Incarto n.
14.2012.61

Lugano

4 maggio 2012

FP/ec/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

 

segretario:

Cassina, vicecancelliere

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di fallimento promossa con istanza 6 dicembre 2011 da

 

 

RE 1

rappresentata dalla RA 1

 

 

contro

 

 

 

CO 1

patrocinata dall’PA 1

 

 

 

 

 

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con decisione 16 aprile 2012 (SO.2011.5383) ha così statuito:

 

“1.   E’ pronunciato il fallimento di RE 1, Lugano, a far tempo da martedì, 17 aprile 2012 alle ore 10.00.  

 

2./3./4. omissis”.

 

Sentenza impugnata dalla convenuta, che con reclamo del 27 aprile 2012 ne postula  l’annullamento, previa concessione dell’effetto sospensivo, protestate spese e ripetibili;

 

esaminati gli atti,

 

 

ritenuto

 

in fatto:

 

                                          che nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1, per il mancato pagamento di fr. 11'850.55 oltre interessi e spese;

 

                                         che con decisione del 16 aprile 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 - premesso che nessuna della parti è comparsa all’udienza di discussione del 14 marzo 2012 - ha pronunciato il fallimento di RE 1 a far tempo da martedì 17 aprile 2012, ore 10:00;

 

                                         che con reclamo del 27 aprile 2012 RE 1 – rilevato di avere appreso della decisione di fallimento in data 19 aprile 2012 tramite l’Ufficio fallimenti di Lugano (doc. B annesso al reclamo) e di non riuscire a capacitarsi per non avere recepito la convocazione all’udienza di discussione, ritenuta comunque la tempestività del rimedio, il termine per ricorrere avendo iniziato a decorrere il 20 aprile 2012 per venire a scadere il 30 aprile successivo - chiede l’annullamento della decisione impugnata, asserendo anzitutto che tra le parti è sorta una pretesa creditoria a seguito della mancata tacitazione di alcuni versamenti LPP da parte sua, che ha portato l’istante a procedere in via esecutiva nei suoi confronti;

 

                                         che, prosegue l’insorgente, l’estinzione di siffatta obbligazione è auspicata giungere nei prossimi giorni a fronte delle entrate sulle quali essa conta di potere disporre al più presto possibile;

 

                                         che le difficoltà sono nate, sempre secondo la reclamante, a dipendenza di una commessa già perfezionata a favore del governo del __________, ma non ancora incassata, di fr. 300'000.-, il che ha generato problemi di liquidità e la conseguente mancata possibilità di adempiere alle proprie pendenze (doc. C annesso al reclamo);

 

                                         che, richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF, la reclamante, nella consapevolezza di essere in ritardo nei suoi pagamenti, ritiene che tale mora potrà essere superata quanto prima solo se avrà la possibilità di ottenere una dilazione di 30 giorni per incassare a sua volta quanto dovutole dai propri debitori, in particolare dal governo del __________; (doc. C);

 

                                         che con la prospettata entrata di fr. 300'000.- , asserisce l’insorgente, potranno essere quindi tacitate sia le spettanze della parte istante, sia quelle della M__________ che nel frattempo è scesa da fr. 47'574 a fr 42'574.-, sia quelle della RA 1 di fr. 2'525.35 e sia quelle dei servizi cantonali per complessivi fr. 8'127.90, per cui risultano soddisfatti i presupposti previsti dall’art. 174 LEF per quanto riguarda il requisito della solvibilità della fallita;

 

                                         che, assevera dipoi la reclamante, dall’estratto delle esecuzioni del 26 aprile 2012 (doc. D annesso al reclamo) risultano  pendenti, oltre all’esecuzione che ha portato all’impugnata decisione, procedure per complessivi fr. 83'226.20, contro alcune delle quali essa ha però sollevato opposizione totale, per tacere che una di queste - segnatamente quella promossa da M__________ - è al beneficio di una dilazione di pagamento;

 

                                         che il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

 

considerando

 

in diritto:

 

 

                                         che secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF nella versione in vigore dal 1. gennaio 2011, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10 giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il 1. gennaio 2011;

 

                                         che, sempre stando all’art. 174 cvp. 1 LEF, le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di fallimento;

