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Incarto n. |
Lugano FP/b/fb
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Bozzini e Epiney-Colombo |
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segretaria: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 22 novembre 2011 presentata da
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CO 1,
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contro |
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RE 1,
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tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio, notificato in data 4 luglio 2011 per il pagamento di fr. 30'707.60 oltre interessi e spese;
istanza accolta con decisione del 21 dicembre 2011 (SO.2011.801) dal Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud;
sentenza impugnata dal convenuto con reclamo del 7 gennaio 2012
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto:
che con precetto esecutivo n. 761673 del 24.6/4.7.2011 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso della somma di fr. 30'707.60 oltre interessi e spese esecutive, indicando quale titolo del credito l’attestato di carenza beni no. __________ di fr. 31'257.60 – (da cui vanno dedotti fr. 550.- di pagamenti) emesso in data 17 dicembre 2009 nei confronti del convenuto dallo stesso Ufficio di esecuzione fallimenti di Mendrisio, riferito al contratto di prestito no. __________ (doc. B);
che interposta tempestiva opposizione da parte del convenuto, con istanza del 22 novembre 2011 la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio –Sud, allegando il verbale di pignoramento emesso in data 15 dicembre 2009 dall’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio nei confronti del convenuto nell’ambito dell’esecuzione n. __________, sfociato in un attestato di carenza beni datato 17 dicembre 2009 per uno scoperto di fr. 31’257.60 (doc. A);
che con osservazioni del 6 dicembre 2011 il convenuto ha dichiarato di mantenere la propria opposizione al precetto esecutivo in rassegna, contestando l’ammontare del credito oggetto dell’istanza e chiedendo in ogni modo che venga fatta chiarezza sulla fattispecie;
che con decisione del 21 dicembre 2011 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud ha accolto l’istanza, rilevando che - secondo l’art 149 cpv. 2 LEF - un attestato di carenza di beni vale come riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF, di modo che tale atto esecutivo costituisce valido titolo per l’ottenimento del rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 LEF, cui la parte escussa non ha opposto alcuna valida eccezione;
che contro tale sentenza il convenuto è insorto con reclamo del 7 gennaio 2012 asserendo che l’attestato di carenza beni del 17 dicembre 2009 è figlio di un vecchio precetto esecutivo al quale egli non ha sollevato opposizione perché in quel periodo era confrontato con gravi e seri problemi in famiglia a cui pensare e obiettando che la procedente non ha mai voluto, né peraltro potuto, giustificare la sua pretesa di fr. 60'000.- da cui ha fatto discendere il suo conteggio a fronte dell’esigua cifra prestata;
che, secondo il reclamante, la parte istante pretende perciò un credito totalmente inesistente e che non è in grado di dimostrare, se non con il precetto esecutivo al quale non è stata fatta opposizione per i motivi sopra indicati;
che il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;
considerando
in diritto:
che secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art 309 lett. b n. 3 CPC);
che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a., l’applicazione errata del diritto, b., l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che, in virtù dell’art. 149 cpv. 1 LEF, il creditore partecipante al pignoramento - come in concreto avvenuto nell’ambito dell’esecuzione previa n. __________, sfociata in seguito nella presente procedura esecutiva (doc. A e B) - riceve per l’ammontare del credito scoperto del suo credito un attestato di carenza beni, di cui il debitore ne riceve una copia;
che questo attestato vale come riconoscimento di debito ai sensi dell’art 82 LEF e conferisce al creditore i diritti indicati nell’art. 271 numero 5 e nell’art. 285 della stessa LEF;
che considerando l’attestato di carenza beni di cui al doc. A quale titolo per l’ottenimento del rigetto provvisorio dell’opposizione giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF, il primo giudice ha perciò statuito correttamente;
che secondo l’art. 82 cpv. 2 LEF - che rimane applicabile anche nel contesto dell’art. 149 cpv. 2 LEF (cfr. BSK SchKG, I, 2a edizione, u. huber, art. 149 n. 41; KUKO SchKG- g. näf, art. 149 n. 7) il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione, sempreché il debitore non giustifichi immediatamente delle eccezioni che infirmino il riconoscimento di debito;
che le eccezioni sollevate nel gravame si esauriscono in un mero esposto di parte sprovvisto di elementi di supporto (al reclamo sono state sì allegate le osservazioni 6 dicembre 2001 sottoposte al primo giudice, ma senza spiegare perché essere sarebbero utili ai fini del giudizio) nella misura in cui l’insorgente si propone di contestare l’ammontare del credito posto in esecuzione, rispettivamente in un’inammissibile argomentare nella misura in cui il reclamante asserisce per la prima volta - disattendendo con ogni evidenza l’art. 326 cpv. 1 CPC, che in sede di reclamo non consente alla parti di avvalersi di nuovi fatti - che l’attestato di carenza beni sarebbe da mettere in relazione al fatto che egli non aveva a suo tempo interposto opposizione al precetto esecutivo che ha determinato tale atto per i motivi indicati nel punto 1 del rimedio, per tacere in ogni modo che una questione del genere andava, se del caso, sottoposta alla competente autorità mediante la presentazione di una richiesta di restituzione del termine per fare opposizione ex art. 33 cpv. 4 LEF;
che ne discende pertanto che nella misura in cui è ammissibile, il reclamo deve essere disatteso;
che gli oneri processuali dovrebbero seguire la soccombenza, ossia dovrebbero essere posti a carico dell’insorgente (art. 106 cpv. 1 CPC);
che data la particolarità della fattispecie e tenuto anche conto che il reclamante non è assistito da un avvocato, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese;
per questi motivi
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.
2. Non si prelevano spese.
3. intimazione a:
- RE 1, ;
- CO 1, .
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 30'707.60, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).