Incarto n.
14.2012.205

Lugano

7 febbraio 2013

LS/fp/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Jaques

 

vicecancelliera:

Locatelli

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di rigetto dell'opposizione promossa con istanza 21 giugno 2012 da

 

 

 RE 1 

patrocinata dall'  PA 1 

 

 

contro

 

 

 

 CO 1 

patrocinato dall'  PA 2 

 

 

 

 

 

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione interposta da CO 1 al precetto esecutivo n. __________ del 12/13 giugno 2012 dell'UE __________;

 

e ora sull'istanza di gratuito patrocinio che Vjosa Islami Jusufi ha presentato il 21 agosto 2012 e che il Pretore __________, ha respinto con decisione 3 dicembre 2012 (inc. SO.2012.2775);

 

decisione impugnata dall'istante che con reclamo 14 dicembre 2012, e previa concessione del gratuito patrocinio (art. 117 CPC), ne postula la riforma nel senso di accoglierla, con protesta di tasse, spese e ripetibili;

 

preso atto delle osservazioni [correttamente: risposta al reclamo] 10 gennaio 2013 con cui il convenuto ne propone la reiezione, opponendosi altresì alla richiesta di gratuito patrocinio, protestate spese e ripetibili di secondo grado;

 

esaminati atti e documenti;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Con precetto esecutivo n. __________ del 12/13 giugno 2012 dell'UE __________, RE 1 ha escusso CO 1 per l'incasso della somma capitale di fr. 50'000.–. Quale titolo di credito ha indicato: “Pensions alimentaires et allocations non payés. (Periode 2007-2012) pour mes enfants __________, et __________ et moi __________.” (doc. A). Interposta tempestiva opposizio-ne, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo, istanza cui il debitore si è integralmente opposto.   

 

 

                                  B.   Il 21 agosto 2012, insieme alle sue osservazioni in cui ha ribadito la legittimità della sua richiesta e postulato l'assunzione di alcune prove, l'istante ha altresì introdotto una richiesta di ammissione al gratuito patrocinio. L'interessata ha in sostanza preteso di essere indigente, che a comprova di ciò sarebbero stati trasmessi non appena possibile i documenti giustificativi relativi alle sue entrate e spese mensili, che attualmente non lavorava e viveva presso i genitori avendo intrapreso una formazione professionale e che le uniche sue entrate consistevano nei contributi alimentari pagati dall'escusso per i figli. Inoltre l'istante non era in grado di procedere in causa con atti propri. La richiesta è stata ribadita in sede di udienza di discussione 26 novembre 2012.

 

 

                                  C.   Con decisione 3 dicembre 2012 il Pretore __________, ha respinto l'istanza volta all'ottenimento del rigetto definitivo dell'opposizione. Con la clausola n. 10 della convenzione di divorzio omologata con decisione 23 dicembre 2010, le parti avevano dichiarato di non avere più alcuna pretesa da far valere l'una verso l'altro, all'infuori di quelle indicate dalla convenzione medesima. Il Pretore ha così escluso l'esistenza di debiti per alimenti a carico del convenuto e a favore di quest'ultima. D'altro canto dal conteggio dell'istante risultava che i contributi per i figli fissati con la decisione di divorzio, ovvero dal 1° luglio 2010 in poi, erano stati integralmente pagati. Il relativo reclamo presentato dall'istante è oggetto di odierno separato giudizio. 

 

 

                                  D.   Sempre il 3 dicembre 2012, ma con decisione separata, il Pretore ha negato all'istante la concessione del gratuito patrocinio poiché, a suo modo di vedere, l'incasso forzato di una pretesa sorta prima della decisione di divorzio e che era stata estinta con l'omologazione della relativa convenzione sulle conseguenze accessorie, rendeva a priori la domanda priva di probabilità di successo. L'istante d'altra parte non aveva comprovato in modo adeguato la sua situazione reddituale e patrimoniale. 

