Incarto n.
14.2012.46

Lugano

20 aprile 2012

B/fp/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimenti promossa con istanza 9 febbraio 2012 da

 

 

CO 1

patrocinata dall’ PA 2

 

 

contro

 

 

RE 1

patrocinato dall’ PA 1

 

 

 

 

 

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dal convenuto al  precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, notificato in data 3 febbraio 2012 per il pagamento dell’importo complessivo di fr. 2'392,85 oltre interessi e spese;

 

istanza accolta dal Giudice di pace supplente del circolo di Bellinzona con decisione del 5 marzo 2012 (inc. n. 0043-2012-s);

 

Sentenza tempestivamente impugnata dal convenuto, che con reclamo

16 marzo 2012 postula la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;

 

richiamato il decreto presidenziale 20 marzo 2012, con il quale al reclamo è

stato concesso effetto sospensivo;

 

preso atto che con istanza 28 marzo 2012 RE 1 ha chiesto di

essere ammesso al beneficio dell’esenzione delle spese processuali e del

gratuito patrocinio, chiedendo nel contempo l’annullamento rispettivamente

la sospensione del termine assegnatogli con ordinanza del 20 marzo 2012 per

il pagamento dell’anticipo di fr. 320.- in garanzia delle spese processuali;

 

richiamate le osservazioni 13 aprile 2012 con le quali la parte istante ha chiesto

la reiezione del reclamo, protestate spese e ripetibili;

 

esaminati gli atti,

 

ritenuto

 

in fatto:

 

                                         che con precetto esecutivo n. 680809 dell’1./3 febbraio 2012 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, la CO 1 ha escusso RE 1 in via di realizzazione di un pegno immobiliare per l’incasso di fr. 2'092.85 oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 2010 e fr. 300.--, indicando quale titolo di credito: “Ipoteca legale a favore Condomini, part. __________ RFD di __________, PPP __________, quota di PPP __________ di proprietà RE 1 + spese Giudicatura sentenze 14.09.2011 e 26.10.2011”;

 

                                         che, interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona;

 

                                         che con ordinanza 13 febbraio 2012 il Giudice di pace supplente del circolo di Bellinzona ha assegnato al convenuto un termine di 15 giorni per presentare le sue osservazioni;

 

                                         che con scritto 29 febbraio 2012 - spedito per invio raccomandato il 1. marzo successivo (act. VI) - il convenuto ha chiesto una proroga di 15 giorni per prendere posizione sull’istanza;

 

                                         che con decisione 5 marzo 2012 il Giudice di pace supplente, considerati i mezzi di prova prodotti, ha accolto l’istanza, rigettando pertanto in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo in rassegna;

 

                                         che con il reclamo l’insorgente sostiene che la notificazione del precetto esecutivo in oggetto non è avvenuta correttamente e che, in ogni modo, la decisione del 26 ottobre 2011 sulla quale la procedente ha fondato la propria istanza, non contempla alcuna sua condanna al pagamento dell’importo posto in esecuzione, ovvero della somma di fr. 2'092.85 oltre interessi, ma unicamente l’ordine di iscrizione definitiva di un’ipoteca legale a beneficio dell’istante a carico della part. __________ RFD di __________ di __________ di sua proprietà;

 

                                         che, ciò posto, assevera il reclamante, tale decisione non costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 cpv. 1 LEF, mancando in essa una condanna al pagamento di una somma di denaro;

 

                                         che il reclamante ritiene dipoi di essere stato leso nel suo diritto di essere sentito, il primo giudice non essendosi espresso sulla  sua richiesta di proroga del 29 febbraio 2012 per presentare le osservazioni all’istanza;

 

