

 

richiamata la OTLEF,

 

decide:

 

                             1.  Il reclamo è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo di oggetto.

 

                             2.  La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 80.- sono poste a carico della reclamate.

 

                             3.  Notificazione a:

 

-

-

  .

 

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                La segretaria

 

 

 

 

 

 

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 45'593,75, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).