 

 

                                  E.   Con il presente reclamo, la procedente chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere l'istanza di gratuito patrocinio. Si duole dell'applicazione errata del diritto e dell'accertamento inesatto dei fatti. Il suo legale, su mandato conferito il 31 luglio 2012, aveva provato che l'istante era priva di reddito -contributo alimentare a parte- e che le uniche sue spese erano il premio cassa malati in quanto, vivendo dai genitori, non aveva un affitto da pagare. I documenti a comprova del suo stato d'indigenza erano agli atti, essendo stati prodotti in plico all'udienza del 26 novembre 2012. Allega al reclamo inoltre un estratto conto postale e il conteggio dei premi 2012 per la cassa malati. La causa non era priva di esito favorevole, in quanto il mancato pagamento dei contributi era stato da lei provato e l'escusso non aveva dimostrato di averli versati. Dal canto suo il Pretore le aveva dato torto solo perché, arrogandosi il potere di apprezzamento del giudice di merito, aveva proceduto ad un'interpretazione della sentenza 23 dicembre 2010, secondo cui qualsiasi arretrato per contributo alimentare era stato annullato. Per il periodo dopo il divorzio inoltre risultava uno scoperto di fr. 5'400.– (fr. 1'000.– di contributi alimentari per agosto 2011 e fr. 4'400.– di assegni per i figli dal 1° maggio 2011 e il 31 marzo 2012). La reclamante ha altresì postulato la concessione del gratuito patrocinio davanti a questa Camera.      

 

                                         L'escusso si è opposto al reclamo -e alla relativa richiesta di gratuito patrocinio- per motivi di cui, se del caso, si dirà in seguito. 

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Secondo l'art. 319 lett. b n. 1 CPC sono impugnabili mediante reclamo decisione e disposizioni ordinatorie processuali di prima istanza, nei casi previsti dalla legge. Per l'art. 121 CPC, ciò è il caso per le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio (Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 490 ad art. 121 e pag. 1403 ad art. 319).

 

                               1.1.   Invero, la competenza a pronunciarsi sull'impugnazione sarebbe della terza Camera civile del Tribunale d'appello (art. 48 lett. c n. 1 LOG). Nondimeno -come visto (sopra, consid. C)- contestualmente al presente reclamo proposto contro il diniego di gratuito patrocinio, l'istante ha altresì formulato reclamo contro la decisione con cui il Pretore ha respinto l'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione, rimedio di diritto quest'ultimo che è di competenza della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG). Nel caso specifico pertanto, in ossequio al principio di economia e di celerità della procedura nonché della sicurezza del diritto, le due Camere hanno stabilito di demandare il giudizio su entrambe le questioni alla CEF in applicazione analogica dell'art. 127 CPC. Del resto, ci si può persino chiedere se l'art. 48 LOG non disciplini una questione di organizzazione puramente interna del Tribunale d'appello, il quale costituisce invece per le parti un'unica entità (cfr. in materia di riconoscimento e dichiarazione d'esecutività in Svizzera di decisioni estere e contestuale istanza di rigetto definitivo dell'opposizione: CEF, 10 luglio 2012 [inc. 14.2012.79] consid. 1.2).   

 

                               1.2.   Trattandosi di decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 248 lett. a e 119 cpv. 3 prima frase CPC), il termine per l'inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Un'eventuale risposta al reclamo deve poi essere proposta entro il medesimo termine (art. 322 cpv. 2 CPC). Nella procedura di reclamo non sono inoltre ammesse né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                                         Ciò detto, presentato il 14 dicembre 2012 avverso la decisione 3 dicembre 2012 del Pretore notificata lo stesso giorno e recapitata l'indomani (estratto “Tracciamento degli invii” del 18 dicembre 2012), il reclamo è quindi tempestivo. L'impugnazione è stata notificata all'istante il 2 gennaio 2013: presentata il 10 gennaio 2013, la risposta al reclamo ossequia senz'altro il termine di dieci giorni. Per il resto, l'estratto conto postale e il conteggio dei premi 11 giugno 2012, prodotto in sede di reclamo quale doc. C -oltre alla decisione impugnata e alla copia della relativa busta d'intimazione (doc. A e B al reclamo)- non è nuovo in quanto già agli atti quale doc. 5/AG.   