 

                                         che la reclamante non si avvale però di nessuna circostanza verificatasi prima della decisione impugnata suscettibile di invalidare la pronuncia del fallimento, segnatamente essa non pretende di avere saldato l’importo posto in esecuzione, compresi interessi e spese esecutive, anteriormente alla dichiarazione di fallimento;

 

                                         che, a ben vedere, essa ammette finanche di trovarsi in mora nei confronti della procedente, limitandosi per finire solo ad affermare di non riuscire a capacitarsi per non avere recepito la convocazione all’udienza di discussione, senza però pretendere di non essere stata citata correttamente, segnatamente senza spendere una sola parola sul fatto che la raccomandata contenente la citazione per il contradditorio, indirizzata al recapito sociale di Via __________, __________, all’attenzione dell’amministratore unico __________ G__________, sia ritornata alla Pretura del Distretto di Lugano, siccome non ritirata (sulle cui conseguenze, cfr. l’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC);

 

                                         che, del resto, l’insorgente non chiede l’annullamento della decisione impugnata per non avere potuto presenziare all’udienza di discussione a causa della mancata corretta notificazione della relativa ordinanza di citazione;

 

                                         che, secondo l’art. 174 cpv. 2 LEF, l’autorità giudiziaria superiore può nondimeno annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova con mezzo di documenti che nel frattempo: 1) il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto, 2) l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che 3) il creditore ha ritirato la domanda di fallimento;

 

                                         che in questo senso l’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici in senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”) solo se risultano adempiuti i presupposti elencati alla citata norma, ovvero all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF;

 

                                         che i nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente fare valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità (v. tra l’altro CEF, decisione del 22 marzo 2012, inc. 14.2012.19, consid. 2.a);

 

                                         che, nella fattispecie, la reclamante non ha però soddisfatto nessuna delle condizioni (imperative) previste dall’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF, segnatamente non ha dimostrato con documenti alla mano - nel termine di dieci giorni per ricorrere venuto a scadenza, per stessa ammissione della fallita (v. reclamo, pag. 2, sub in ordine), il 30 aprile 2012 - né di avere saldato l’importo  posto esecuzione, oltre agli interessi e alle spese esecutive, né di averlo depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione della creditrice, né l’avvenuto ritiro dell’istanza di fallimento da parte della procedente;

 

                                         che, anzi, la reclamante conferma la sua attuale impossibilità a fare fronte alla pretesa avversaria come pure ai rimanenti suoi debiti, tanto da proporre una dilazione di trenta giorni per superare la mora, periodo entro il quale dovrebbe finalmente percepire quanto dovutole dai suoi debitori, in particolare dal governo del __________, nei confronti del quale essa pretende di vantare un credito di fr. 300'000.-, somma che le consentirebbe di appianare i suoi debiti (cfr. reclamo, ad 2);

 

                                         che non risultando soddisfatto nessuno dei presupposti di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF, non vi è ragione di vagliare se con il proprio reclamo l’insorgente abbia nel contempo reso verosimile l’ulteriore condizione esatta dall’art. 174 cpv. 2 LEF, ovvero la prova della propria solvibilità, la quale - in ogni modo- appare tutt’altro che acquisita alla luce di un allegato ricorsuale fondato su mere asserzioni sprovviste di concreti riscontri probatori e, in particolare, dell’estratto delle esecuzioni (cfr. doc. D annesso al reclamo);

 

                                         che ne discende pertanto la reiezione del reclamo proposto invero senza forza argomentativa;

 

                                         che gli oneri relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ovvero sono posti a carico della massa fallimentare (art. 48, 61 cpv. 1 e 106 cpv. 1CPC);

 

                                         che con la presente decisione la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo al reclamo è divenuta priva di oggetto;

 

 

per questi motivi,

 

richiamati gli art.174 LEF, 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC,

 

 

pronuncia:

 

 

                                   1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 150.- è posta a carico della massa fallimentare;

                                   3.   Notificazione a:

 

 

-

-

 

- Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello;

- Ufficio di esecuzione di Lugano, Lugano;

- Ufficio Cantonale del Registro di commercio, Lugano.

 

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             Il segretario:

 

 

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).