Incarto n.
14.2012.212

Lugano

8 gennaio 2013

FP/b/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Jaques

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti promossa con istanza 25 ottobre 2012 dallo

 

 

Stato del Canton Ticino, Bellinzona

rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Belllinzona

 

 

contro

 

 

 

CO 1, Bellinzona

 

 

 

 

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, notificato in data 20 agosto 2012;  

 

istanza accolta dal Pretore del Distretto di Bellinzona con decisione del 29 novembre 2012 (SO.2012.1153), ove come parte istante figura erroneamente indicata la Confederazione Svizzera;

 

sentenza impugnata dal convenuto con reclamo del 24 dicembre 2012;

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

che, secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

 

che tale è il caso - come nella fattispecie - per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);

che trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata (come del resto indicato dal Pretore in calce alla sua decisione) o dalla notifica a posteriori della motivazione (art. 321 cpv. 1 e 2 CPC);

 

che la decisione impugnata, resa il 29 novembre 2012 e notificata lo stesso giorno al convenuto per raccomandata, è stata recapitata/ritirata allo sportello di _______ lunedì 3 dicembre 2012 (cfr. ricerca Track & Trace);

 

che, ciò posto, il termine per l’inoltro del reclamo, che ha iniziato a decorrere il 4 dicembre 2012 (art. 142 cpv. 1 CPC), è venuto a scadere il 13 dicembre 2012;

 

che inoltrato soltanto il 24 dicembre 2012, come rilevabile dalla relativa raccomandata, il reclamo è perciò intempestivo, di modo che esso va dichiarato inammissibile;

 

che gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC); 

                                        

per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è inammissibile.

 

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 100.- sono posti a carico del reclamante.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

-    

-   

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

                                         

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                            La segretaria

 

 

 

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 27'904.15, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).