Incarto n.
14.2012.158

Lugano

20 novembre 2012

B/fp/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di fallimento promossa con istanza 12 giugno 2012 da

 

 

CO 1

 

 

contro

 

 

RE 1

 

 

 

 

 

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con decisione del 26 settembre 2012 (SO.2012.2492) ha così deciso:

 

“1.  E`pronunciato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da giovedì 27 settembre 2012 alle ore 10.00

 

 2./3./4. Omissis.”

 

Sentenza tempestivamente impugnata da __________ che con reclamo del

6 ottobre 2012 ne postula l’annullamento;

 

preso atto che all’istante non è stato intimato il reclamo, il suo credito essendo

stato saldato;

 

rilevato che con decreto presidenziale del 9 ottobre 2012 al reclamo è stato concesso effetto sospensivo parziale;

 

ritenuto

 

 

in fatto:

A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'870.25 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.

 

B.  All’udienza di discussione del 12 settembre 2012 nessuno è comparso.

 

C.    Con decisione del 26 settembre 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da giovedì 27 settembre 2012 alle ore 10.00.

 

D.    Con il reclamo RE 1 asserisce di avere saldato l’esecuzione promossa dall’istante, producendo due ricevute postali relative al versamento a CO 1 di fr. 1'000.-- rispettivamente fr. 1'159.45 e uno scritto di quest’ultima del 3 ottobre 2012 con cui ha comunicato alla Pretura del Distretto di Lugano il ritiro della domanda di fallimento. In merito alle esecuzioni pendenti nei suoi confronti la reclamante afferma di averne saldate sei oltre a quella promossa dall’istante. Per quel che riguarda gli attestati di carenza di beni emessi a suo carico l’istante rileva che sta provvedendo alla trasmissione alla Cassa cantonale di compensazione (esecuzione n. __________) di tutti i documenti che attestano che non ha più dipendenti a partire dal 1° gennaio 2011. Inoltre l’importo di cui all’attestato di carenza di beni emesso a favore dell’Ufficio Imposte alla fonte (esecuzione n. __________), che riguarda il periodo 2010, sarà saldato quanto prima. In merito agli attestati di carenza di beni emessi a favore della Confederazione Svizzera (esecuzioni n. __________ e n. __________) la reclamante dichiara di avere inoltrato la dichiarazione IVA per i semestri 2011 e primo semestre 2012.

  

 

Considerando

 

In diritto:

 

                               1.a)   La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

                                         1)  il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

                                         2)  l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che

                                         3)  il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

                                         L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG,  vol. II, 2. ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna 2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

 

                                  b)   La reclamante ha prodotto due ricevute postali relative al pagamento di 1'000.-- rispettivamente di fr. 1'159.45 avvenuto il 3 ottobre 2012 a favore dell’istante così come uno scritto pure del 3 ottobre 2012 di quest’ultima alla Pretura del Distretto di Lugano relativo al ritiro della domanda di fallimento, per cui avendo provato di avere saldato l’esecuzione in oggetto rispettivamente che la domanda di fallimento è stata ritirata posteriormente alla dichiarazione di fallimento, i presupposti di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 e n. 3 LEF risultano adempiuti.

                                         Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità - condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione rispettivamente il ritiro della domanda di fallimento sono avvenuti soltanto dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto dell’Ufficio esecuzione di Lugano al 19 novembre 2012 emerge che nei confronti della reclamante sono pendenti ancora 5 procedure esecutive, di cui due risultano essere state pagate, mentre nelle altre tre il precetto esecutivo in un caso è stato notificato alla debitrice e nei restanti due casi devono essere pubblicati. Determinante è tuttavia che dal predetto estratto si evince che nel mese di settembre scorso sono stati emessi a favore della C__________ rispettivamente della C__________ attestati di carenza di beni per un importo complessivo di fr. 7'587.50. Ciò porta a ritenere che la reclamante non dispone della liquidità necessaria a fare fronte ai suoi impegni, nemmeno per pagare le tasse e gli oneri sociali. A proposito della trasmissione da parte della convenuta di documenti alla Cassa cantonale di compensazione attestanti che non aveva più avuto dipendenti dal 1. gennaio 2011, del prospettato pagamento di quanto dovuto all’Ufficio imposte alla fonte e dell’invio della dichiarazioni IVA alla Confederazione Svizzera per i semestri 2011 e primo semestre 2012 alla reclamante va ricordato che gli argomenti addotti non possono essere considerati in questa sede, in cui determinante è l‘avvenuta emissione dei predetti attestati di carenza di beni a suo carico al termine di procedure esecutive in cui, se del caso, aveva la possibilità di contattare i creditori e trovare eventuali accordi rispettivamente di adempiere a sue eventuali mancanze.

                                         Le precedenti considerazioni portano a concludere che la situazione finanziaria della convenuta non sta migliorando e che essa non dispone della liquidità necessaria per far fronte ai suoi impegni. Nel caso di specie si può affermare che l’incapacità di pagamento della reclamante appare più probabile che la sua capacità di pagamento. Ne discende che il presupposto della solvibilità non può essere considerato reso sufficientemente verosimile.

                                         Non risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 non può essere annullato.    

 

2.Il reclamo va pertanto respinto.

Essendo stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va nuovamente pronunciato.

                                         La tassa di giustizia è posta a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC).

                                         Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato.

 

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

 

pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è respinto

 

                                         Di conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, a far tempo da

 

                                         mercoledì 21 novembre 2012 alle ore 10.00.

 

                                   2.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a

                                         carico di RE 1.

 

                                   3.   Notificazione:

                                         - __________;

                                         - __________;

                                         - Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano;

                                         - Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello;

                                         - Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;

                                         - Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano,

                                        Lugano.

                                         Comunicazione alla Pretura, sezione 5

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

 

 

 

 

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).