                                         che con osservazioni del 13 aprile 2012, la parte istante ha chiesto la reiezione del reclamo, asserendo - tra l’altro - che con decisione del 14 settembre 2011 il Giudice di pace supplente del circolo di Bellinzona aveva confermato la decisione supercautelare del 29 aprile  2011 e l’annotazione a favore del Condominio di una ipoteca legale per la somma di fr. 2'092.85 oltre interessi, assegnando nel contempo un termine scadente il 30 ottobre successivo per promuovere l’azione giudiziaria volta al riconoscimento in via definitiva del diritto all’iscrizione dell’ipoteca (doc. 2 annesso al reclamo), incombenza da essa assolta con l’inoltro, in data 11 ottobre 2011, alla competente Giudicatura di pace dell’azione di iscrizione definitiva dell’ipoteca legale e della relativa azione creditoria nei confronti del convenuto (doc. 3 annesso al reclamo);

 

                                         che con sentenza 26 ottobre 2011, ricorda la procedente, il Giudice di pace supplente del circolo di Bellinzona ha iscritto in via definitiva l’ipoteca, accertando di riflesso il credito vantato dal Condominio (doc. 4 annesso al reclamo), il che ha comportato poi l’avvio della presente procedura esecutiva (doc. 5 annesso al reclamo) e la conseguente presentazione dell’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione, sfociata nella decisione impugnata dal convenuto; 

 

che, in precedenza, ossia il 28 marzo 2012, alla parte istante  veniva assegnato un termine scadente il 5 aprile 2012 per provvedere al versamento dell’importo di fr. 320.- a valere quale anticipo in garanzia delle spese processuali presumibili relative al reclamo;

che con istanza del 28 marzo 2012 l’insorgente, richiamati gli art. 117 e segg. CPC, ha chiesto di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio (con esenzione anche dall’anticipo delle spese processuali), asserendo di trovarsi in stato di indigenza, dato che attualmente non eserciterebbe alcuna attività lucrativa e che non percepirebbe alcun reddito, come desumibile dalla annessa dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà rilasciata il 12 dicembre 2011 dal Comune di __________, e puntualizzando che egli non può nemmeno beneficiare delle pigioni per gli appartamenti di sua proprietà ad __________ in quanto cedute alla creditrice ipotecaria ed oggetto anche di sequestro richiesto dalla ex moglie;

 

che tale istanza non è stata notificata alla controparte per osservazioni;   

 

considerando

 

in diritto:

                                         che secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili con reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

 

                                         che tale è il caso per le decisioni a tenore della LEF, segnatamente in materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF(art. 309 lett. b n. 3 CPC);

 

                                         che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

 

                                         che, se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 1 LEF);

 

                                         che il rigetto può essere concesso solo per le sentenze di condanna ad una prestazione e non per le sentenze di accertamento, rispettivamente per le sentenze costitutive e che il giudizio deve contenere chiaramente la condanna al pagamento (staehelin, Basler Kommentar zum SchKG I, Basilea 2010, 2. ed., n. 6 e 38 ad art. 80);

 

                                         che, per quanto riguarda l’eccezione sollevata dal convenuto relativa alla carente notificazione del precetto esecutivo, essa è irricevibile in questa sede in quanto avrebbe dovuto, se del caso, essere presentata con un ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF all’Autorità di vigilanza;   

                                         che, nella fattispecie, il titolo di rigetto definitivo prodotto dall’istante è costituito da una sentenza del Giudice di pace supplente del circolo di Bellinzona emessa il 26 ottobre 2011 relativa all’iscrizione definitiva a Registro fondiario di un’ipoteca legale a favore della CO 1, gravante la particella __________ RFD di Bellinzona, PPP __________, quota di PPP __________ di proprietà del convenuto, per l’importo di fr. 2'092.85 oltre interessi;

                                        

                                         che la predetta sentenza non contiene però alcuna condanna di RE 1 al pagamento alla CO 1 dell’importo principale posto in esecuzione, ossia al versamento dell’importo di fr. 2'092.85, per cui, non costituendo una sentenza di condanna al pagamento di tale somma, essa non può essere ritenuta valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione;

 

                                         che, al riguardo, alla parte istante non giova richiamare la sentenza 14 settembre 2011 annessa al reclamo come doc. 2 (iscrizione in via provvisoria dell’ipoteca legale, con assegnazione alla procedente del termine per far iscrivere l’ipoteca legale definitiva), rispettivamente l’azione di iscrizione definitiva di ipoteca legale con contestuale azione creditoria volta alla condanna del convenuto al pagamento dell’importo di fr. 2’092.- al fine di sostenere che, emanando la sentenza 26 ottobre 2011 di iscrizione in via definitiva dell’ipoteca legale in rassegna per la somma di fr. 2'092.85, il Giudice di pace supplente ha di riflesso accertato il credito vantato dal Condominio, per cui l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione risulta fondata;

 

                                         che per tacere del fatto che i doc. 2 e 3 annessi al reclamo non possono essere acquisiti agli atti in quanto presentati per la prima volta soltanto davanti all’autorità di reclamo in violazione dell’art. 126 cpv. 1 CPC, la mancata formale condanna del convenuto al pagamento dei fr. 2092.85 nononstante la richiesta in tal senso formulata – a dire dell’istante - l’11 ottobre 2011 non può essere sanata in sede di rigetto dell’opposizione per via interpretativa, come di fatto ritenuto dalla procedente, ma andava con ogni evidenza impugnata con reclamo alla Camera civile dei reclami;

 

                                         che, il primo giudice avendo concesso per la somma di fr. 2'092.85 sulla base della predetta decisione, il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo in oggetto, ha perciò applicato in modo errato il diritto;

                                         che, del resto, nemmeno può essere accolta l’istanza per la somma di fr. 150.- a titolo di tassa di giustizia relativa alla decisione 26 ottobre 2011, la stessa essendo stata posta a carico della stessa parte istante e non del convenuto, e ancora meno per i restanti fr. 150.- relativi alla decisione 14 settembre 2011 (peraltro caricata sempre alla stessa parte istante), che, come visto, non è stata esibita davanti al primo giudice;

 

                                         che nella misura in cui è ammissibile, il reclamo va pertanto  accolto, con conseguente riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l’istanza per assenza di un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 cpv. 1 LEF per il credito (il che comporta automaticamente anche la reiezione dell’istanza avente per oggetto il pegno) e di addebitare gli oneri processuali di prima sede alla parte istante soccombente;

 

                                         che visto l’esito di cui sopra non occorre esaminare l’eccezione di violazione del diritto di essere sentito fatta valere dall’escusso (punto 5 del reclamo);

                                        

                                         che le spese processuali e le ripetibili relative al presente giudizio, seguono anche esse la soccombenza della parte istante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

 

                                         che considerata la condanna della parte istante al pagamento sia delle spese processuali (per le quali si prescinde  eccezionalmente dal richiedere l’anticipo al qui insorgente) sia delle ripetibili relative alla procedura di reclamo, l’istanza di concessione del gratuito patrocinio presentata dal convenuto il 28 marzo 2011 (che andava, comunque sia, istruita con la richiesta di produzione di ulteriori mezzi di prova, quanto esibito con l’istanza non potendo ancora essere considerato sufficiente al riguardo) è così divenuta priva di oggetto;  

 

per questi motivi,

 

richiamato l’art. 80 LEF

 

pronuncia:

 

                                    I.   Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è accolto.

                                         Di conseguenza la decisione 5 marzo 2012 del Giudice di pace supplente del circolo di Bellinzona (inc. n. 0043-2012-s) è così riformata:

 

                                         “1. L’istanza è respinta.

                                          2.  La tassa di giustizia, anticipata dalla parte istante, resta a suo carico.”

 

                                   II.   La tassa di giustizia e le spese processuali del presente giudizio di complessi fr. 320.-- sono poste a carico della CO 1, la quale rifonderà a RE 1 fr. 300.- per ripetibili.

                                     

III.    L’istanza di concessione del gratuito patrocinio del 28 marzo 2011 di RE 1 è divenuta priva di oggetto.

 

                                 IV.   Notificazione a:

 

- __________

- __________

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

 

 

 

 

Giacché il valore litigioso della vertenza di fr. 2'092.-- non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

 

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).