 

 

                                   2.   Giusta l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'applicazione errata del diritto (lett. a) che l'accertamento manifesta-mente errato dei fatti (lett. b). Di modo che, di per sé, nella misura in cui rimprovera al Pretore “un accertamento errato dei fatti” (reclamo, pag. 2 n. 1 e pag. 5 n. 6), il reclamo si rivela a priori irricevibile giacché come tale la censura sfugge al potere di cognizione dell'autorità di reclamo (Trezzini, op. cit., pag. 1408 ad art. 320). Nondimeno, al lato pratico, nel caso concreto l'errore non danneggia la reclamante. Nella misura in cui reputa adempiuti i requisiti per la concessione del gratuito patrocinio, e quindi i presupposti sanciti dall'art. 117 CPC, la reclamante solleva una questione di diritto e non di mero fatto (Trezzini, op. cit., pag. 1409 ad art. 320) che l'autorità di reclamo esamina senza limiti.

 

 

                                         Sul reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio

 

                                   3.   Giusta l'art. 117 CPC ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Le due condizioni sono cumulative. L'istante deve esporre la sua situazione reddituale e patrimoniale ai sensi dell'art. 119 cpv. 2 CPC e deve rendere verosimile la sua impossibilità a sostenere il procedimento giudiziario senza intaccare il suo fabbisogno minimo e quello della famiglia. Il giudice statuisce sulla domanda di gratuito patrocinio in procedura sommaria (art. 119 cpv. 3 CPC) e di regola la sua decisione non ha effetto retroattivo (art. 119 cpv. 4 CPC) pur includendo gli atti processuali eseguiti contestualmente alla presentazione della relativa istanza (DTF 122 I 322 cons. 3b; Trezzini, op. cit., pag. 485 ad art. 119).  

 

                                   4.   Il Pretore ha negato all'istante il beneficio del gratuito patrocinio poiché non aveva provato lo stato d'indigenza e segnatamente la situazione reddituale e patrimoniale, e perché la domanda di rigetto definitivo dell'opposizione appariva sin dall'inizio sprovvista di esito favorevole in quanto finalizzata a pretese alimentari antecedenti la convenzione omologata dal giudice del divorzio e dove l'istante aveva dichiarato di non avere più alcuna pretesa contro l'ex coniuge, ad eccezione di quelle sancite dalla convenzione medesima (decisione impugnata, pag. 1 in basso).          

 

                               4.1.   Una persona viene ritenuta priva dei mezzi necessari (art. 117 lett. a CPC) quando non è in grado di provvedere con il proprio reddito e la propria sostanza alle spese legali e di procedura senza intaccare il fabbisogno personale e quello della famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5.1, pag. 223; 128 I 225 consid. 2.5.1, pag. 232; sentenza del Tribunale federale 5A_565/2011 del 14 febbraio 2012, consid. 3.3; 5A_590/2009 del 6 gennaio 2010 consid. 3.1.1; Rüegg, in: Spühler/Tenchio/Infanger, Basler Kommentar, ZPO, Basler 2010, n. 7 ad art. 117). Tale situazione si apprezza non solo in considerazione del minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma si valutano le circostanze individuali del richiedente nell'ottica della fattispecie concreta, considerando che nel fabbisogno minimo rientra quanto necessita una persona per condurre una vita modesta ma dignitosa. L'indigenza processuale deve essere valutata in base alla situazione economica globale del richiedente al momento della presentazione della domanda (DTF 135 I 221 consid. 5.1; 124 I 2 consid. 2a; 120 Ia 179; Emmel,in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, n. 4 ad art. 117). La recente giurisprudenza del Tribunale federale ha inoltre ricordato che spetta a chi mira a vedersi riconoscere il beneficio del gratuito patrocinio farsi -per quanto ragionevolmente possibile- parte attiva e quindi allegare e dimostrare la propria indigenza, giudicando inammissibile che il richiedente “esponga e documenti la propria situazione "a spizzico", poco per volta” (sentenza del Tribunale federale 5D_114/2012 del 4 ottobre 2012 consid. 2.3.2; 5A_565/ 2011 del 14 febbraio 2012 consid. 4.3.1).      

