Incarto n.
14.2012.74

Lugano

28 giugno 2012

FP/b/mc

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Epiney-Colombo

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 16 marzo 2012 presentata da

 

 

 

 

 

contro

 

 

 

CO 1,

 

 

 

 

 

 

tendente ad ottenere il rigetto (provvisorio) dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti __________, intimato in data 13 marzo per il pagamento di fr. 2'419.20 oltre interessi e spese;

 

istanza accolta dal Giudice di pace __________ con decisione dell’8 maggio 2012 (inc. n. 0088-2012s);

 

sentenza impugnata dal convenuto con reclamo del 21 maggio 2012;

 

richiamato il decreto 22 maggio 2012, con il quale il presidente di questa Camera ha concesso effetto sospensivo al reclamo;

 

esaminati gli atti,

 

 

 

ritenuto

 

in fatto:

 

 

                                         che con precetto esecutivo n. __________ dell’8/13.2.2012 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti __________, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso dell’importo di fr. 2'419.20 oltre interessi e spese, indicando quale titolo del credito “Fatture scoperte per trasporti/22838-22836”;

 

                                         che interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 16 marzo 2012 la procedente ne ha chiesto il rigetto (provvisorio) alla Giudicatura di pace __________, allegando il verbale di udienza 29 febbraio 2012 (svoltasi davanti il supplente Giudice di pace __________ relativo alla causa promossa dallo stesso convenuto nei suoi confronti), nel corso della quale le parti si erano proposte di transigere il relativo contenzioso – riservata la definitiva accettazione della transazione da parte di RE 1 entro il 1°marzo 2012 - riconoscendo CO 1 la validità della fattura per lavori di carpenteria emessa da RE 1 per un valore di fr. 11’400.- e quest’ultimo la validità della fattura per lavori di riparazione delle automobili emessa da CO 1 per un valore di          fr. 2'797.20, il tutto seguito dall’impegno della debitrice (Carrozzeria __________) a versare la somma di fr. 802.80 e dall’impegno del creditore (RE 1) ad annullare il precetto esecutivo n. 275222 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti __________ del 12.12.2011 (doc. E);

 

                                         che nell’istanza la procedente ha asserito che il giorno 15 aprile 2010 il convenuto le ha commissionato il trasporto di un muletto (sollevatore), che il giorno 7 maggio 2010 lo stesso convenuto le ha anche commissionato il trasporto della sua Mini Morris verde (incarichi che essa ha eseguito), per poi commissionarle in un secondo tempo il preventivo per un restauro di auto d’epoca;

 

                                         che chiamato a esprimersi, con osservazioni del 6 aprile 2012 il convenuto si è opposto all’istanza, asserendo anzitutto che il verbale di udienza annesso all’istanza non giova alla controparte, dato che esso riferisce solo di una proposta transattiva che non è però stata da lui accettata, prova ne è che con decisione del 5 marzo 2012 (inc. n. 04s/12) il supplente Giudice di pace __________ ha respinto in via provvisoria, segnatamente per fr. 3'600.-, l’opposizione sollevata dalla ditta CO 1 al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti __________ (doc. 1);

 

                                         che il convenuto, esclusa quindi sia la presenza di un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF, sia anche di un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF, mancando agli atti titoli del genere, ha in ogni modo contestato di avere commissionato all’istante i lavori oggetto delle fatture prodotte, a loro volta oggetto della presente procedura esecutiva, contestando altresì la sua responsabilità per tali fatture, come pure l’esecuzione delle prestazioni da parte dell’istante e gli importi e i prezzi indicati, l’escutente non avendo del resto fornito alcuna prova al riguardo, ritenuto che egli non ha in ogni modo mai riconosciuto l’importo preteso dalla procedente, nemmeno in occasione dell’udienza del 29 febbraio 2012;

 

                                         che con decisione dell’8 maggio 2012 - premesso che nel corso dell’udienza del 29 febbraio 2012 le parti avevano riconosciuto lavori reciproci, ossia fr. 2'797.20 quale importo per prestazioni fornite dalla Carrozzeria CO 1 a RE 1 e            fr. 3'600.- quale importo rimanente per prestazioni fornite da RE 1 alla carrozzeria CO 1 (ancorché quest’ultima constatazione non risulta dal citato verbale) - il Giudice di pace __________ ha accolto l’istanza;

 

                                         che egli, in estrema sintesi, interpretando il citato verbale, è giunto alla conclusione che le parti hanno vicendevolmente eseguito dei lavori, che la lite citata nel verbale conglobava tutte le relazioni, che il convenuto è stato completamente soddisfatto dalla decisione emessa il 5 marzo 2012 dalla Giudicatura di pace __________ (doc. 1), che il legale del convenuto, in occasione della citata udienza, ha comunque riconosciuto lavori per fr. 2'797.20, che quest’ultimo importo o parte di esso dovrebbe essere corrisposto all’istante e che nello stesso contesto è considerata l’altra istanza parallela, che è respinta in quanto il tutto viene deciso nella presente istanza;

