Incarto n.
14.2012.192

Lugano

17 gennaio 2013

FP/b/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Jaques

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera  

 

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti promossa con istanza 13 novembre 2012 dalla

 

 

 

,

 

 

contro

 

 

 

CO 1,

 

 

 

 

 

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, notificato in data 4 agosto 2012 per il pagamento di fr. 7'398.- oltre interessi e spese;

 

istanza accolta dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, limitatamente a fr. 6'713.- con decisione del 13 novembre 2012 (SO.2012.3368);

 

sentenza impugnata dal convenuto con reclamo del 26 novembre 2012;

 

esaminati gli atti,

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:

 

 

                                         che con precetto esecutivo n. __________ del 2/4.8.2012 dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 6.713.- oltre interessi e spese, indicando quale titolo del credito il mancato pagamento delle fatture dal 12 novembre 2009 al 12 febbraio 2002 per rette scolastiche per la figlia C__________, rispettivamente per l’incasso di fr. 685.-, indicando quale titolo di credito il risarcimento danni ex art. 106 CO;

 

                                         che interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 31 luglio 2012 la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano;

 

                                         che l’istante ha allegato alla propria istanza la domanda di iscrizione all’istituto scolastico in questione per l’anno 2009/2010 sottoscritta il 26 giugno 2009 dal convenuto in favore di sua figlia C__________ (doc. A), in relazione con le Linee orientative dell’istituto stesso (doc. B), con la tabella delle rette scolastiche in vigore per l’anno 2009/2010 (doc. C), con l’estratto conto/situazione fatture per il periodo 1.1.2008-31.7.2012 (doc. D), con le fatture relative ai mesi da dicembre 2009 a maggio 2010 (doc. E-J), con la diffida di pagamento 19.7.2012 (doc. K), con la notifica di opposizione al summenzionato precetto esecutivo del 12.8.2011 (doc. M), con lo scritto 29 agosto 2011 di C__________ al convenuto (doc. N) e con il registro delle presenze della figlia C__________ ai corsi (doc. O);

 

                                         che con ordinanza del 3 agosto 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha citato le parti a comparire per l’udienza di contradditorio indetta per martedì 13 novembre 2012 alle ore 9.00;

 

                                         che con scritto del 12 novembre 2012, anticipato via fax, il convenuto ha comunicato al Pretore la conferma della propria opposizione al precetto esecutivo, asserendo che sua figlia C__________ non ha più frequentato i corsi scolastici nel periodo concernente le fatture addebitategli ed oggetto della presente procedura esecutiva;

 

                                         che all’udienza di discussione del 13 novembre 2012 la parte istante – la sola comparsa – si è confermata nella propria domanda sulla scorta della documentazione già prodotta;

                                         che nel contempo essa ha contestato – con riferimento allo scritto 12 novembre 2012 del convenuto – che l’allieva non fosse presente, esibendo a sostegno di tale asserzione quale doc. O copia del registro delle presenze degli allievi ai corsi e richiamando inoltre le linee orientative dell’istituto di cui al doc. B, in particolare al titolo “trasferimenti”, dove è indicato che la retta va pagata interamente anche in caso di trasferimento;

 

                                         che con decisione del 13 novembre 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza limitatamente all’importo di fr. 6'713.- oltre interessi, ovvero per quanto riguarda la pretesa riferita alle rette scolastiche rimaste impagate, rilevando che la documentazione esibita dalla procedente costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF e che l’eccezione di mancata frequenza della scuola da parte di C__________ __________ per il periodo concernente le fatture in oggetto, sollevata per la prima volta dall’escusso con scritto 12 novembre 2012, anticipato via fax, non può essere ammessa in quanto rimasta alla stadio di puro parlato, la stessa essendo comunque smentita dal registro delle presenze (cfr. doc. O) e ritenuto del resto che risulta contrattualmente pattuito che la retta andava pagata integralmente anche in caso di interruzione o trasferimento dell’allievo, come espressamente indicato nelle “Linee orientative” alla voce “trasferimenti” di cui al doc, B, che costituiscono parte integrante della domanda di iscrizione alla scuola;

 

                                         che contro tale sentenza il convenuto è ìnsorto con reclamo del 26 novembre 2012, asserendo che, purtroppo, a partire dal mese di gennaio 2010 sua figlia C__________ ha unilateralmente abbandonato gli studi presso l’lstituto Elvetico in pieno anno scolastico per dedicarsi ad altra attività professionale, che egli è conscio come sia difficile dimostrare che sua figlia nel 2010 non abbia più frequentato la scuola, ancorché tale circostanza possa essere desunta dal documento del 4 maggio 2010 dell’Istituto Elvetico allegato al reclamo e, segnatamente, dalla dicitura “Comunicazione assolvimento debiti ..” non assolto..”, che starebbe a significare, “in quanto appunto assente”;

