Incarto n.
14.2012.6

Lugano

24 febbraio 2012

B/fp/lw

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimenti promossa con istanza 5 aprile 2011 da

 

 

CO 1

patrocinata dall’avv. PA 2

 

 

contro

 

 

RE 1

patrocinato dall’ PA 1

 

 

 

 

 

 

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 23/25 marzo 2011 dell’Ufficio esecuzione di Lugano;

 

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza 2 gennaio 2012 (SO.2011.1375) ha così deciso:

 

“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato

     precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.

 

 2. La tassa di giustizia in fr. 350.--, da anticipare dalla parte istante, è posta

    a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 1'500.--

    a titolo di ripetibili.”

 

Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo 4 gennaio 2012 postula la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;

 

lette le osservazioni 25 gennaio 2012 di controparte;

 

preso atto che con decreto presidenziale 4/5 gennaio 2012 al reclamo è stato concesso effetto sospensivo;

 

ritenuto

 

In fatto:

 

A.  Con PE n. __________ del 23/25 marzo 2011 dell’Ufficio esecuzione di Lugano CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 140'554.-- oltre interessi al 5% dal 31 ottobre 2007, indicando quale titolo di credito: “Riconoscimento di debito 17.08.07”.

Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano.

 

B.      L’istante fonda la sua pretesa su un documento sottoscritto a __________ il 17 agosto 2007 da RE 1 del seguente tenore (doc. A):

 

“Frau CO 1, casa norma, __________, ubergibt heute den 17.8.2007 ein Kouvert mit Diamanten (73 ct) zum schleifen und verkaufen an Herrn RE 1, __________, __________. Im weiteren bezahlt Frau CO 1 heute den 17.08.2007 Herrn RE 1 12'000 Euro (zwölftausend) für die Kosten und Spesen. Herr RE 1 verpflichtet sich, an Frau CO 1 die Summe von 109'500 Euro (Erlös Verkauf von Diamanten) (in Worten hundertneuntausendfünfhundert) bis spätestens am 31.10.2007 zu bezahlen.

Einverstanden und Erhalten:

 

Ort, Datum __________ 17.8.2007

 

(firmato)

                                  RE 1”

 

                                                                  

 

                                  Con l’esecuzione in esame l’istante chiede il pagamento di fr. 140'554.- corrispondenti alla somma di Euro 109'500.- (cambio valuta 22 marzo 2011).

 

C.    All’udienza di contraddittorio l’istante si è riconfermata nella propria pretesa, mentre il convenuto vi si è opposto, sostenendo che il doc. A non costituisce valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF e che egli ha adempiuto tutti i suoi obblighi nei confronti dell’istante. L’escusso ha asserito che il documento da lui sottoscritto il 17 agosto 2007 rappresenta la prova di un incarico affidatogli dall’istante consistente nel taglio e nella successiva vendita di diamanti grezzi. Egli avrebbe poi dovuto consegnare all’istante il ricavato dell’operazione, per cui il riferimento all’importo di Euro 109'500.- era puramente indicativo e stimato in base alle condizioni di mercato esistenti nell’agosto 2007, per cui non poteva essere stabilito a priori. Nell’ambito del contratto concluso con il doc. A il prezzo rappresentava pertanto una variabile soggetta alle citate possibilità di oscillazione, per cui per i motivi esposti non si è impegnato a restituire all’istante Euro 109'500.-, bensì solo il ricavato della vendita dei diamanti. Secondo il convenuto il doc. A non può quindi costituire alcun riconoscimento di debito, riferendosi ad una obbligazione non determinabile oggettivamente e la cui ampiezza era soggetta a possibilità di modifiche. L’escusso ha poi sostenuto che l’accostamento della locuzione “Erlös Verkauf von Diamanten” alla stima numerica del prezzo – comunque variabile – rende la dichiarazione contenuta nel doc. A perlomeno equivoca, discutibile e soggetta ad interpretazione. Considerate le oscillazioni di mercato, i diamanti sono poi stati venduti per USD 23'000.--, il quale importo, unitamente a Euro 1'400.-- è stato consegnato a __________ S__________, di __________, che aveva assistito l’istante quando era stato redatto il doc. A. Il convenuto ha poi rilevato che __________ S__________ ha firmato il 17 agosto 2007 in calce ad una copia del doc. A una ricevuta per USD 23'000.-- e Euro 1'400.-- (doc. 1), la quale è rimasta in suo possesso. Successivamente __________ S__________ ha versato CHF 26'151.-- all’istante, come risulta dalla lettera del 23 agosto 2011 dell’avv. __________ e dal relativo allegato oltre a Euro 1'400.-- corrispondenti a fr. 2'338.78 (doc. 2). Il convenuto ha pertanto ribadito di avere adempiuto tutti i suoi obblighi nei confronti dell’istante, avendole versato in totale fr. 28'489.78. Egli ha infine contestato il tasso di cambio Euro/Franchi applicato dalla procedente in quanto dal mese di marzo 2011 l’Euro ha subito una notevole svalutazione nei confronti del Franco svizzero. Trattandosi di una diminuzione consistente, avvenuta in un contesto eccezionale in cui la Svizzera si è trovata al centro di una tempesta valutaria, questa situazione  non può essere messa a carico del convenuto, soprattutto per il fatto che l’istante ha accettato che le venisse versato il ricavo della vendita in una valuta estera, assumendosi quindi il rischio della fluttuazione valutaria. Tenuto conto dell’eccezionalità della situazione, non è pertanto corretto applicare il tasso di cambio del marzo 2011, dovendosi applicare quello attuale.

