Incarto n.
14.2012.52

Lugano

11 maggio 2012

EC/fp/lw

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

 

segretario:

Cassina, vicecancelliere

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 19 gennaio 2012 di

 

 

CO 1

 

 

contro

 

 

RE 1

 

 

 

 

 

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 12/13 ottobre 2011 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ per l’importo di fr. 424.50 oltre interessi al 6% dal 31.01.2011;

 

sulla quale istanza il Giudice di pace del circolo di __________ con decisione 23 marzo 2012 (inc. n. 8/C) ha così statuito:

 

         “1.   L’istanza è accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione fallimenti di __________ è rigettata in via provvisoria per fr. 424.50 oltre interessi al 6% dal 31.01.2011 e fr. 33.00 di spese esecutive e fr. 5.00 tassa d’incasso.

 

         2.    Le spese e la tassa di giustizia di complessivi fr. 70.00 da anticipare dalla parte istante sono a carico della parte convenuta.

 

Sentenza impugnata dalla parte convenuta, che con reclamo del 30 marzo 2012 postula la reiezione dell'istanza;

 

preso atto che la parte istante non ha presentato osservazioni;

 

esaminati atti e documenti;

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:

 

 

                                     A.      Con precetto esecutivo n. __________ del 12/13 ottobre 2011 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 424.50 oltre interessi al 6% dal 31.01.2011, indicando quale titolo di credito: “Fattura 1063 del 31.12.2010” (doc. 1).

                                              

                                              Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, in data 21 novembre 2011 la procedente ha inoltrato alla Giudicatura di pace del circolo di __________ un’istanza di conciliazione ex art. 202 CPC (doc. 6). Nel corso dell’udienza del 10 gennaio 2012 (doc. 8), la parte istante ha puntualizzato di essersi attivata per chiarire la situazione relativa al mancato pagamento della fattura 31 dicembre 2011 di fr. 424.50 relativa a dei lavori di riparazione alla tubazione della lavanderia del convenuto a __________ (doc.4), la quale non è stata saldata neppure dopo i ripetuti richiami di pagamento rivolti alla committenza. La parte convenuta, dal canto suo, ha obiettato che il lavoro iniziale non era stato fatto a regola d’arte in quanto non si è provveduto subito a installare dei rubinetti per evitare che l’impianto gelasse, cosa poi avvenuta soltanto successivamente. Al che la controparte ha risposto, asserendo di avere reso attenta la committenza del fatto che se non si fosse provveduto a isolare la tubazione o a riscaldare il locale, questo sarebbe effettivamente gelato. Da qui, per finire, la proposta del Giudice di pace del circolo di __________ di liquidare la pendenza con il versamento da parte del convenuto dell’importo di fr. 200.00, proposta aumentata di fr. 100.- dalla parte istante, ma rifiutata dal committente. Non essendo le parti giunte a un intesa, il primo giudice ha quindi rilasciato alla procedente l’autorizzazione ad agire in giustizia nel termine di 3 mesi (art. 209 CPC). __________

 

                                     B.      Avvalendosi della menzionata autorizzazione ad agire ed entro il termine assegnato, con atto del 19 gennaio 2012 CO 1 ha comunicato alla Giudicatura di pace del circolo di __________ l’intenzione di fare togliere l’opposizione al precetto esecutivo in rassegna (doc. 9A). Chiamato ad esprimersi sull’avversaria richiesta e, in particolare, sulla documentazione trasmessagli unitamente all’istanza (doc. 10), con osservazioni 5 marzo 2012 RE 1 si è opposto alla domanda di rigetto dell’opposizione, reiterando nel sostenere che il lavoro di cui alla fattura del 31 dicembre 2010 si riferirebbe a opere eseguite dall’istante in riparazione di un precedente lavoro eseguito a sua volta non a regola d’arte. Egli avrebbe dipoi firmato il bollettino di consegna -datato 22 dicembre 2010 e di cui al doc. 5 (verosimilmente già prodotto dalla precettante con l’istanza di conciliazione) - in cui figurano sia le prestazioni effettuate, sia i relativi prezzi di riferimento solo perché non voleva negare l’esecuzione dei lavori, ma non perché riconosceva di dovere pagare l’intervento della ditta istante. Del resto, il bollettino da lui firmato indicava unicamente il materiale utilizzato, ma non i prezzi, che sarebbero stati inseriti successivamente (osservazioni, doc. 11, pag. 4 sub conclusioni).