 

                                         che contro tale sentenza RE 1 è insorto con reclamo del 21 maggio 2012, chiedendo la reiezione dell’istanza per mancanza di un titolo di rigetto definitivo, rispettivamente provvisorio dell’opposizione;

 

                                         che chiamata a esprimersi, la procedente non ha presentato osservazioni al reclamo,

 

considerando

 

in diritto:

 

                                         che secondo l‘art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

 

                                         che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b. n. 3 CPC);

 

                                         che con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti,

 

                                         che secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;

 

                                         che sono parificate alle decisioni giudiziarie, tra l’altro, le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali;

 

                                         che, nella fattispecie, il verbale di udienza del 29 febbraio 2012 relativo alla causa allora promossa dal qui reclamante contro la qui istante presso la Giudicatura di pace __________ (doc. E), pur contenendo i tipici elementi della transazione giudiziale, non costituisce tuttavia ancora titolo esecutivo ex art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF, dato che – come per finire riconosciuto dallo stesso giudice di prime cure - essa non è stata condivisa/confermata da RE 1 entro il termine assegnato, nella misura in cui veniva proposta una liquidazione, a carico della Carrozzeria CO 1, di fr. 802.80 a definizione della lite, tanto che la stessa causa è poi sfociata nella decisione del Giudice di pace __________, con la quale questi ha rigettato in via provvisoria l’opposizione sollevata dalla ditta CO 1 al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF __________;

 

                                         che con la mancata accettazione da parte del qui reclamante della proposta di liquidazione di ogni reciproca pretesa mediante il versamento a suo favore di fr. 802.80 (circostanza appurata, come visto, dal Giudice di pace e del resto rimasta incontestata davanti a questa Camera) ogni disquisizione (come avvenuto nei considerandi dell’impugnato giudizio) sul senso attribuibile alle affermazioni delle parti in relazione al riconoscimento delle reciproche fatture (di fr. 11'400.-, rispettivamente di fr. 2'797.20) perde il suo valore non soltanto nel contesto della questione a sapere se il verbale del 29 febbraio 2012 equivale a una decisione esecutiva ex art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF, ma anche nel contesto dell’ipotizzabile alternativa che ne potrebbe seguire, ovvero della questione a sapere se le reciproche concessioni allora fatte dalle parti, segnatamente quelle del legale del qui reclamante (non presente all’udienza) nel riconoscere lavori della controparte per fr. 2'797.20, costituiscono per lo meno riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF;

 

                                         che, infatti, come correttamente rilevato dal reclamante, la mancata accettazione della proposta contenuta nel verbale del 29 febbraio 2012, corroborata dalla decisione di rigetto dell’opposizione di cui al doc. 1, ha comportato il decadimento della medesima e, quindi, l’inutizzabilità delle affermazioni allora proferite dalle parti, circostanza alla quale non possono con ogni evidenza supplire le fatture annesse all’istanza (doc. B e C), che – in assenza di un loro esplicito riconoscimento da parte del debitore – non costituscono titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 cpv.1 LEF;

 

 

                                         che, ad ogni modo, ci si può pure seriamente interrogare se vi è veramente identità tra l’importo di fr. 2'797.20 di cui al verbale del 29 febbraio 2012 e la somma di fr. 2'419.20 di cui al precetto esecutivo, ove si consideri anche la differenza del tipo di prestazione riferita ai singoli importi (riparazione auto secondo quanto risulta dal verbale del 29 febbraio 2012 e trasporto di un muletto/sollevatore secondo quanto indicato dall’escutente nell’istanza di rigetto dell’opposizione);

 

                                         che dato quanto precede la questione può per finire essere lasciata indecisa;

 

                                         che ne discende pertanto l’accoglimento del reclamo;

 

                                         che gli oneri processuali di entrambe le sedi seguono la soccombenza della procedente (art. 48, 61 cpv. 1 e 106 cpv. 1 CPC);

 

 

per questi motivi,

 

richiamati gli art. 80 e 82 LEF e 106 cpv. 1 CPC,

 

 

pronuncia:

 

                                    I.   Il reclamo è accolto. Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

 

                                         “1. L’istanza è respinta.

 

                                          2.  La tassa di giustizia di fr. 200.-, anticipata dalla parte istante, è posta a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla parte convenuta fr. 200.- a titolo di ripetibili.”

 

                                   II.   La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 320.-, anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà a RE 1 fr. 300.- a titolo di ripetibili.

 

                                  III.   Notificazione a:

 

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-

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace __________

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 2'419,20, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

 

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).