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Incarto n. |
Lugano FP/b/fb |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser e Epiney-Colombo |
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segretaria: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 11 settembre 2012 presentata da
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RE 1
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contro |
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CO 1
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tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio, notificato in data 28 ottobre 2011 per il pagamento di fr. 1'820,50 oltre interessi e spese;
istanza accolta dal Giudice di pace del circolo di Mendrisio con decisione del 18 ottobre 2012 (inc. S. 180/2012),
sentenza impugnata dal convenuto con reclamo del 25 ottobre 2012;
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto:
che con precetto esecutivo n. __________ del 25/28.10.2011 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso della somma di fr. 1'820.50 oltre interessi e spese, indicando quale titolo di credito l’attestato di carenza beni no. __________ di pari importo emesso il 27 agosto 2009 dall’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio;
che interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza dell’11 settembre 2012 la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del circolo di Mendrisio, allegando – tra l’altro – il menzionato attestato di carenza beni, a valere quale riconoscimento di debito ex art. 82 LEF (doc. 10);
che chiamato dal Giudice di pace del circolo di Mendrisio a esprimersi sull’istanza (v. ordinanza del 13 settembre 2012), il convenuto è rimasto silente;
che con decisione del 18 ottobre 2012 il Giudice di pace ha accolto l’istanza, ritenendo che la documentazione esibita dall’istante, segnatamente l’attestato di carenza beni menzionato nel precetto esecutivo, costituisce titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ai sensi dell’art. 82 LEF;
che contro tale sentenza il convenuto è insorto con reclamo del 25 ottobre 2012, dolendosi del fatto che i debiti iniziali nei confronti della procedente sono nel frattempo aumentati verso fr. 1'900.-, asserendo di non essere in grado e di non avere la voglia di pagare tale somma ingiusta, di avere, del resto, offerto alla controparte di pagare i debiti iniziali senza successo e puntualizzando, infine, di vivere da circa quindici anni grazie alla sola AI e alle prestazioni complementari, al disotto quindi del minimo di esistenza vitale, tanto da chiedere di riconsiderare la sua situazione economica, chiudendo il caso;
che il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
considerando
in diritto.
che secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b. n. 3 CPC);
che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione errata del diritto b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che, secondo l‘art. 82 cpv. 1 LEF, se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;
che il giudice lo pronuncia, sempreché il debitore non giustifichi immediatamente delle eccezioni che infirmino il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2 LEF);
che, come visto, la procedente ha fondato l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione sull’attestato di carenza beni n. __________ per fr. 1'820.50 rilasciato in data 27 agosto 2009 dall’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendriso nei confronti del convenuto nell’ambito dell’esecuzione n. __________ (doc. 10), a seguito dell’infruttuosità delle relative operazioni di pignoramento (art. 115 cpv. 1 e, in particolare, art. 149 cpv. 1 LEF), come rilevabile dal verbale di data 21 agosto 2009 (doc. 10);
che, in base all’art. 149 cpv. 3 LEF, questo atto di carenza beni ha – tra l’altro - valenza di riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF( cfr. peraltro la menzione che rinvia agli art. 115 e 149 LEF);
che a giusta ragione il primo giudice ha perciò rigettato in via provvisoria l’opposizione sollevata dal convenuto al relativo precetto esecutivo, la somma posta in esecuzione corrispondendo all’importo indicato nell’attestato di carenza beni rimasto incontestato;
che dato quanto procede non vi è spazio per vagliare le argomentazioni del reclamante – peraltro proposte per la prima volta in questa sede, ossia disattendendo l’art. 326 cpv. 1 CPC che nelle procedura di reclamo non ammette né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova – non competendo al giudice del rigetto e tanto meno all’autorità di reclamo vagliare la bontà dell’importo indicato nell’attestato di carenza beni agli atti (rimasto, come visto, incontestato) e, soggetto alla facilitazione, per il creditore, di cui all’art. 82 cpv. 1 LEF – e ritenuto che, per il resto, la conclamata precaria situazione finanziaria che non consentirebbe all’escusso di far fronte a una eventuale prosecuzione dell’esecuzione andrà, dandosene il caso, considerata dall’Ufficio di esecuzione e fallimenti nel contesto delle relative operazioni di pignoramento (sfociate, peraltro, sino ad ora in altrettanti attestati di carenza beni, come rilevabile dalla documentazione prodotta dall’istante);
che, in definitiva, ne discende pertanto l’inammissibilità del reclamo;
che gli oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbero essere posti a carico dell’insorgente, parte soccombente (art. 48 cpv. 1 e 61 OTEF e 106 cpv. 1 CPC);
che data la particolarità della fattispecie e tenuto conto che il reclamante non è assistito da un avvocato, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese;
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è inammissibile.
2. Non si prelevano spese.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace di Mendrisio
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 1'820.50, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).