 

 

                                     C.      Con decisione del 23 marzo 2012 il Giudice di pace del circolo di __________, nel trattare lo scritto 19 gennaio 2012 (doc. 9A) come istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF, ha accolto l’istanza, rilevando che se in sé le osservazioni formulate dal convenuto appaiono anche legittime, decisiva risulta tuttavia la documentazione agli atti,  segnatamente il bollettino di consegna 22 dicembre 2010 firmato dal convenuto (doc. 5), con il quale questi accettava sia il lavoro eseguito, sia l’indicazione dell’importo della relativa fattura, ritenuto del resto che la firma sul tale documento è stata confermata dall’interessato in sede di conciliazione.

 

 

                                     E.      Contro tale la sentenza si è aggravato RE 1  RE 1ribadendo quanto eccepito in prima sede e, in particolare, sottolineando di nuovo di non avere sottoscritto alcuna ricevuta/bollettino sul quale si accettavano i prezzi, come desumibile dal bollettino di consegna (originale) annesso al reclamo, nel quale non figura la distinta dei prezzi. 

 

 

                                     F.      Chiamata a esprimersi sul reclamo, segnatamente – tra l’altro – sull’eccezione sollevata dal convenuto a pag. 4 in fondo delle osservazioni 5 marzo 2012 (verosimilmente non notificate dal primo giudice alla procedente), secondo cui i singoli prezzi sarebbero stati inseriti nel bollettino di consegna soltanto successivamente, la parte istante è rimasta silente.

 

 

in diritto:

 

                                     1.      Secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC). Trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Proposto il 31 marzo 2012 a fronte di una decisione emessa in data 23 marzo 2012 (e quindi notificata più avanti), il rimedio risulta tempestivo e, quindi, sotto questo profilo, ammissibile.

 

 

                                     2.      Secondo l'art. 326 cpv. 1 CPC nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova. Sono fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). Non rientrando in considerazione quest’ultima eventualità, il bollettino di consegna (riportante le sole prestazioni effettuate dalla ditta istante) prodotto dall’insorgente con il reclamo e che non figura agli atti della procedura di prima sede, deve essere estromesso dall'incarto e non può, pertanto, essere considerato ai fini del giudizio. La tardiva produzione di quel documento non è del resto nemmeno illogica. Avesse ritenuto tale documento decisivo, non si spiegherebbe come mai egli non lo abbia esibito già nel corso dell’udienza di conciliazione, rispettivamente come mai egli non abbia obiettato di non avere sottoscritto anche i prezzi esposti nel bollettino agli atti, ove si consideri che – stando al primo giudice – la questione della firma sullo stesso bollettino era pur sempre stata discussa nel corso dell’udienza del 10 gennaio 2012 (doc. 8). Se non che, alla fin dei conti per l’escusso l’istanza andava respinta non tanto perché i lavori non sarebbero stati eseguiti, rispettivamente perché i prezzi esposti nel relativo bollettino di consegna non erano, come tali, conformi e proporzionali all’opera prestata (l’esiguità della fattura poco si concilia con uno scenario del genere), ma perché le prestazioni in questione erano conseguenti alla cattiva esecuzione dell’opera eseguita in precedenza dalla ditta in questione.

 

 

3.        In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errata dei fatti.

 

 

4.         Il giudice del rigetto accerta d’ufficio, ed in ogni stadio di causa (quindi pure in sede di reclamo), e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all’udienza di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute (v. anche CEF, decisione del 15 marzo 2012, inc. 14.2012.21, consid. 5 con richiami) se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto e se vi è identità tra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, con il creditore, il debitore e il credito di cui ai documenti prodotti (cfr. cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep. 1989. p. 331; staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, 2a ed., Basilea 2010, Vol. I, n. 50 ad art. 84; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art. 84; stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 112s).