Replicando l’istante ha contestato tutte le allegazioni di controparte sostenendo che le censure sollevate vanno, se del caso, esaminate in sede di merito.

Con la duplica il convenuto ha in sostanza ribadito la propria tesi.  

 

                            D.  Con sentenza 2 gennaio 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza ritenendo la tesi dell’istante più plausibile di quella del convenuto. Secondo il primo giudice l’escusso si è impegnato nei confronti dell’istante a far tagliare e a vendere una precisa quantità di diamanti (ct. 73) e a pagare una somma ben determinata (Euro 109'500.00) entro una data ben precisa (al più tardi entro il 31.10.2007), quale provento della vendita, il che significa che l’escusso ha valutato in tale importo il provento conseguibile dalla vendita delle pietre e per tale motivo si è impegnato a consegnare una somma ben precisa. Il doc. A, ha rilevato il primo giudice, non contiene alcuna riserva in merito alle eventuali fluttuazioni del valore delle pietre sul mercato, riserva che avrebbe potuto essere menzionata se tale fosse stata la volontà delle parti. Secondo il Pretore, se poi la valutazione operata dal convenuto si è rivelata eccessiva in quanto il provento della vendita è stato di soli USD 23'000.--, come da lui sostenuto, tale circostanza non infirma automaticamente la validità del riconoscimento di debito sottoscritto dall’escusso. In prima sede è stato osservato che dal doc. 3 prodotto dal convenuto emerge che quest’ultimo è console onorario della Repubblica centrale africana che notoriamente è una della maggiori produttrici di diamanti, per cui l’andamento del mercato diamantifero non gli è sconosciuto. Di conseguenza l’escusso non si sarebbe improvvidamente vincolato a una somma di denaro ben precisa. Il Pretore ha quindi rinviato l’escusso alla procedura di merito per far accertare che la volontà delle parti, e la sua in particolare, non era quella di pagare la somma determinata menzionata nel doc. A, ma bensì il provento realmente conseguito con la vendita, non stabilito a priori. In prima sede è poi stato ritenuto che il doc. 1, prodotto dal convenuto, nulla aggiunge alla fattispecie, atteso che la scritta apposta in calce al medesimo, ossia “heute, 3.11.07, in Lugano USD 23'000.00 (dreinundzwanzigtausend) und Euro 1'400.00 (tausendvierhundert) in cash erhalten” (firma illeggibile) non fornisce alcuna indicazione in merito alla persona che avrebbe ricevuto i citati importi e nemmeno in merito a chi li avrebbe versati e a quale titolo. Infine è stata respinta la censura relativa al tasso di cambio, ritenuto che per costante giurisprudenza va adottato il tasso di cambio in vigore al momento in cui viene promossa l’esecuzione.

                                                 

                             E. Con il reclamo il convenuto sostiene che il Pretore erra quando ritiene che la tesi dell’istante sarebbe più plausibile della sua; infatti la procedente nell’istanza ha asserito che il doc. A rappresenta un riconoscimento di debito, per poi, nell’ambito dell’udienza di discussione, limitarsi a contestare in modo generico e non sostanziato le sue argomentazioni e rinviarlo alla procedura ordinaria. Secondo il reclamante, per giurisprudenza, le contestazioni non possono essere generiche, per cui ne consegue che le sue asserzioni in relazione all’incarico di tagliare e di vendere i diamanti, di consegnare all’istante il provento della vendita, il quale era soggetto a variazioni, al fatto che la vendita era stata effettuata per USD 23'000.-- e che il ricavato era stato accettato dall’istante e dal suo rappresentante __________ S__________, il quale aveva consegnato alla procedente l’importo di USD 23'000.--  unitamente a Euro 1'400.--, complessivamente fr. 28'489.78, non sono state contestate dalla procedente. L’insorgente rileva poi che il Pretore ha accertato in modo manifestamente errato i fatti e ha applicato in modo non corretto il diritto, nel senso che d’ufficio ed in modo comunque errato ha considerato situazioni non provate. L’indicazione “Erlös Verkauf von Diamanten” apposta accanto alla somma di Euro 109'500.-- indica infatti la variabilità dell’importo, visto che il prezzo esatto sarebbe dipeso sia dal risultato della lavorazione, sia dalle condizioni di mercato esistenti al momento della vendita. Ne consegue che il doc. A non si riferisce ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Secondo l’insorgente il testo del documento è comunque perlomeno equivoco, discutibile e soggetto a interpretazione. D’altro canto proprio per la sua conoscenza del mercato dei diamanti, non si sarebbe assolutamente impegnato a restituire a priori una somma di denaro ben precisa, dipendendo il prezzo infatti dalla lavorazione e dalle condizioni di un mercato fluttuante. La specificazione “Erlös Verkauf von Diamanten” costituisce una relativizzazione della somma di denaro espressa e sta ad indicare come egli volesse impegnarsi unicamente a restituire l’importo ricavato della vendita. L’avvenuto versamento del provento all’istante emerge dal doc. 1, in cui __________ S__________ ha sottoscritto di avere ricevuto USD 23'000.00 e Euro 1'400.-- e dal doc. 2 in cui l’avvocato di __________ S__________ conferma, allegando una ricevuta recante il medesimo importo, l’avvenuto versamento. D’altro canto, rileva il reclamante, l’istante non ne ha assolutamente contestato la ricezione. L’insorgente chiede infine l’applicazione del cambio attuale Euro/Franchi, l’eccezionalità della situazione valutaria internazionale giustificando un cambiamento di giurisprudenza.                  

                                 

                                F. Delle osservazioni di controparte si dirà, se del caso, in seguito.

 

 

Considerato

 

In diritto

 

 

                                  1.   Secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante

                                     reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza.

Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).

 

                               2.   In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere

                                                            censurati:

a.  l’applicazione errata del diritto,

b.  l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

                                 

                                   3.   In virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

 

4.   La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti).

 

5.   Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all’udienza di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute (CEF 30 giugno 1972 in re F., Rep 1972 p. 344 cons. 6; CEF 8 aprile 1974 in re D.V., Rep 1975 p. 101), se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità tra il creditore, il debitore ed il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (cfr. Cometta, op. cit., p. 331; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2. ed., Basilea 2010, n. 50 ad art. 84; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art. 84; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 112 ad c).

 

6.   La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro; essa deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3; anche DTF 132 III 480 consid. 4 p. 461).

 

                                  Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente l’indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit., in Rep 1989 p. 330).

                                 

                                  L’ammontare della pretesa deve risultare determinato nel riconoscimento di debito oppure in un altro documento al quale il riconoscimento di debito rinvia. Nel caso in cui l’importo non risultasse dal riconoscimento di debito, ma dagli altri documenti, la sua determinazione deve poter essere effettuata in modo semplice (Staehelin, op. cit., n. 25 ad art. 82 LEF). 

 

                                  Orbene, dall’esame del doc. A emerge che l’istante ha consegnato al convenuto dei diamanti da tagliare (73 carati) e da vendere, versandogli contemporaneamente un importo di Euro 12'000.-- per costi e spese e che RE 1 si è obbligato a pagare a CO 1 la somma di Euro 109'500.--, entro e non oltre il 31 ottobre 2007. Con l’assunzione di questo obbligo il convenuto si è impegnato a versare all’istante un importo determinato. In questo contesto l’aggiunta “Erlös Verkauf von Diamanten” non può rappresentare la relativizzazione dell’obbligo assunto di versare alla procedente Euro 109'500.-- quale ricavato dalla vendita dei diamanti e non può essere interpretata quale indicazione della variabilità dell’importo, atteso che si tratta di una somma ben precisa e non di una stima numerica del prezzo. La citata aggiunta non può essere che l’indicazione del motivo dell’assunzione dell’obbligo di pagamento. Va poi ritenuto che di fronte al versamento da parte dell’istante al convenuto di un importo pure determinato e piuttosto elevato di Euro 12'000.-- per costi e spese, al breve periodo stabilito per la vendita dei diamanti (2 mesi e mezzo), alle conoscenze del mercato da parte dell’insorgente, console della Repubblica Centro Africana, importante produttrice di diamanti, e al fatto che l’importo è stato fissato senza alcuna riserva di modifica, non appare convincente la tesi del convenuto che sostiene si trattava di un prezzo variabile sottoposto alle oscillazioni del mercato. Le precedenti considerazioni portano a concludere che la dichiarazione di volontà contenuta nel doc. A è chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione, per cui il citato documento, in via di principio, costituisce un valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per l’importo ivi indicato di Euro 109'500.-.

 

                                 7. Per quel che concerne la censura relativa al cambio Euro/Franchi fatta valere dal reclamante va osservato quanto segue. Per l’art. 67 cpv. 1 cifra 3 LEF la domanda d’esecuzione deve essere presentata per iscritto o verbalmente all’ufficio d’esecuzione. Essa deve enunciare l’ammontare del credito, in valuta legale svizzera. Il cambio deve essere fatto al corso dell’offerta della valuta legale svizzera del giorno della domanda di esecuzione. Il cambio in valuta legale svizzera di un credito stipulato in valuta estera è una regola di ordine pubblico ed è un’esigenza della pratica. Imponendo questa conversione, il legislatore non ha inteso modificare il rapporto di diritto che lega le parti e novare in un debito in franchi svizzeri quanto gli interessati hanno liberamente fissato in valuta estera (cfr. DTF 135 III 88 consid. 4.1, con rinvio a DTF 134 III 151 consid. 2.3 e rif. ivi). L’art. 84 CO regola l’adempimento dell’obbligazione da parte del debitore e non l’esecuzione forzata in Svizzera. Dovuta è sempre la valuta estera stipulata contrattualmente, per cui  il debitore in principio può promuovere un’azione per ripetizione dell’indebito giusta l’art. 86 LEF, nel caso egli in seguito a oscillazioni valutarie ha pagato di più, rispettivamente il creditore può far valere una pretesa supplementare con una nuova esecuzione, nel caso in cui la valuta straniera fino alla conclusione della procedura esecutiva sia salita (cfr. DTF 134 III 151 consid. 2.3). È pure necessaria una decisione del giudice, per esempio nel caso in cui l’escusso abbia pagato una somma fissata in valuta straniera direttamente al creditore; in applicazione dell’art. 85 LEF egli deve, in tale caso, chiedere l’annullamento dell’esecuzione (cfr. DTF 112 III 86 consid. 2). La censura va quindi respinta.

 

                                 8. Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 cons. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413 cons. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82; Stücheli, op. cit. p. 350 con rif.; Staehelin, op. cit., n. 87 s. ad art. 82 LEF).

                               

                                  Il reclamante sostiene di avere versato, quale ricavato dalla vendita dei diamanti, USD 23'000.--, ossia fr. 26'151.--, unitamente a Euro 1'400.-- all’istante, rilevando che quest’ultima non ha contestato l’asserito versamento, essendosi limitata a respingere in generale le sue argomentazioni. Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto, l’asserito pagamento del suo debito nei confronti dell’istante non può essere dedotto dalla contestazione solo generale delle sue allegazioni da parte dell’istante. È infatti compito dell’escusso rendere verosimile l’avvenuto pagamento del suo debito sulla base di riscontri oggettivi ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF. Nel caso di specie il reclamante ha prodotto una copia del doc. A, in cui in calce è apposta l’indicazione “Heute, 03.11.07, in Lugano USD 23'000 (dreiundzwanzigtausend) und Euro 1'400.-- (tausendvierhundert) in cash erhalten (firma illeggibile)” (doc. 1). Come ritenuto in prima sede, va dapprima rilevato che non è dato sapere chi ha firmato la predetta ricevuta relativa a USD 23'000.-- e Euro 1'400.--. Secondo le allegazioni dell’insorgente, Philipp Spahr avrebbe assistito l’istante nell’ambito della vendita dei diamanti e avrebbe sottoscritto la citata ricevuta. Che quest’ultimo sia stato autorizzato dalla procedente a rappresentarla e a ricevere i citati importi non risulta dagli atti e non è stato ammesso dall’istante. Lo scritto del 23 agosto 2011 dell’avv. __________ all’avv. __________ (doc. 2), in cui l’avv. __________ ha dichiarato che il suo cliente __________ S__________ l’ha invitato a confermare per conto del cliente dell’avv. __________, RE 1, che quest’ultimo, nell’ambito della compravendita di diamanti, ha consegnato all’istante USD 23'000.--, non può chiaramente sostituire la mancante dichiarazione di quest’ultima di avere ricevuto il predetto importo, trattandosi della dichiarazione del rappresentante legale di __________ S__________ e non del rappresentante legale dell’istante. Questo scritto doc. 2 risulta poi essere in contraddizione con la lettera di RE 1 del 29 gennaio 2011 all’avv. __________ (doc. 3), in cui il convenuto afferma che egli stesso ha consegnato gli importi di USD 23'000.-- e Euro 14'000.-- il 3 novembre 2007 a __________ S__________. RE 1 ha pertanto consegnato gli importi in oggetto direttamente all’istante oppure a __________ S__________ ? Il rinvio dell’avv. __________ al documento allegato al suo scritto, relativo al cambio di USD 23'000.-- in fr. 26'151.-- effettuato presso la City Change di __________, nonostante indichi quale cliente “CO 1 /Diamanten Geschäft”, l’indirizzo di quest’ultima e il numero di una carta d’identità, non rappresenta una ricevuta confermante il ricevimento da parte dell’istante della predetta somma, ma solo un documento relativo all’avvenuto cambio da USD in Franchi Svizzeri. Che da questo documento sia deducibile che la procedente medesima ha cambiato l’importo di USD 23'000.-- in fr. 26'151.--, non è stato sostenuto dal convenuto. Anzi, quest’ultimo ha asserito nel suo reclamo di avere affermato all’udienza di discussione che “successivamente il sig. Spahr ha versato CHF 26'151.-- all’istante)” (cfr. reclamo pag. 5 paragrafo 5), da cui discende che il cambio di USD 23'000.-- in Franchi Svizzeri verosimilmente non è stato effettuato dall’istante presso la City Change di __________, per cui il predetto documento non può essere considerato un sufficiente indizio atto a rendere verosimile che l’istante è entrata in possesso dell’importo ivi indicato. Le precedenti considerazioni portano a concludere che il reclamante non ha fornito i necessari riscontri oggettivi atti a rendere verosimile l’avvenuto suo versamento all’istante dell’importo di fr. 28'489.78. Ne consegue che il Pretore, accogliendo l’istanza, non è incorso nell’accertamento manifestamente non corretto dei fatti e non ha applicato in modo errato il diritto.

 

                              9.    Il reclamo va quindi respinto.

                                  Tassa di giustizia, spese processuali e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF; 106 cpv. 1 CPC).

 

 

Per i quali motivi,

 

richiamati l’art. 82 LEF

 

 

pronuncia:

 

1.     Il reclamo è respinto.

 

2.     La tassa di giustizia e le spese processuali di fr. 800.--, già anticipate dal reclamante, restano a carico di RE 1, il quale rifonderà a CO 1 fr. 1'000.- per ripetibili.

 

3.     Notificazione:

- __________

- __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                La segretaria

 

 

 

 

 

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 140'554.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).