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Incarto n. |
Lugano CJ/fp/fb |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini |
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segretario: |
Jaques |
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimenti (inc. __________) promossa con istanza 27 gennaio 2012 da
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CO 1 I-
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contro |
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RE 1
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tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione __________ notificato il 3 ottobre 2011;
sulla quale istanza il Pretore __________, con decisione 14 maggio 2012, ha così deciso:
"1. L’istanza è parzialmente accolta.
§ di conseguenza
1.1. è riconosciuta e dichiarata esecutiva la sentenza 5 ottobre 2009 del Tribunale di __________ – Sezione distaccata di __________ – nella causa civile iscritta al rg. N. 6091/2008 con cui la RE 1, Lugano (ora RE 1 a seguito del cambiamento degli statuti 19.11.2010) è stata condannata al pagamento in favore della CO 1, __________, della somma di Euro 13'943,93 oltre interessi legali dalla scadenza dei pagamenti al saldo effettivo del pagamento delle spese processuali sostenute dall’attrice che si liquidano in complessivi Euro 2'000,00 oltre a spese generali, IVA e CPA;
1.2. l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione __________ è rigettata in via definitiva limitatamente all’importo di fr. 19'988,40 oltre interessi e spese.
2. La tassa di giustizia di fr. 250.--, da anticipare dalla parte istante, restano a suo carico in misura di 1/3 e sono posta a carico della parte convenuta in misura di 2/3, con l’obbligo per quest’ultima di rifondere all’istante fr. 300.-- a titolo di ripetibili.
3. omissis";
decisione tempestivamente impugnata dall'escussa, che con reclamo 24 maggio 2012 ne ha postulato l’annullamento, chiedendo che la sentenza italiana non venisse riconosciuta e che l’opposizione al precetto esecutivo venisse mantenuta;
viste le osservazioni 21 giugno 2012 della parte istante, che si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
richiamato il decreto 30 maggio 2012 con cui è stato concesso effetto sospensivo al reclamo;
ritenuto
in fatto:
A. Con precetto esecutivo n. __________ dell’UE di Lugano (doc. A), la società italiana CO 1 ha escusso la ditta RE 1 per l'incasso dell’importo di fr. 29'363,30 oltre interessi e spese, indicando quale titolo di credito: “Credito totale (tot. Euro 13'943,93: sentenza del Tribunale di Modena, Sezione distaccata di Sassuolo, del 5 ottobre 2009; Spese processuali (tot. Euro 2440: Euro 2000 oltre al CPA (2%) e IVA (20%): sentenza del Tribunale di Modena, Sezione distaccata di Sassuolo, del 5 ottobre 2009 [...]”.
Interposta opposizione, l’escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo previo riconoscimento e dichiarazione di esecutività in Svizzera della sentenza italiana.
B. All'udienza di contraddittorio del 7 maggio 2012, la parte istante ha confermato la propria istanza, mentre la parte convenuta vi si è opposta, allegando che non vi sarebbe stata agli atti la prova della regolare notifica dell’atto introduttivo di causa, che la sentenza sarebbe stata contraria all’ordine pubblico svizzero in quanto era stata emanata senza contraddittorio e non indicava i mezzi d’impugnazione, per cui la convenuta non sarebbe stata in grado di difendersi. Ha inoltre contestato la competenza del giudice italiano. In replica, l’istante ha puntualmente contestato le allegazioni della controparte, che invece si è confermata nelle proprie allegazioni in sede di duplica.