 

 

                                     5.      In virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

 

 

                                     6.      La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481).

 

 

                                      7.      Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413, cons. 4; Jaeger/ Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Staehelin, op. cit., n. 87 s. ad art. 82; Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82; Stücheli, op. cit., p. 350, con rif.).

 

 

                                     8.      La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3; cfr. anche DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481).

 

 

                                      9.      Un bollettino di consegna sottoscritto dal compratore rappresenta un riconoscimento di debito se sullo stesso figura la quantità e il genere della merce fornita unitamente al prezzo totale o almeno unitario (cfr. Rep 1959 398 ss.; Panchaud/Caprez, op. cit., § 71 I n. 3).

 

 

10.      Nel caso specifico risulta agli atti (doc. 5) il bollettino di consegna sottoscritto dall’insorgente e recante il prezzo della merce e delle prestazioni fornite per complessivi fr. 424.50 (prezzo, come tale, del resto mai contestato dal convenuto, secondo cui il mancato pagamento sarebbe dovuto, come visto, a dipendenza della cattiva esecuzione dell’opera previa eseguita dalla procedente). Il bollettino n. 43 del 22 dicembre 2010 prodotto dalla parte istante - ancorché senza alcuna  puntualizzazione sulla sua rilevanza e, in particolare, sulla concludenza della firma ivi apposta, il che non ha comunque impedito al primo giudice di trattare d’ufficio lo scritto 19 gennaio 2012 (doc. A) come istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione (magari andando oltre le reali intenzioni della procedente) - è quindi atto a giustificare, come tale, il rigetto provvisorio dell'opposizione relativamente a questo importo. La firma in calce al doc. 5 (il solo atto che entra in considerazione ) da parte del convenuto, equivale, tenuto conto del limitato potere di cognizione del giudice del rigetto, al riconoscimento delle prestazioni ivi indicate per complessivi fr. 424.50, prestazioni, a loro volta, riprese nella fattura del 31 dicembre 2010 (doc. 4) la quale, lo si ripete, non è del resto mai stata contestata in relazione ai singoli suoi addendi come tali. Le eccezioni sollevate dall’escusso devono quindi essere disattese: con la sottoscrizione senza riserve del bollettino di cui al doc. 5, riferito all’esecuzione delle opere da lui pretese di riparazione di un lavoro eseguito in precedenza, egli si è riconosciuto debitore dell’importo posto in esecuzione con una dichiarazione chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione. Agli atti del procedimento di prima sede, infatti, non è stato ritualmente prodotto alcun supporto documentale che attesti che i lavori eseguiti costituirebbero la riparazione di precedenti opere non eseguite a regola d’arte oppure che il bollettino sottoscritto dall’escusso non contenesse l’indicazione dei prezzi unitari della merce fornita. Quanto poi riguardo a quest’ultima obiezione, il reclamante nemmeno eccepisce l’eccezione di falso con riferimento, per l‘appunto, al titolo di rigetto dell’opposizione. Il che è peraltro, come visto, da attribuire verosimilmente al fatto che la questione dell’entità della bolletta non ha mai rappresentato per l’insorgente il vero  problema, atteso che il suo diniego è invece da collegare al fatto che gli interventi di cui al citato bollettino di consegna sarebbero conseguenti all’insoddisfacente esecuzione dell’opera, che avrebbe reso necessario un ulteriore intervento risanatorio della ditta appaltatrice.

 

 

                                     11.    Da quanto precede ne discende la reiezione del gravame.

                                              Le spese processuali seguono la soccombenza mentre non si assegnano ripetibili, non avendo l’istante presentato osservazioni (art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2, 106 cpv. 1 CPC).

 

 

 

 

 

Per i quali motivi,

 

richiamati gli art. 80 LEF; 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2, 106 cpv. 1, 251, 255, 326 CPC; 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC,

 

 

pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese processuali per complessivi fr 100.-, anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

-;

-

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace di __________.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                            Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

Giacché il valore litigioso della vertenza di fr. 424.50 non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

 

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).