Incarto n.
14.2012.98

Lugano

10 luglio 2012

FP/b/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 29 febbraio 2012 presentata da

 

 

RE 1

 

 

contro

 

 

 

CO 1

rappresentato dal suo RA 1

 

 

 

 

 

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio, notificato in data 14 febbraio 2012 per il pagamento di fr. 650'000.- oltre interessi e spese;

 

istanza respinta dal Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud con decisione dell’11 giugno 2012 (SO.2012.153),

 

 

sentenza impugnata dal convenuto con reclamo del 18 giugno 2012;

 

esaminati gli atti,

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:

 

 

                                          che con precetto esecutivo n. __________ del 13/14.2.2012 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio, RE 1 ha escusso il Comune di __________ per il pagamento della somma di fr. 650'000.- oltre interessi e spese, indicando quale titolo del credito .”Danni da immissioni” (doc. A);

 

                                         che interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 29 febbraio 2012 il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura di Mendrisio-Sud;

 

                                         che l’escutente – in estrema sintesi – ha sostenuto che il preteso suo credito si riferisce al danno conseguente alle immissioni moleste generate al fondo no. __________ RFD Vacallo di sua proprietà dall’utilizzo da parte di richiedenti l’asilo della struttura della protezione civile di Vacallo, confinante con la sua proprietà (doc. B e C), il che avrebbe comportato una svalutazione della stessa quantificabile in fr. 650'000.- (doc. D), oltre che problemi al suo stato di salute (doc. G);

 

                                         che, sempre secondo l’istante, il Comune di __________, segnatamente il suo Municipio, avrebbe violato i suoi diritti di confinante, non trasmettendogli alcuna documentazione in merito all’occupazione del sito della protezione civile, ponendolo, unitamente ai suoi famigliari, davanti al fatto compiuto ed imponendogli, per finire, questo insediamento, oltremodo dannoso, disattendendo diverse disposizioni costituzionali, segnatamente gli art. 8, 9, 13 e 26 Cost., oltre che altre norme di legge e principi procedurali, in particolare il diritto di essere sentito;

 

                                         che in applicazione della Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici, il Comune di __________ – ha concluso l’istante – gli deve rifondere l’importo posto in esecuzione, avendo esso permesso l’insediamento di rifugiati – con tutte le conseguenze che ne sono derivate – contravvenendo a disposizioni costituzionali federali e cantonali;

 

                                         che chiamato a esprimersi sull’istanza, con osservazioni del 15 maggio 2012 il Comune di __________ vi si è opposto, obiettando che l’istante non ha prodotto alcuna decisione suscettibile di giustificare una richiesta di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF;

 

                                         che con replica del 29 maggio 2012 – sottoscritta anche dai suoi genitori __________ e __________ A__________ nelle loro veste di locatari dell’immobile – l’istante si è confermato nella propria domanda, reiterando nel rilevare che il risarcimento si riferisce al danno che tre persone hanno dovuto per anni subire a causa di una situazione imposta loro illegalmente dal Municipio di __________;

 

                                         che con duplica dell’8 giugno 2012 il convenuto si è confermato nella propria opposizione;

 

                                         che con decisione dell’11 giugno 2012 il Pretore aggiunto della Giursdizione di Mendrisio-Sud ha respinto l’istanza, evidenziando la mancanza negli atti sia di un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, ossia di una decisione giudiziaria esecutiva ex art. 80 cpv. 1 LEF o di un qualsiasi documento che possa essere a quest’ultima parificato (art. 80 cpv. 2 LEF), sia però anche di un riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF che avrebbe, dandosene il caso, consentito di rigettare per lo meno in via provvisoria l’opposizione al precetto esecutivo in rassegna;

 

                                         che contro tale sentenza RE 1 è insorto con reclamo del 18 giugno 2012 - firmato anche dai suoi genitori quali inquilini dell’immobile che sorge sul mappale no. __________ RFD __________ - riproponendo le stesse argomentazioni già fatte valere davanti al primo giudice, ossia reiterando nel fare carico alla parte convenuta di avere disposto l’insediamento di rifugiati nella struttura della protezione civile confinante senza consentire loro di tutelare i propri diritti, ossia violando sistematicamente disposizioni costituzionali federali e cantonali, e più in generale, i loro diritti fondamentali;

 

                                         che pur riconoscendo l’assenza di una decisione giudiziaria di carattere esecutivo a fondamento dell’istanza, come rilevato dal primo giudice, egli si ritiene nondimeno nella ragione, asserendo che ex art. 6 LOC un cittadino, come anche il Comune, di fatto sottoscrivono un contratto tacito (art. 1.2 CO), da cui ne conseguono obblighi, diritti, benefici e responsabilità reciproche ovvero “servizi contro imposte”;

 

                                         che il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

 

considerando

 

 

in diritto:

 

                                         che secondo l’art 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

 

                                         che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in materia di rigetto dell’opposizione ex art 80 -84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n.  3 CPC);

 

                                         che con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione errata del diritto. b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

 

                                         che secondo l’art 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere il rigetto definitivo dell’opposizione;

 

                                         che sono parificati alle decisioni giudiziarie le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziari (art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF), i documenti pubblici esecutivi secondo gli art. 347-352 CPC (art. 80 cpv. 2 n. 1bis LEF) e le decisioni di autorità amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF);

 

                                         che, come correttamente rilevato dal primo giudice, l’insorgente non ha esibito alcuna decisione giudiziaria esecutiva - o una qualsiasi decisione che possa ad essa essere equiparata - che contempla la condanna del convenuto al pagamento dell’importo posto in esecuzione, conditio sine qua non per potere ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione sollevata al precetto esecutivo in rassegna;

 

                                         che non può che discenderne la reiezione del reclamo al riguardo, l’insorgente non potendo pretendere di supplire alla mancata produzione di un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione con argomentazioni che riguardano il merito della causa, ovvero trasformando, sempre nell’ambito della medesima procedura sommaria riservata alle cause esecutive ex art. 80 segg. LEF (art. 251 lett. a CPC), l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione in una sorta di azione di accertamento/conferma del proprio preteso credito - senza peraltro nemmeno discutere la questione più di quel tanto, date le gravi violazioni attribuibili a suo giudizio alla parte convenuta - in funzione dell’ottenimento della rimozione dell’opposizione al precetto esecutivo, che egli  considera, in definitiva, di fatto una semplice formalità;

 

                                         che, come poi giustamente rilevato dal Pretore supplente, non solo manca un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF, ma anche un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF, ovvero un riconoscimento di debito da parte dell’escusso, dagli atti non risultando infatti alcun impegno del convenuto a versare la somma, o per lo meno parte di essa, posta in esecuzione;

 

                                         che anche sotto questo profilo il reclamo non è destinato a miglior sorte;

 

                                         che gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

 

 

per questi motivi,

 

pronuncia:

 

                                   1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 1’000.-  sono poste a carico del reclamante.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

-

-

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

 

 

 

 

 

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 650'000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).