C. Con decisione 14 maggio 2012, il Pretore di Lugano, Sezione 5, ha parzialmente accolto l’istanza, ritenendo applicabile la Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, conclusa a Lugano il 30 ottobre 2007 (CLug) e rilevando come l’istante avesse regolarmente prodotto l’attestato di cui all’art. 54 CLug. Previa reiezione delle censure fondate sull’asserita violazione dell’ordine pubblico svizzero, segnatamente in considerazione del atto che il doc. E dimostra l’avvenuta notifica della domanda giudiziale, sicché la contumacia della convenuta le è unicamente imputabile, il primo giudice ha riconosciuto e dichiarato esecutiva in Svizzera la sentenza 5 ottobre 2009 del Tribunale __________. Ha tuttavia limitato il rigetto definitivo dell’opposizione all’importo stabilito nella sentenza italiana (€ 13'943,93 + 2'440,00), pari a fr. 19'988,40 oltre interessi e spese, in base al tasso di conversione valido alla data della domanda di esecuzione, ovvero al 27 settembre 2011, pari a €1 per CHF 1,22.
D. Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente RE 1, riproponendo la censura della mancata notifica dell’atto introduttivo di causa, in quanto la dichiarazione di notifica 11 marzo 2008 del Tribunale d’appello (doc. G) non indicherebbe quale sia l’atto effettivamente notificato alla convenuta mentre la produzione in sede di replica della citazione del Tribunale di Modena, aggraffata alla suddetta dichiarazione 11 marzo 2008 (doc. M), lascerebbe comunque sussistere dubbi sull’identità del documento effettivamente annesso a tale dichiarazione, tanto più che l’istante non ha prodotto il formulario di domanda di notifica che solitamente viene inviato dall’autorità estera con l’atto da notificare in Svizzera.
E. Delle osservazioni della parte istante si dirà, per quanto necessario ai fini del giudizio, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
1. Secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza.
1.1. Tal è il caso per le decisioni del giudice dell’esecuzione (cfr. art. 309 lett. a CPC), in particolare quelle concernenti il riconoscimento, la dichiarazione d’esecutività e l’esecuzione di sentenze estere (art. 335 cpv. 3 CPC), così come per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).
1.2. I reclami diretti contro le decisioni del giudice dell’esecuzione rientrano nella competenza delle Camere civili del Tribunale d’appello (art. 48 lett. a n. 8 e lett. b n. 5 LOG), mentre i reclami nelle cause proposte a norma della LEF, escluse quelle di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF) e di accertamento dell’inesistenza del debito (art. 85a LEF), rientrano nella competenza della Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG). Di conseguenza, il reclamo in esame andrebbe esaminato dalla seconda Camera civile per quanto concerne la contestazione del riconoscimento e dell’esecuzione della sentenza italiana – posto che la decisione impugnata non ha, anche su questo punto, carattere solo pregiudiziale e verte su una questione di diritto delle obbligazioni (cfr. art. 48 lett. b. n. 1 LOG), e meglio su una fornitura di materiale ceramico – e dalla CEF per quanto riguarda la questione del rigetto definitivo dell’opposizione. In ossequio al principio di economia e di celerità della procedura nonché della sicurezza del diritto, le due Camere hanno convenuto di demandare il giudizio su entrambe le questioni alla CEF in applicazione analogica dell’art. 127 CPC. Ci si può del resto chiedere se l’art. 48 LOG non disciplina una questione di organizzazione puramente interna del Tribunale d’appello, il quale costituisce invece per le parti un’unica entità.
1.3. La decisione impugnata essendo stata pronunciata in procedura sommaria in tutti i suoi dispositivi (art. 339 cpv. 2, risp. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Proposto il 24 maggio 2012, ossia nel termine di dieci giorni decorrente dalla notifica della sentenza impugnata, avvenuta il 15 maggio 2012, il reclamo è perciò di principio ammissibile, come pure le osservazioni 21 giugno 2012 della controparte.
2. Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente inesatto dei fatti.
3. Giusta l'art. 80 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione.
3.1. La nozione di decisione ai sensi dell’art. 80 cpv. 1 LEF concerne tuttavia solo i titoli retti dal diritto federale o cantonale (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 30 ad art. 80). Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto, dalla LDIP (cfr. art. 25 ss. e 28 LDIP; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 59 ad art. 80).