 

                                         Diversamente da quanto ritenuto dal Pretore, la reclamante reputa di avere dimostrato il suo stato d'indigenza sulla base dei documenti “prodotti in plico durante l'udienza” e poiché beneficiava del sussidio cantonale per il premio cassa malati (reclamo, pag. 2 n. 3). Sotto questo profilo, con le sue osservazioni 21 agosto 2012 l'istante ha rilevato che: “La situazione di indigenza è comprovata dai documenti giustificativi relativi alle sue entrate e spese mensili che verranno trasmessi non appena possibile. Attualmente la sig.ra RE 1 non lavora e vive presso i genitori per poter procedere ad una formazione professionale per permetterle di far fronte al suo futuro e a quello dei suoi figli. Le uniche entrate sono quindi i contributi alimentari pagati dal convenuto in favore dei figli.” (pag. 4 in basso). Ciò detto però, in occasione della successiva udienza l'interessata si è limitata a produrre l'estratto del suo conto postale riferito al periodo dal 1° novembre 2011 al 19 agosto 2012 e il conteggio cassa malati 11 giugno 2012 (doc. 5/AG). Nulla per contro ha specificato in merito alla necessità di interrompere l'attività lavorativa che, a ben vedere, pare avere svolto regolarmente fino all'aprile 2011 (doc. 5/AG pag. 1, 2 e 3; doc. C, pag. 5 n. 3.2). Men che meno ha ritenuto opportuno dare un minimo di ragguagli circa il tipo di formazione intrapresa, la sua durata, l'impegno -foss'anche finanziario- richiestole o un eventuale compenso retributivo. Carenza questa cui nemmeno può supplire la dichiarazione manoscritta dei suoi genitori, che attestano “qu'elle était à nos charges plusieurs mois pendant la period 2007 à aujourd'hui” (doc. 4/AG). Aggiungasi peraltro che l'escusso ha sì percepito gli assegni familiari per i due figli tra il 1° maggio 2011 e il 31 marzo 2012 (doc. 26 e 27), ma che ciò non è più stato il caso dopo di allora (doc. 28). A fronte di tutti questi elementi, non si può certo ritenere che l'interessata abbia dato le necessarie indicazioni a sostegno del suo preteso stato d'indigenza come ci si poteva ragionevolmente attendere. Per il resto, avendo lei medesima preannunciato l'invio dei necessari giustificativi, neppure incombeva al Pretore sollecitare ulteriormente la richiedente in tal senso. Di modo che, già solo nella misura in cui ha ritenuto che quest'ultima non aveva adeguatamente dimostrato la propria situazione reddituale e patrimoniale, il giudizio pretorile merita conferma.      

                                        

                               4.2.   Venuta meno una delle condizioni cumulative necessarie per la concessione del gratuito patrocinio, diventa superfluo stabilire se, in concreto, come tale l'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione appariva priva di probabilità di successo giusta l'art. 117 lett. b CPC (reclamo, pag. 3 n. 3).

 

 

                                         Sull'istanza di gratuito patrocinio

 

                                   5.   La reclamante postula invero l'ammissione al gratuito patrocinio anche per la procedura davanti a questa Camera. Ora, già si è detto in merito ai presupposti generici che legittimano una siffatta richiesta (sopra, consid. 3) e dei principi per ammettere l'esistenza di uno stato d'indigenza (sopra, consid. 4) e che vengono qui integralmente richiamati. Aggiungasi per il resto che l'istanza di gratuito patrocinio può essere riproposta in sede di ricorso indipendentemente dalle decisioni di prima istanza (art. 119 cpv. 5 CPC; Trezzini, op. cit., pag. 486 ad art. 119) e che la valutazione delle probabilità di successo si esegue con riferimento al rimedio di diritto motivo per cui è decisivo sapere se il reclamo sarà verosimilmente accolto (Rüegg, op. cit., n. 21 ad art. 117).                                 

