Incarto n.
14.2012.206

Lugano

24 gennaio 2013

LS/fp/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Jaques

 

vicecancelliera:

Locatelli

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di rigetto dell'opposizione promossa con istanza 3 ottobre 2012 da

 

 

CO 1

(patrocinata dall' PA 2)

 

 

contro

 

 

RE 1

(patrocinato dall' PA 1)

 

 

 

 

volta ad ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo n. __________ del 30 agosto/25 settembre 2012 dell'UEF __________;

 

sulla quale istanza il Pretore aggiunto __________, con decisione 6 dicembre 2012 (inc. SO.2012.655), ha così stabilito:

 

1.     L'istanza è parzialmente accolta: l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti __________, è respinta in via definitiva limitatamente all'importo di fr. 38'853.80, oltre interessi del 5% dal 30 agosto 2012.

 

2.      Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 500.–, da anticipare dalla parte istante, e le spese esecutive di fr. 124.–, sono poste a suo carico in ragione di 2/5 e per la rimanenza (3/5) sono a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 260.– a titolo di ripetibili ridotte.

 

3.      omissis.”

Decisione impugnata dal convenuto che con reclamo 17 dicembre 2012 ne postula la riforma nel senso di respingere l'istanza e mantenere l'opposizione, protestate tasse, spese e ripetibili in entrambi i gradi di giudizio;

 

richiamato il decreto presidenziale del 18 dicembre 2012 con cui al reclamo è stato concesso l'effetto sospensivo contestualmente richiesto;

 

preso atto delle osservazioni [correttamente: risposta al reclamo] 21 gennaio 2013 dove l'istante propone la reiezione del reclamo;

 

esaminati atti e documenti;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con precetto esecutivo n. __________ del 30 agosto/25 settembre 2012 dell'UEF __________, CO 1 ha escusso RE 1 per l'incasso di fr. 64'740.20 oltre interessi al 5% dall'8 agosto 2012. Quale titolo di credito ha indicato: “Differenza alimenti versati e dovuti secondo sentenza Tribunale d'appello 25 maggio 2012 e meglio come da allegati” (doc. D), producendo un dettagliato conteggio per il periodo tra il 1° marzo 2008 e il 31 agosto 2012. Interposta tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo. 

 

 

                                  B.   La pretesa si fonda sulla decisione 25 maggio 2012 emessa in materia di misure a protezione dell'unione coniugale con cui la prima Camera civile del Tribunale d'appello -a parziale riforma della sentenza pretorile 30 dicembre 2009- ha condannato il convenuto a versare contributi alimentari mensili (compresi gli assegni familiari) per il periodo dal 1° marzo 2008 al 31 agosto 2010 di fr. 5'560.– per l'istante, di fr. 1'665.– per il figlio __________ e di fr. 1'250.– per la figlia __________ e, dopo il 1° settembre 2010, di fr. 4'515.– per l'istante, di fr. 1'795.– per il figlio __________ e di fr. 1'705.– per la figlia __________ (doc. B). Figurano altresì agli atti la menzionata decisione 30 dicembre 2009 della Pretura __________ (doc. A), le decisioni 28 ottobre 2011 (doc. C) -insieme alla relativa comunicazione di appello (doc. G)- e 14 novembre 2012 (doc. F), entrambe della Pretura __________ ed emesse in materia di provvedimenti cautelari, oltre alla procura legale (doc. E).

 

 

                                  C.   Con osservazioni 25 ottobre 2012, il convenuto ha avversato l'istanza. La decisione 25 maggio 2012 della prima Camera civile del Tribunale d'appello invocata quale titolo di rigetto aveva effetti solo fino a settembre 2011, dopo di che alle misure a protezione dell'unione coniugale erano subentrati i provvedimenti cautelari pronunciati dal giudice del divorzio il 28 ottobre 2011 e l'accordo da lui omologato il 7 febbraio 2012. In tal senso, già si era peraltro espresso lo stesso giudice del divorzio il 21 settembre 2012 (doc. 1). L'escusso ha contestato il conteggio dell'istante in relazione alla ripartizione dei contributi alimentari da lui dovuti tra marzo 2008 e settembre 2011. Ritenuto che per stessa ammissione della moglie da marzo 2008 ad agosto 2012 egli aveva versato almeno fr. 380'333.50 -in realtà di più-, computando tale importo sul debito alimentare scaduto al 30 settembre 2011 e che sempre secondo il calcolo proposto dall'istante assommava a fr. 357'995.–, diventava evidente che il convenuto nulla più doveva in forza della decisione 25 maggio 2012. Anzi, l'eccedenza a suo favore che ne scaturiva avrebbe a sua volta dovuto essere conteggiata sul saldo ancora dovuto a partire da ottobre 2011, regime che però restava disciplinato da altri decisioni e accordi. In replica, l'istante ha osservato che queste ultime decisioni erano state impugnate, motivo per cui nel frattempo restava in vigore l'assetto dei contributi alimentari di cui alla decisione 25 maggio 2012. Dal canto suo il convenuto ha obiettato di avere ritirato l'appello introdotto contro la decisione 28 ottobre 2011, come attestava il decreto di stralcio 7 settembre 2012 (doc. 3).    

  

 

                                  D.   Con decisione del 6 dicembre 2012 il Pretore aggiunto __________ ha parzialmente accolto l'istanza. La decisione 25 maggio 2012 emessa in materia di misure a protezione dell'unione coniugale restava esecutiva fino a che non subentrava una modifica in via cautelare pronunciata nell'ambito della procedura di divorzio, come appunto accaduto con decisioni 28 ottobre 2011 e accordo omologato 7 febbraio 2012. Ciò detto, sulla base della sola decisione 25 maggio 2012, egli ha stabilito in fr. 380'460.– l'importo complessivo dovuto dal convenuto a titolo di contributi alimentari tra il 1° marzo 2008 e il 29 febbraio 2012, a cui andavano aggiunti fr. 3'000.– di ripetibili. Di qui, la cifra complessiva di fr. 383'460.–. In base al conteggio dell'istante risultava poi che per il medesimo periodo temporale (1° marzo 2008 - 29 febbraio 2012), quest'ultima riconosceva di avere incassato la somma fr. 344'606.20, da cui la differenza di fr. 38'853.80. Sulla scorta della decisione 25 maggio 2012, il Pretore aggiunto ha concesso il rigetto definitivo dell'opposizione limitatamente a questo importo, oltre interessi moratori del 5% dal 30 agosto 2012, giorno di emissione del precetto esecutivo. Per il primo giudice, il convenuto non aveva in particolare provato né che quanto l'istante sosteneva di avere già incassato tra il 1° marzo 2008 e il 29 febbraio 2012 fosse errato, né di avere pagato di più e, più in generale, non aveva dimostrato nessuno dei motivi opponibili secondo l'art. 81 cpv. 1 LEF.

 

 

                                  E.   Con il presente reclamo l'escusso chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza. La decisione 25 maggio 2012 aveva effetti fino a settembre 2011. Inoltre, riconosceva contributi alimentari con effetto retroattivo senza però indicare l'ammontare già corrisposto dal marito tra il 1° marzo 2008 e il 10 gennaio 2010 (giorno cui risaliva l'appello). E, non dava neppure atto dell'esistenza di un maggior esborso a carico di quest'ultimo di fr. 38'853.80 o di fr. 64'740.20. Di modo che, anche sulla base della prassi del Tribunale federale (DTF 135 III 315), la decisione 25 maggio 2012 non costituiva un valido titolo per il rigetto definitivo dell'opposizione. Anzi, a ben vedere l'istanza avrebbe dovuto essere dichiarata irricevibile.  

 

                                         L'istante si è opposta al reclamo per motivi di cui, se del caso, si dirà in seguito.  

 

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Secondo l'art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo -tra l'altro- le decisioni inappellabili di prima istanza in tema -per quanto qui d'interesse- di rigetto dell'opposizione giusta gli art. 80-84 LEF (art. 309 lett. b n. 3 CPC). Trattandosi di decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l'inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Un'eventuale risposta al reclamo deve poi essere proposta entro il medesimo termine (art. 322 cpv. 2 CPC). La competenza a pronunciarsi sull'impugnazione è della Camera di esecuzione e fallimenti (art. 48 lett. e n. 1 LOG). Nella procedura di reclamo non sono inoltre ammesse né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                                         Ciò detto, presentato il 17 dicembre 2012 avverso la decisione 6 dicembre 2012 del Pretore aggiunto notificata lo stesso giorno e recapitata l'indomani (estratto “Tracciamento degli invii” del 21 dicembre 2012), il reclamo è quindi tempestivo. L'impugnazione è stata notificata all'istante l'8 gennaio 2013 e ritirata l'indomani (estratto “Tracciamento degli invii” del 22 gennaio 2013): la risposta al reclamo ossequia quindi il termine di dieci giorni che, scaduto sabato 19 gennaio 2013, è stato protratto a lunedì 21 gennaio 2013 (art. 142 cpv. 3 CPC).  

 

 

                                   2.   Giusta l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'applicazione errata del diritto (lett. a) che l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). In concreto, il reclamante ribadisce che la decisione 25 maggio 2012 della prima Camera civile del Tribunale d'appello ha effetti fino al 30 settembre 2011, visto che dopo di allora il regime dei contributi alimentari era stato modificato con decisione cautelare -pendente il divorzio- del 28 ottobre 2011 (reclamo, pag. 9 n. 15 e 16). Nondimeno, a fronte della prassi del Tribunale federale (DTF 135 III 315 consid. 2), non la si poteva riconoscere quale valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione giusta l'art. 80 cpv. 1 LEF, sia perché non specificava il maggior esborso a carico del marito che il Pretore aggiunto aveva stabilito in fr. 38'853.80, sia perché non indicava neppure l'importo di fr. 64'740.20 (reclamo, pag. 9 n. 13 e 14, pag. 10 n. 17, 18 e 20). Di modo che, a suo dire, l'istanza era persino irricevibile (reclamo, pag. 10 n. 19).

 

 

                                   3.   Per l'art. 80 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Una decisione civile svizzera è esecutiva se (art. 336 cpv. 1 lett. a CPC) è passata in giudicato e se il giudice non ne ha sospeso l'esecuzione (art. 325 cpv. 2 e 331 cpv. 1 lett. a CPC) oppure se (art. 336 cpv. 1 lett. b CPC) pur non essendo ancora passata in giudicato è stata dichiarata eseguibile anticipatamente (Staehelin, in: Staehelin/Bauer/ Staehelin, Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed., Basilea 2010, n. 7 ad art. 80). Una decisione non è comunque esecutiva prima di essere stata notificata (Staehelin, op. cit., n. 7b ad art. 80). Il giudice del rigetto deve poi accertare d'ufficio, in ogni stadio di causa, se la decisione su cui si fonda l'esecuzione ossequia tutti i requisiti posti dalla LEF per poterle riconoscere carattere esecutivo (Staehelin, op. cit., n. 9 ad art. 80 e n. 50 ad art. 84).

                                        

 

                                   4.   In concreto la decisione 25 maggio 2012 della prima Camera civile del Tribunale d'appello (doc. B), emessa in materia di misure a protezione dell'unione coniugale (doc. B, pag. 1), reca l'attestazione di passaggio in giudicato apposta con timbro della relativa cancelleria in data 16 agosto 2012 (doc. B, pag. 15 in basso). Essa ha riformato il regime dei contributi alimentari di cui alla decisione 30 dicembre 2009 del Pretore __________ (doc. A; B pag. 3 consid. D e pag. 14 in basso) che, limitatamente a quel punto, ha quindi soppiantato. Il nuovo assetto dei contributi di mantenimento (assegni familiari inclusi) dovuti dal convenuto nel contesto delle misure a protezione dell'unione coniugale (doc. B pag. 3 consid. D, combinato con pag. 14 seg. dispositivo n. 1) è quindi il seguente: dal 1° marzo 2008 al 31 agosto 2010, fr. 5'560.– per l'istante, fr. 1'665.– per il figlio __________ e fr. 1'250.– per la figlia __________ e, dal 1° settembre 2010 in poi, fr. 4'515.– per l'istante, fr. 1'795.– per il figlio __________ e fr. 1'705.– per la figlia __________.

                                     

                               4.1.   Come già spiegato dal Pretore aggiunto (decisione impugnata, pag. 4) i provvedimenti -fra cui i contributi di mantenimento (art. 173 CC)- pronunciati nell'ambito di una procedura di misure a protezione dell'unione coniugale hanno efficacia pendente una causa di divorzio fino a passaggio in giudicato della decisione sul principio del divorzio che scioglie in modo definitivo il matrimonio (Staehelin, op. cit., n. 10 ad art. 80), rispettivamente fintanto che il giudice del divorzio non li modifica adottando nuove misure in via cautelare (DTF 137 III 614 consid. 3.2.2; 129 III 60 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 5A_455/2012 del 5 dicembre 2012, consid. 2.1).   

 

                               4.2.   Nel presente caso, l'assetto di cui alla decisione 25 maggio 2012, che ha riformato il dispositivo sui contributi di mantenimento stabiliti con decisione 30 dicembre 2009 (sopra, consid. 4), è appunto stato modificato dal giudice del divorzio con decisione cautelare del 28 ottobre 2011 (doc. C) -contro cui il convenuto aveva inizialmente introdotto appello (doc. G), da lui poi ritirato, come attesta il relativo decreto di stralcio 7 settembre 2012 (doc. 3)- nel senso che dal mese di novembre 2011, il contributo per l'istante andava ridotto a fr. 3'165.05 (doc. C pag. 6). Di modo che, verso quest'ultima -ma non verso i figli- l'obbligo alimentare sancito con decisione 25 maggio 2012 è decaduto il 30 [corretta-mente: 31] ottobre 2011 come già rilevato dal Pretore aggiunto (decisione impugnata, pag. 5 verso l'alto). A fronte di ciò, ne segue pertanto che, nella misura in cui in forza dei provvedimenti cautelari di cui alla decisione del giudice del divorzio datata 28 ottobre 2011, il reclamante pretende di limitare gli effetti giuridici della decisione 25 maggio 2012 al mese di settembre 2011 (reclamo, pag. 9 n. 15 e 16), la censura è a priori destituita di qualsiasi fondamento.  

   

                               4.3.   Non solo. Dagli atti risulta altresì che l'assetto dei contributi alimentari a favore dei figli valido sulla base della decisione 25 maggio 2012 della prima Camera civile del Tribunale d'appello (ossia fr. 1'795.– e fr. 1'705.–, assegni familiari inclusi: sopra, consid. 4) è stato modificato nell'ambito di una relativa richiesta introdotta dall'istante, a seguito della quale il giudice del divorzio ha omologato un accordo raggiunto dalle parti in occasione dell' udienza del 7 febbraio 2012, nel senso che il contributo mensile (assegni familiari inclusi) a partire dal mese di marzo 2012 per il figlio __________ si attestava a fr. 1'567.50 e, per la figlia __________, a fr. 1'672.50 (doc. F pag. 2 nel mezzo).  

 

                               4.4.   Ciò posto, la decisione 25 maggio 2012 della prima Camera civile del Tribunale d'appello legittima nel complesso l'incasso di contributi alimentari mensili (assegni familiari per i figli inclusi) che assommano in totale a fr. 380'460.–, ovvero quelli diventati esigibili tra il 1° marzo 2008 e il 31 agosto 2010 (ossia fr. 5'560.– per l'istante, di fr. 1'665.– per __________ e di fr. 1'250.– per __________, per 30 mesi: fr. 254'250.–), tra il 1° settembre 2010 e il 31 ottobre 2011 (ossia fr. 4'515.– per l'istante, fr. 1'795.– per __________ e di fr. 1'705.– per __________, per 14 mesi: fr. 112'210.–) e tra il 1° novembre 2011 e il 29 febbraio 2012 (ossia fr. 1'795.– per __________ e fr. 1'705.– per __________, per 4 mesi: fr. 14'000.–). A questo, si aggiungono i fr. 3'000.– per ripetibili che l'escusso è stato condannato a versare all'istante (doc. B pag. 15 dispositivo n. 4).

