Incarto n.
14.2012.60

Lugano

11 giugno 2012

B/fp/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di fallimento senza preventiva esecuzione promossa con istanza 3 febbraio 2012 da

 

 

CO 1 

 

 

contro

 

 

RE 1 

patrocinata dall’  PA 1 

 

 

 

 

 

 

sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna con sentenza 17 aprile 2012 (SO.2012.112) ha così deciso:

 

“1. È pronunciato il fallimento di RE 1, 21.9.1955, titolare della ditta

     individuale RE 1, a far tempo

     dal giorno di martedì 17 aprile 2012 alle ore 11.00.

 

2./3./4. Omissis.”

 

Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo

27 aprile 2012 ne postula l’annullamento;

 

rilevato che all’istante non è stato intimato il reclamo, il suo credito essendo

stato saldato;

preso atto che con decreto presidenziale 30 aprile 2012 al reclamo è stato

concesso effetto sospensivo parziale;

 

 

ritenuto

 

in fatto:

 

A.   Con istanza 3 febbraio 2012 la CO 1 ha chiesto il fallimento senza preventivava esecuzione ai sensi dell’art. 190 cpv. 1 LEF di RE 1, producendo un conteggio per gli anni 2010/2011 (doc. A) così come un riconoscimento di debito sottoscritto dal convenuto il 29 agosto 2011 (doc. C) relativo ad un importo di fr. 20'972.-- che quest’ultimo si è impegnato a saldare con un primo acconto di fr. 5'000.-- entro il 31 agosto 2011 e poi con rate regolari mensili di fr. 3'080.-- dal 30 settembre 2011 fino all’estinzione del debito rispettivamente con rate regolari mensili di fr. 1'920.-- dal 30 settembre 2011 a saldo dei contributi correnti. Con l’istanza la creditrice fa valere il mancato pagamento dell’importo residuo di fr. 9'248.40.

 

                                  B.   Dopo una proroga del termine fissato al convenuto per presentare le sue osservazioni, richiesta dall’istante allo scopo di permettergli di saldare il suo debito, quest’ultima con scritto del 16 aprile 2012, ritenuto che il pagamento non era stato effettuato, ha chiesto l’emanazione della decisione di fallimento.

                                         Il convenuto non ha presentato osservazioni.

                                        

                                  C.   Con decisione 17 aprile 2012 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha pronunciato ai sensi dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF il fallimento di RE 1 a far tempo da quello stesso giorno alle ore 11.00, ritenendo che la sospensione dei pagamenti addotta dall’istante era provata dagli atti e che il convenuto neppure entro l’ultimo termine assegnatogli da quest’ultima aveva provveduto al pagamento dei premi scoperti.

 

                                  D.   Con il reclamo RE 1 asserisce di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante, producendo una ricevuta del 25 aprile 2012 relativa al versamento di fr. 9'248.40 a favore della CO 1 (doc. B) così come uno scritto di quest’ultima del 27 aprile 2012, in cui viene confermato il citato versamento (doc. C). Il reclamante sostiene poi di avere saldato non solo il credito in esame, ma di avere pure pagato i contributi correnti. In merito agli attestati di carenza di beni emessi a suo carico il convenuto spiega che gli stessi non corrispondono più al debito effettivo nei confronti dei creditori, ritenuto che da tempo sta procedendo ad un graduale rientro dei propri debiti. Dall’incarto dell’Ufficio esecuzione e fallimenti risulta infatti chiaramente come abbia nel corso degli ultimi anni fatto fronte a più della metà dei debiti legati ad attestati di carenza di beni, riducendo l’esposizione complessiva da oltre fr. 100'000.-- a meno di fr. 50'000.--. Il reclamante aggiunge che appena a disposizione delle conferme scritte in merito all’effettiva entità dei debiti e dei piani di rientro, intende produrre i relativi documenti.                   

 

 

Considerando

 

in diritto:

 

                                   1.   Secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di fallimento (art. 309 lett. b n. 7 LEF).

 

                                   2.   In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:

                                         a.   l’applicazione errata del diritto,

                                         b.   l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

 

                                   3.   La dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione (art. 190 ss. LEF) è impugnabile per il rinvio dell’art. 194 LEF all’art. 174 LEF.

 

                                   4.   Ai sensi dell’art. 326 non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova, fatte salve speciali disposizioni di legge quali l’art. 174 LEF (cfr. art. 326 cpv. 2 CPC).

                                        

                                   5.   Per l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza. L’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo (art. 174 cpv. 2 LEF):

                                         1)  il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

                                         2)  l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che

                                         3)  il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

                                     

                                         L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG,  vol. II, 2. ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna 2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

 