 

                                   6.   In concreto, in questa sede l'istante si è limitata a produrre un estratto del conto postale valido dal 1° novembre 2011 al 19 agosto 2012, oltre al conteggio 11 giugno 2012 dei premi cassa malati per lei e i figli con il relativo sussidio cantonale riconosciuto (doc. C al reclamo), documento questo che peraltro già faceva parte quale doc. 5/AG del fascicolo processuale di prima sede (sopra, consid. 1.2). Ma, ciò non basta per suffragare un attuale stato d'indigenza dell'interessata. Trattandosi di un presupposto che deve essere valutato in base alla situazione economica globale della richiedente al momento della presentazione della domanda, diventa altresì inutile il generico rinvio ai “medesimi documenti” (reclamo, pag. 4 n. 4) e che, sotto questo profilo, si sono appunto rivelati del tutto insufficienti (sopra, consid. 4.1). L'interessata afferma invero che “non ha entrate, è sostenuta per vitto e alloggio dai genitori, non conosce la lingua italiana, non è oggettivamente in grado di procedere da sola nella presente procedura” (reclamo, pag. 4 n. 4). Tuttavia non si preoccupa nemmeno di spendere una parola in merito alla formazione intrapresa, né prova a fornire spiegazioni riguardo alla necessità effettiva di interrompere l'attività lavorativa che almeno fino ad aprile 2011 pare avere regolarmente svolto (salario dicembre 2010, gennaio ad aprile 2011: doc. C al reclamo o 5/AG, pag. 1, 2 e 3). Oltretutto, essendo questi argomenti che già davanti al Pretore l'interessata evocava a conforto della richiesta di gratuito patrocinio in quella sede (osservazioni 21 agosto 2012, pag. 4), neppure si giustificherebbe un ulteriore invito da parte di questa Camera (Rüegg, op. cit., n. 3 ad art. 119) a completare la domanda. E, non da ultimo, giova rilevare che il mantenimento dei figli risulta coperto dai contributi regolarmente versati a loro favore (doc. C al reclamo o 5/AG). Di modo che, visto che il presupposto dell'indigenza dell'istante non può considerarsi adempiuto, l'istanza di gratuito patrocinio deve essere respinta a prescindere dalle probabilità di successo del reclamo.

                                     

 

                                         Sugli oneri processuali

 

                                   7.   Il reclamo va così respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata. Davanti a questa Camera, le spese processuali per l'evasione del reclamo (art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF) -la procedura di ricorso avverso una decisione incidentale di gratuito patrocinio non essendo, diversamente dall'art. 119 cpv. 6 CPC, gratuita (sentenza del Tribunale federale 5A_646/2011 del 20 dicembre 2011 consid. 3; 4A_507/2011 del 1° novembre 2011 consid. 3.3; 5A_405/2011 del 27 settembre 2011 consid. 6)- segue la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Difettando della qualità di parte non si assegnano ripetibili al convenuto (Rüegg, op. cit. n. 2 ad art. 121), limitatosi oltretutto a ribadire (nelle sue osservazioni di 1 pagina) la tesi della probabilità di esito favorevole. Non vengono per contro prelevate spese processuali con riferimento all'esame della richiesta di conferimento del gratuito patrocinio (art. 119 cpv. 6 CPC) davanti a questa Camera. 

 

                                         Il rifiuto dell'assistenza giudiziaria è una decisione incidentale atta a causare un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (DTF 129 I 129 consid. 1.1). Ai fini dell'indicazione dei rimedi giuridici esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF; art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), l'impugnabilità di un giudizio incidentale segue la via dell'azione principale (sentenza del Tribunale federale 5D_114 /2012 del 4 ottobre 2012 consid. 1.1; 5A_565/2011 del 14 febbraio 2012 consid. 1.1). Il valore litigioso determinante in caso di ricorso è quindi di fr. 50'000.– (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF; sopra, consid. A).

 

 

 

Motivi per i quali,

 

richiamati gli art. 80 LEF, 95 cpv. 2 e 3, 106 cpv. 1, 117 segg., 251 lett. a, 319 segg. CPC, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF e la LTF, 

 

 

 

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   L'istanza di gratuito patrocinio presentata dalla reclamante è respinta.

 

                                   3.   La tassa di giustizia per il reclamo, di fr. 100.–, è posta a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   4.   Notificazione a:

 

–    ;

–    .

 

                                         Comunicazione alla Pretura __________.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                   La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 50'000.– contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF), in applicazione dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF.