Incarto n.
14.2012.47

Lugano

9 maggio 2012

B/fp/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di fallimento promossa con istanza 28 novembre 2011 da

 

 

CO 1

patrocinata dall’ PA 1

 

 

contro

 

 

RE 1

 

 

 

 

 

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza 15 marzo 2012 (SO.2011.5507) ha così deciso:

 

 “1. È pronunciato il fallimento di RE 1, __________, a far

      tempo da venerdì 16 marzo 2012 alle ore 10.00.

 

 2./3./4. Omissis.”

 

Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che

con reclamo 21 marzo 2012 ne ha chiesto l’annullamento;

 

rilevato che all’istante non è stato intimato il reclamo il suo credito essendo

stato saldato;

 

preso atto che con decreto presidenziale 22 marzo 2012 al reclamo è stato

concesso effetto sospensivo parziale;

 

ritenuto

 

 

in fatto:

 

 

                                   A. Nell’ambito dell’esecuzione __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 2'438.80 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.

 

B.    All’udienza di discussione del 7 marzo 2012 nessuno è comparso.

 

                                   C. Con sentenza 15 marzo 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da venerdì 16 marzo 2012 alle ore 10.00.                      

 

                                   D. Con il reclamo RE 1 sostiene di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante, producendo una ricevuta del 16 marzo 2012 dell’Ufficio esecuzione di Lugano relativa al pagamento di fr. 2'887.40 a saldo dell’esecuzione n. __________ promossa da CO 1 (doc. B). La reclamante asserisce poi di essere intenzionata a saldare entro fine marzo 2012 tutte le esecuzioni pendenti nei suoi confronti per complessivi fr. 52'085.80, spiegando che la mancanza di liquidità è temporanea e che l’incasso delle fatture ancora pendenti, le permetterà di pagare tutti i suoi debiti (doc. C).

 

 

Considerando

 

in diritto.

 

 

                                   1.   Secondo l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF nella versione in vigore dal 1. gennaio 2011, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10 giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il 1. gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie in virtù dell’art. 405 cpv. 1 CPC.

                                     

 

                               2.a)   In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

                                         1)  il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

                                         2)  l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che

                                         3)  il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

 

                                         L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG,  vol. II, 2. ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna 2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

 

                                  b)   La reclamante asserisce di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante, producendo una ricevuta del 16 marzo  2012 relativa al pagamento di fr. 2'887.40 a saldo dell’esecuzione in oggetto n. __________ promossa dall’istante, per cui essendo il pagamento avvenuto posteriormente alla dichiarazione di fallimento, ossia, secondo informazione dell’Ufficio esecuzione di Lugano, alle ore 11.02 del 16 marzo 2012, il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF è ossequiato.

                                         Per quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto dell’Ufficio esecuzione di Lugano al 7 maggio 2012 si evince i che a carico della reclamante sono pendenti 17 procedure per un importo complessivo di fr. 76'191.65. Determinante è che nel corso del 2011 in 5 esecuzioni e nell’anno in corso in una sono state emesse le comminatorie di fallimento. Inoltre il 30 aprile 2012 sono stati emessi a carico della reclamante 7 attestati di carenza di beni per un importo complessivo di fr. 23'631.90. Ciò porta a concludere che la situazione finanziaria della reclamante non sta migliorando e che essa non dispone della liquidità necessaria per far fronte ai suoi impegni. Nel caso di specie si può affermare che l’incapacità di pagamento della reclamante appare più probabile che la sua capacità di pagamento. Alla reclamante va poi ricordato che la propria disponibilità di mezzi liquidi va resa verosimile nel termine di reclamo e che non è sufficiente affermare l’intenzione di saldare le proprie esecuzioni nel corso dei mesi a venire, ritenuto inoltre che in merito all’incasso delle fatture non vi è certezza. Ne discende che il presupposto della solvibilità non può essere considerato reso sufficientemente verosimile.

                                         Non risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 non può essere annullato. 

 

 

                                   3.   Il reclamo va pertanto respinto.

                                         Essendo stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va nuovamente pronunciato.

                                         La tassa di giustizia è posta a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato per osservazioni.

 

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

 

pronuncia:

 

                                   1.   Il reclamo è respinto.

 

                                         Di conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da

 

                                  

                                         venerdì 11 maggio 2012 alle ore 10.00.

                                     

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 150.- è posta a carico di RE 1.

 

3.   Intimazione:

                                         -  __________;

                                         -  __________;

                                         -  Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano;

                                         -  Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello;

                                         -  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;

                                         -  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano,

                                            Lugano;

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

 

 

 

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).