Incarto n.
14.2012.50

Lugano

8 maggio 2012

B/fp/fb.

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla cause a procedura sommaria in tema di fallimento promosse con istanza 7 novembre 2011 rispettivamente 5 gennaio 2012 da

 

 

1. CO 1

2. CO 2

 

 

contro

 

 

RE 1

rappr. da RA 1

 

 

 

 

 

sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna con sentenza 26 marzo 2012 (SO.2011.828 e SO.2012.17) ha così deciso:

 

“1. In accoglimento delle istanze del 7 novembre 2011 e del 5 gennaio 2012

     è pronunciato il fallimento della RE 1, __________, a far tempo dal giorno

     di lunedì 26 marzo 2012 alle ore 10.00.

 

 2./3./4. Omissis.”  

 

Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo

26 marzo 2012 ne chiede l’annullamento;

 

rilevato che alle istanti non è stato intimato il reclamo, i loro crediti essendo stati saldati;

preso atto che con decreto presidenziale 28 marzo 2012 al reclamo è stato

concesso effetto sospensivo parziale;

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:

 

 

A.     Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ CO 1 rispettivamente dell’esecuzione n. __________ S__________ e della costruzione hanno chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 6'015.36 interessi e spese compresi, rispettivamente di fr. 3'461.60 interessi e spese compresi.

 

                                   B.  Entro il termine fissato dal Pretore la convenuta non ha presentato osservazioni, né ha chiesto di essere convocata per un’udienza.  

 

                                   C. Con sentenza 26 marzo 2012 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da quello stesso giorno alle ore 10.00.

 

                                         D.  Con il reclamo RE 1 asserisce di avere saldato i suoi debiti nei confronti delle istanti, producendo una ricevuta postale del 26 marzo 2012 relativa al pagamento di fr. 9'700.-- a  favore dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno, rispettivamente uno scritto con cui ha comunicato al citato ufficio l’avvenuto saldo delle procedure esecutive in oggetto (doc. B e D). La reclamante dichiara inoltre che per il 30 marzo 2012 tutti i suoi dipendenti così come il titolare avrebbero cessato la loro attività e che dopo la chiusura sarebbe stata preparata tutta la documentazione necessaria allo scopo di liquidare la società.          

 

 

considerando

 

 

in diritto:

                                     

                                   1.   Secondo l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF nella versione in vigore dal 1. gennaio 2011, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10 giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il 1. gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie in virtù dell’art. 405 cpv. 1 CPC.

                                     

 

                               2.a)   In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

                                         1)  il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

                                         2)  l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che

                                         3)  il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

 

                                         L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG,  vol. II, 2. ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna 2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

 

                                  b)   La reclamante asserisce di avere saldato il suo debito nei confronti delle istanti, producendo una ricevuta postale del 26 marzo 2012 relativa al pagamento di fr. 9'700.-- all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno e uno scritto, sempre del 26 marzo 2012, con cui ha comunicato al citato ufficio l’avvenuto pagamento a saldo delle due esecuzioni in oggetto. Essa non pretende però che tali pagamenti siano avvenuti prima delle ore 10.00 del 26 marzo 2012 - il che avrebbe ostato alla pronuncia del suo fallimento (art. 174 cpv. 1 LEF) - momento a partire dal quale è stato dichiarato aperto il fallimento. Del resto, tenuto conto del fatto che l’insorgente ha allegato al reclamo la decisione di fallimento notificata quello stesso giorno all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, si impone di ritenere che il convenuto si sia attivato per saldare le due esecuzioni soltanto a seguito della comunicazione del proprio fallimento da parte dello stesso ufficio, tanto da presentare subito, ovvero lo stesso giorno il presente reclamo (data di spedizione, 26 marzo 2012, ore 15.14, previo invio del medesimo via fax ore 14.45 alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna). Pagando successivamente alla dichiarazione di fallimento, l’escusso ha in ogni modo ossequiato il presupposto dell’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.

                                         Per quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto, come visto, dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno al 7 maggio 2012 si evince che a carico della reclamante sono pendenti 63 esecuzioni per un importo complessivo di fr. 442'413.71. Determinante è che nel corso del 2011 a carico della reclamante sono state emesse 3 comminatorie di fallimento e presentate 4 domande di realizzazione e che nei primi mesi di quest’anno di comminatorie di fallimento ne sono già state emesse due oltre a un avviso di pignoramento. Inoltre nel periodo dal 15 luglio 2011 al 17 aprile 2012 a carico dell’escussa sono stati emessi 21 atti di carenza di beni per un importo complessivo di fr. 102'689.40. Ciò porta a concludere che la reclamante non dispone della liquidità necessaria per far fronte ai suoi impegni, per cui il presupposto della solvibilità non può essere considerato reso verosimile. In queste circostanze l’intenzione di RE 1 di procedere alla propria liquidazione non può essere presa in considerazione. Ne consegue, che non risultando ossequiati ambedue i presupposti di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF, il fallimento di RE 1 non può essere annullato.  

 

3.Il reclamo va pertanto respinto.

Essendo stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va nuovamente pronunciato.

La tassa di giustizia è posta a carico della Massa fallimentare. Alle controparti non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendo stato loro intimato.

 

 

                                     

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

 

 

pronuncia:

 

 

                                   1.   Il reclamo è respinto.

                                     

                                         Di conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da

 

                                  

mercoledì 9 maggio 2012 alle ore 10.00.

                                     

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 180.- è posta a carico della Massa fallimentare.

 

 

 

 

3.   Intimazione:

                                         -  __________             

-                                        -  __________;

                                         -  __________;

                                         -  Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno, Locarno;

                                         -  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;

                                         -  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Locarno,

                                            Locarno;

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

 

 

 

 

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).