3.2. Il 1° gennaio 2011 è entrata in vigore la nuova Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (RS 0.275.12) – ormai designata con l’abbreviazione ufficiale “CLug” –, che sostituisce l’omonima Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 (abbreviata “CL”, RS 0.275.11).
3.3. Giusta l’art. 63 n. 1 CLug, le disposizioni della nuova convenzione si applicano solo alle azioni proposte ed agli atti pubblici formati posteriormente alla sua entrata in vigore nello Stato d’origine, ovvero nello Stato richiesto per i casi in cui sia chiesto il riconoscimento o l’esecuzione di una decisione o di un atto pubblico. In linea di massima, la CLug disciplina pertanto il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni estere pronunciate in merito ad azioni avviate all’estero dopo la sua entrata in vigore nello Stato di origine e nello Stato richiesto. Infatti, contrariamente al testo in italiano, che usa il termine “oppure”, nei testi in tedesco e in francese dell’art. 63 CLug si usano le congiunzioni “und”, rispettivamente “et” (cfr. Domej, Kommentar zum LugÜ, Berna 2008, n. 10 ad art. 54 CL, norma che ha lo stesso contenuto dell’art. 63 n. 1 CLug). Nel caso concreto, l’azione sfociata nella decisione del Tribunale di __________ del 5 ottobre 2009 è stata ovviamente proposta prima dell’entrata in vigore della CLug in Svizzera, avvenuta il 1° gennaio 2011. Di conseguenza, alla fattispecie risulta applicabile la (vecchia) Convenzione del 1988.
3.4. Tuttavia, giusta l’art. 63 n. 2 CLug, nel caso in cui un’azione sia stata proposta nello Stato d’origine prima dell’entrata in vigore della nuova convenzione, la decisione emessa dopo tale data è riconosciuta ed eseguita secondo le disposizioni del titolo III in due ipotesi alternative (lett. a/b), segnatamente se nello Stato d’origine l’azione è stata proposta posteriormente all’entrata in vigore, sia in quest’ultimo Stato che nello Stato richiesto, della Convenzione del 16 settembre 1988 (lett. a). Come risulta esplicitamente dal testo della seconda cifra, entrambe queste eccezioni al principio della prima cifra presuppongono però che la decisione da delibare sia stata emessa dopo l’entrata in vigore della nuova convenzione nello Stato di origine e – in considerazione della sistematica dell’art. 63 CLug – nello Stato richiesto (DTF 138 III 84, cons. 2.1). Nel caso concreto, la decisione del Tribunale di __________ del 5 ottobre 2009 è stata emessa prima dell’entrata in vigore della CLug in Svizzera, avvenuta il 1° gennaio 2011. Non è quindi data alcuna eccezione all’applicabilità della (vecchia) Convenzione del 1988.
3.5. A scanso di equivoci, occorre precisare che il considerando 2.1 della sentenza 12 luglio 2011 del Tribunale federale pubblicata in DTF 137 III 430, secondo cui la CLug sarebbe applicabile alle richieste di exequatur presentate nello Stato richiesto a partire dal 1° gennaio 2011, così come a quelle inoltrate prima di tale data qualora la decisione di exequatur sia stata emessa dopo tale data, pare fondarsi su un fraintendimento: nel passo di Kropholler/von Hein citato (Europäisches Zivilprozessrecht, 9a ed., n. 4 ad art. 66), l’azione (“Klage”) a cui si riferiscono questi autori è quella promossa nello Stato d’origine – esplicitamente designata come tale all’art. 66 n. 2 – e non l’azione di riconoscimento o di esecuzione di sentenza estera, che invece va inoltrata nello Stato richiesto e la cui data d’inoltro è irrilevante dal profilo del diritto transitorio (cfr. Domej, op. cit., n. 11 ad art. 54). La ratio legis dell’art. 63 n. 2 CLug si fonda infatti sulla considerazione secondo cui, nelle ipotesi contemplate, il catalogo delle competenze di cui al capitolo II è identico nella vecchia e nella nuova convenzione ed è quindi opponibile al convenuto.
3.6. Invero, la questione del diritto applicabile non è comunque decisiva nel caso concreto, poiché la soluzione alla censura sollevata dalla reclamante si fonda su norme che hanno sostanzialmente lo stesso contenuto in entrambe le versioni della Convenzione di Lugano.
4. Giusta l’art. 46 n. 2 CL, la parte che invoca il riconoscimento o chiede l’esecuzione di una decisione deve in particolare produrre, se si tratta di una decisione contumaciale, l’originale o una copia certificata conforme del documento comprovante che la domanda giudiziale od un atto equivalente è stato notificato o comunicato al contumace. La nuova Convenzione di Lugano non contiene nessuna disposizione analoga, ma l’attestato di cui agli art. 53 n. 2 e 54 CLug prescrive l’indicazione della data di notificazione o comunicazione della domanda giudiziale in caso di decisioni contumaciali (cifra 4.4). Entrambe le versioni della Convenzione prevedono che le decisioni non sono riconosciute (né dichiarate esecutive, cfr. art. 34 cpv. 2 CL e 45 n. 1 CLug) se la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese (art. 27 n. 2 CL e 34 n. 2 CLug), ma tale presupposto dev’essere verificato solo in seconda istanza nel regime della nuova Convenzione (art. 41 CLug).
4.1. Nella fattispecie, la reclamante sostiene che i documenti prodotti dall’istante (doc. E e G, prodotti in originale in sede di replica quale doc. M) non costituirebbero prova dell’effettiva notifica della domanda giudiziale (doc. E/M), siccome non vi sarebbe certezza che il documento aggraffato alla dichiarazione 11 marzo 2008 del Tribunale d’appello (doc. G/M) sia effettivamente la domanda in questione.
4.2. L’allegazione della reclamante, che non figura nel verbale dell’udienza di discussione, risulta nuova ed è pertanto in ammissibile (art. 326 CPC). In ogni caso, la reclamante non ha specificato per quale motivo la constatazione del primo giudice, in base alla quale il doc. M dimostrava l’avvenuta notifica all’escussa dell’atto introduttivo di causa, sarebbe manifestamente inesatta ai sensi dell’art. 320 CPC. A titolo abbondanziale, occorre comunque rilevare che la reclamante non ha speso una parola sul contenuto dell’atto designato quale “citazione“ sulla dichiarazione di ricevuta da essa stessa sottoscritta il 10 marzo 2008 (cfr. il cartoncino verde allegato al doc. M) né sulle coincidenze temporali degli atti prodotti – l’atto di citazione è stato inviato al Tribunale d’appello il 3 marzo 2008 (timbro sull’ultima pagina del doc. E), che l’ha ricevuto il 7 marzo (timbro sulla prima pagina in altro del doc. E), per poi pervenire in mano all’escussa il 10 marzo (cartoncino verde allegato al doc. M), notifica confermata dal Tribunale d’appello l’11 marzo 2008 (doc. G). Ma sopratutto, la reclamante misconosce che sia sull’atto di citazione (doc. E) sia sulla conferma di notifica dell’11 marzo 2008 (doc. G) figura lo stesso numero di riferimento del Tribunale d’appello (n. 158). Non sussiste pertanto alcun dubbio che l’atto di citazione in questione è stato regolarmente notificato alla convenuta.
5. Il reclamo va quindi respinto.
Spese processuali e ripetibili seguono la soccombenza (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, 95 segg. CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 80 LEF, 34, 46 CL, 63 CLug, 48 e 61 OTLEF, 95 segg. e 326 CPC;
pronuncia
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 350.--, già anticipata dalla reclamante, rimane a suo carico, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 600.-- per ripetibili.
3. Notificazione a:
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– avv. PA 1, __________; – Studio legale PA 2, __________.
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Comunicazione alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 29'363.30, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).