Incarto n.
14.2012.179

Lugano

15 novembre 2012

FP/b/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 5 luglio 2012 presentata da

 

 

RE 1

rappresentata da __________

 

 

contro

 

 

 

CO 1

 

 

 

 

 

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, notificato in data 7 maggio 2012 per il pagamento di fr. 54'207.95 oltre interessi e spese;

 

causa stralciata dai ruoli dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con decisione del 22 ottobre 2012 (SO.3024);

 

sentenza impugnata dalla parte istante con reclamo del 6 novembre 2012;

 

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

che secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

che tale è il caso – come nella fattispecie - per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in materia di rigetto dell’opposizione ex at. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);

 

che, trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata o dalla notifica a posteriori della motivazione (art. 321 cpv. 1 e 2 CPC);

 

che la decisione impugnata (motivata), resa in data 22 ottobre 2012 e spedita per raccomandata alle parti lo stesso giorno, è stata notificata (recapitata) alla parte istante il 23 ottobre 2012 (cfr. ricerca Track & Trace) e non il 24 ottobre 2102 come preteso dalla reclamante;

 

che il termine per ricorrere, iniziato a decorrere dal 24 ottobre 2012 (art. 142 cpv. 1 CPC), è venuto a scadere venerdì 2 novembre 2012;

 

che spedito il 6 novembre 2102 il rimedio risulta intempestivo e va perciò dichiarato  inammissibile;

 

che, comunque sia, il reclamo sarebbe da dichiarare intempestivo anche qualora la decisione impugnata fosse stata recapitata il 24 ottobre 2012, come preteso nel reclamo, dal momento che in tale caso il termine utile per ricorrere sarebbe venuto a scadere, per effetto dell’art.142 cpv. 3 CPC, lunedì 5 novembre 2102;

 

che gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza dell’insorgente (art. 48 e 61cpv. 1 OTLEF, 106 cpv. 1 CPC);

 

 

 

per questi motivi,

 

richiamata la OTLEF, .

 

 

pronuncia:

 

                             1.  Il reclamo è inammissibile in quanto tardivo.

 

                             2.  La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 100.- sono poste a carico della reclamante.

 

 

 

 

 

                             3.  Notificazione a:

 

-

 

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                La segretaria

 

 

 

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 54'207,95, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).