 

                                         che per quanto riguarda il riferimento nella decisione impugnata alla mancata frequenza della scuola di sua figlia e più precisamente alla considerazione secondo cui tale asserzione sarebbe smentita dal registro delle presenze, trattasi – secondo l’insorgente – di un errore in quanto è ovvio che tale registro, non in mano sua, ma della scuola, “non possa presentare, risp. confermare asserite presenze in mancanza di esse”;

 

                                         che egli è convinto che “la scuola sia stata precisa e che dunque non abbia registrato giornalmente presenze non avvenute dal gennaio 2010 in avanti”;

 

                                         che, ciò posto, egli chiede l’annullamento delle fatture interenti il periodo 2010, da gennaio in avanti:

 

                                         che il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

 

considerando

 

 

in diritto.

 

 

                                         che secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo – tra l’altro – le decisioni inappellabili di prima istanza in tema – per quanto qui di interesse – di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (art. 309 lett. b n. 3 CPC);

 

                                         che trattandosi di una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC);

 

                                         che, presentato il 26 novembre 2012 avverso una decisione notificata il 13 novembre 2012 e recapitata il 16 novembre successivo (cfr. Ricerca Track&Trace), il reclamo – il cui termine ha iniziato a decorrere dal 17 novembre 2012 (art. 142 cpv. 1 CPC), per venire a scadere lunedì 26 novembre 2012 – è tempestivo e, quindi, sotto questo profilo ammissibile;

 

                                         che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, ritenuto che nella procedura di reclamo non sono inoltre ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 2 CPC), fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC), ciò che non è però qui il caso, di modo che non può essere preso in considerazione ai fini del presente giudizio il documento – esibito per la prima volta in sede ricorsuale – annesso al reclamo (“Comunicazione assolvimento debiti”);

 

                                         che, nella fattispecie, il reclamante non contesta la decisione di primo grado nella misura in cui il Pretore ha ravvisato nella documentazione agli atti, segnatamente nei doc. A, B e C (domanda di iscrizione ai corsi per l’anno 2009/2010 sottoscritta dall’escusso in data 26 giungo 2009) in relazione con le Linee orientative dell’istituto e con la tabella delle rete scolastiche in vigore dal 2009/2010), gli estremi di un riconoscimento di debito e, quindi, le prerogative suscettibili di comportare l’applicazione dell’art. 82 cpv. 1 LEF, secondo cui se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato – tra l’altro – mediante scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;

 

                                         che, in altri termini, l’insorgente non contesta di avere iscritto sua figlia C__________ ai corsi tenuti dalla parte istante né di essersi impegnato a versare le rette partitamente indicate nel tariffario di cui al doc. B e nelle singole fatture agli atti;

 

                                         che, per contro, secondo il reclamante, nulla sarebbe dovuto alla procedente a partire dal mese di gennaio 2010, non avendo sua figlia più frequentato la scuola da quel momento;

 

                                         che all’obiezione non può essere dato seguito;

 

                                         che per tacere del fatto che in questa sede egli non pretende più che sua figlia fosse assente già prima dell’inizio del 2010 – contra-riamente a quanto eccepito nelle osservazioni all’istanza del 12 novembre 2012 – il reclamante non solo non ha reso verosimile   l’asserita assenza della figlia nel periodo che entra in considerazione (del resto egli ha perfino riconosciuto le difficoltà nel dimostrare quanto preteso), ma nulla ha eccepito di fronte alla considerazione del primo giudice, secondo cui egli si era impegnato al pagamento delle rette scolastiche anche in caso di interruzione o trasferimento di sua figlia (doc. B, sotto voce “trasferimenti”);

 

                                         che, sia in prima che in seconda sede, l’insorgente ha quindi disatteso quanto gli incombeva giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF, secondo cui il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione, sempreché il debitore non giustifichi immediatamente delle eccezioni che infirmino il riconoscimento di debito, il che – come visto – non è avvenuto;  

 

                                         che, ciò posto, non è nemmeno necessario vagliare il valore probatorio del registro delle presenze (doc. O), la prova, ancorché al rango di verosimiglianza, in merito alla pretesa assenza della figlia Claudia incombendo in ogni modo alla parte convenuta e non alla parte istante;

 

                                         che ne discende pertanto la reiezione del reclamo;

 

                                         che le spese processuali relative al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono poste a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

 

 

per questi motivi,

 

 

pronuncia:

 

                                   1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 150.- sono poste a carico del reclamante.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

-

-

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 7'398.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

 

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).