                                   6.   In virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere

                                         al giudice la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti. La nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione indeterminata che conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_439/2010 dell’11 novembre 2010 consid. 4 con rinvii, in SJ 2011 I pag. 175; Flavio Cometta, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 10 ad art. 190 LEF; Hansjörg Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2010, pag. 851; Ueli Huber, in Kurzkommentar SchKG, 2009, n. 8 ad art. 190 LEF). Il legislatore ha preferito la sospensione dei pagamenti all’insolvibilità poiché è percettibile esteriormente ed è pertanto più facile da constatare rispetto all’insolvibilità propriamente detta; egli ha voluto in questo modo facilitare all’istante la prova dell’insolvibilità. Per ammettere la sospensione dei pagamenti occorre che il debitore non paghi i debiti incontestati ed esigibili, che lasci moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi confronti interponendo sistematicamente opposizione, oppure che ometta di pagare anche i debiti di minima importanza. Mediante tale comportamento, il debitore dimostra di non disporre della liquidità necessaria per onorare i propri impegni. Non occorre tuttavia che il debitore interrompa tutti i suoi pagamenti, è sufficiente che il rifiuto di pagare tocchi una parte. Perfino un solo debito permette di ammettere una sospensione dei pagamenti, se il debito è importante e se il rifiuto di pagare è durevole; ciò può essere segnatamente il caso quando il debitore rifiuta di tacitare il suo principale creditore (sentenza del Tribunale federale 5A_439/2010 dell’11 novembre 2010 consid. 4 con rinvii, in SJ 2011 I pag. 175; 5P.412/1999 del 17 dicembre 1999 consid. 2b, in SJ 2000 I pag. 248; 5P.442/1993 del 15 dicembre 1993 consid. 3a, in SJ 1994 pag. 433). La sospensione dei pagamenti non deve essere soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di una situazione durevole (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_14/2011 e rif ivi; Ammonn Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs.- und Konkursrechts, 8. ed., Berna 2008, § 38 n. 12-14). Il caso di fallimento senza preventiva esecuzione rappresenta uno strumento straordinario di esecuzione. La causa materiale del fallimento ai sensi dell’art. 190 LEF consiste sempre in una particolare situazione patrimoniale o in un particolare modo di agire del debitore che lascia apparire dubbia la possibilità di tacitazione completa dei creditori o la mette in pericolo (cfr. SJZ 89 (1993) N. 24 pag. 423 e rif. ivi).

 

                                         Nel caso in esame occorre verificare se si realizza la causa materiale del fallimento prevista dall’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, ossia se vi è (stata) sospensione dei pagamenti da parte del reclamante.

                                         Orbene il primo giudice ha correttamente ritenuto, sulla base dei documenti prodotti e del mancato pagamento entro il termine fissatogli dall’istante nell’ambito della procedura in oggetto, che il reclamante aveva sospeso i pagamenti. Con il reclamo RE1ha dimostrato, producendo una ricevuta del 25 aprile 2012 relativa al versamento di fr. 9'248.40, che egli ha saldato il suo debito nei confronti dell’istante posteriormente alla dichiarazione di fallimento, ossequiando pertanto il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF. Per quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma in oggetto è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – va osservato che dall’estratto dell’Ufficio esecuzione fallimenti di Locarno al 6 giugno 2012 si evince che l’unica esecuzione pendente nei confronti del reclamante è stata pagata. Dal predetto estratto risulta tuttavia che a carico del reclamante sono stati emessi nel periodo dal 6 agosto 2004 al 7 novembre 2008 11 atti di carenza di beni per un importo complessivo di fr. 49'817.25. RE1 sostiene di avere fatto fronte nel corso degli ultimi anni a più della metà dell’importo complessivo degli attestati di carenza di beni, riducendo l’esposizione complessiva da oltre fr. 100'000.-- a meno di fr. 50'000.-- e di avere l’intenzione di produrre, non appena a disposizione, le conferme scritte dell’effettiva entità dei debiti e dei piani di rientro. A questo proposito al reclamante va ricordato che, ai sensi dell’art. 174 LEF, i motivi e i documenti che potrebbero impedire la dichiarazione di fallimento possono essere considerati solo se sono stati sollevati e prodotti entro il termine di ricorso (cfr. DTF 136 III 294 consid. 3 e rif. ivi). Nella fattispecie determinante è il fatto che dall’estratto delle esecuzioni del reclamante risultano i citati attestati di carenza di beni risalenti al periodo 2004-2008 per una somma elevata, il che porta a ritenere che il convenuto già da alcuni anni non è in grado di far fronte regolarmente ai suoi impegni - anche se si considerano i ritardi nel saldare i suoi debiti nei confronti dell’istante -, per cui le sue difficoltà di pagamento non possono essere considerate solo di natura transitoria rispettivamente non si può ritenere che si tratti di una mancanza di liquidità passeggera. Nel caso che ci occupa si può affermare che la incapacità di pagamento del reclamante appare più probabile che la sua capacità di pagamento. Ne consegue che il presupposto della solvibilità non può essere considerato reso sufficientemente verosimile.

                                         L’art. 174 cpv. 2 LEF non può pertanto essere applicato, per cui il fallimento di RE1, non può essere annullato.  

 

                                   7.   Il reclamo va respinto.

                                         Essendo stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento deve essere nuovamente pronunciato.

                                         La tassa di giustizia è posta a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato per osservazioni.

 

Per questi motivi,

 

richiamato l’art. 174 LEF

 

pronuncia:

1.    Il reclamo è respinto.

 

Di conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, titolare della ditta individuale RE 1, __________, a far tempo da

 

mercoledì 13 giugno 2012 alle ore 10.00.

                                        

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 100.-- è posta a carico di RE 1.

 

                                  3.   Notificazione a:

 

- ;

- __________;

- __________;

- __________;

- __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                          La segretaria

 

 

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).