 

                                         Di modo che, a ben vedere, la decisione 25 maggio 2012 costituiva un valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione per la somma complessiva di fr. 383'460.– e, di conseguenza            -ritenuto che l'istante procedeva per l'incasso della differenza di contributi alimentare esigibili sulla base di quella sola decisione- anche per il minore importo di fr. 38'853.80 determinato dal Pretore aggiunto sulla scorta del conteggio che la stessa istante aveva allestito e prodotto, e da cui emergeva che nel lasso di tempo tra il 1° marzo 2008 e il 29 febbraio 2012 aveva incassato in totale fr. 344'606.20 (decisione impugnata, pag. 5 nel mezzo), punto quest'ultimo su cui l'escusso nulla aveva eccepito di pertinente (decisione impugnata, pag. 6 verso l'alto).

 

 

                                   5.   Invero, il reclamante obietta che la decisione 25 maggio 2012 della prima Camera civile del Tribunale d'appello non indica in modo esplicito la condanna dell'escusso al pagamento né dell'importo di fr. 38'853.80 e men che meno di fr. 64'740.20. Mancando l'effettivo obbligo di pagamento in relazione a questi due importi, per rinvio alla giurisprudenza del Tribunale federale, in particolare a DTF 135 III 315, era quindi escluso che la decisione 25 maggio 2012 potesse considerarsi un valido titolo di rigetto definitivo (reclamo, pag. 10 n. 17, 18, 19 e 20).

 

                                         L'argomentazione è nondimeno fuorviante. Certo, la decisione 25 maggio 2012 pronuncia e fissa pretese alimentari anche retroattive a favore dell'istante e dei figli, e meglio a partire dal 1° marzo 2008 (sopra, consid. 4). Ed è altrettanto vero che nella fattispecie descritta in DTF 135 III 315, il titolo di rigetto invocato era costituito da una decisione che pure riguardava dei contributi di mantenimento con effetto retroattivo. Al reclamante pare tuttavia sfuggire che, in quel contesto, quella decisione conteneva una esplicita riserva concernente il computo dei pagamenti già eseguiti da effettuarsi sui contributi dovuti (DTF 135 III 315 consid. A.a). Ciò detto, dovendosi ammettere l'esistenza di una siffatta riserva, nel caso in cui il giudice omette però di quantificare esattamente la cifra deducibile e, neanche la motivazione della decisione fornisce elementi puntuali per determinare quell'importo, si ha che l'obbligo alimentare, seppur fissato nella sua entità, non lo è per quanto attiene l'effettivo importo che il debitore è tenuto a pagare: ed è questo che impedisce a priori di riconoscerlo quale valido titolo per il rigetto definitivo dell'opposizione (Staehelin, op. cit., n. 41a ad art. 80; DTF 138 III 583 consid. 6.1.1 e 6.1.2; 135 III 315 consid. 2.4, 2.5 e 2.6; sentenza del Tribunale federale 5A_428/2012 del 20 settembre 2012, consid. 3.3; 5A_860/2011 dell'11 giugno 2012, consid. 6.3; 5D_62/2009 del 7 ottobre 2009). Ma questa eventualità non si verifica nel caso in esame poiché la decisione 25 maggio 2012 della prima Camera civile del Tribunale d'appello non prevede alcuna riserva di questo genere. Né peraltro il reclamante sostiene il contrario. Ecco perché la si deve riconoscere quale valido titolo di rigetto definitivo (DTF 138 III 583 consid. 6.2; sentenza del Tribunale federale 5A_428/2012 del 20 settembre 2012, consid. 3.3).

 

 

                                   6.   Il reclamo va così respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata. Le spese processuali (art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF) seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). In quanto non richieste (reclamo, pag. 4 n. 4), non si assegnano ripetibili (Trezzini, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 430 ad art. 105).  

 

                                         Ai fini dell'indicazione dei rimedi giuridici esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF; art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), il valore litigioso corrisponde all'importo delle conclusioni rimaste controverse dinanzi a questa Camera (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF) ovvero fr. 38'853.80.

 

 

 

Motivi per i quali,

 

richiamati gli art. 80 LEF, 95 cpv. 2, 106 cpv. 1, 319 segg. CPC, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF;  

 

 

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 800.–, già anticipata dal reclamante, resta a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                         Comunicazione alla Pretura __________.

 

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                    La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 38'853.80, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).