Incarto n.
14.2013.107

Lugano

25 marzo 2014

SL/ww/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sulla causa a procedura sommaria in materia di rigetto dellopposizione promossa con istanza 8 aprile 2013 da

 

 

 

 CO 1 

 

 

contro

 

 

 IS 1 

 

 

 

 

 

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dellopposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ del 15/20 febbraio 2013 dellUEF di Bellinzona;

 

sulla quale istanza il Giudice di pace del circolo di Bellinzona, con decisione 23 maggio 2013 (inc. n. __________), ha così stabilito:

 

1.  Listanza è accolta; lopposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dellUfficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona è respinta in via provvisoria per limporto di Fr. 3'434.95 oltre:

           Fr.                    73.00 costi esecutivi PE __________

              Fr.                  250.00 tassa di giustizia                 

 2.  La tassa di giustizia, anticipata dalla parte attrice, è a carico della parte convenuta.

 3.  omissis”.

 

 

Ed ora sulla richiesta (istanza) presentata dalla debitrice il 6 giugno 2013 e intesa ad ottenere la restituzione del termine per proporre reclamo avverso la citata decisione, domanda sulla quale CO 1 non è stato invitato ad esprimersi;

 

 

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

 

                                         che contro le sentenze di rigetto dellopposizione – come nella fattispecie – è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro il termine di dieci giorni dalla notificazione della decisione impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello (art. 48 lett. e n. 1 LOG);

 

                                         che lautorità di reclamo può restituire il citato termine se, su

                                         istanza di parte presentata entro dieci giorni dalla cessazione del motivo allorigine dellimpedimento, il richiedente rende verosimile di non avere colpa dellinosservanza o di averne solo in lieve misura (art. 148 cpv. 1 e 2 CPC; Kunz, in: ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, Kommentar zu den Art. 308-327a ZPO, 2013, n. 14 e 21 ad art. 321 combinato con n. 25 e 41 seg. ad art. 311; A. Staehelin, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2a ed., 2013, n. 3 ad art. 148; Tappy, in: CPC commenté, 2011, n. 10 ad art. 148 e n. 18 ad art. 145; Nordmann, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed., 2010, n. 1 e 2a ad art. 33; Sprecher, Prozessieren zum SchKG unter neuer ZPO, in: SJZ 107 (2011) pag. 273, 283; DTF 138 III 483, consid. 3.2.5);  

 

                                         che, in tal caso, il richiedente dovrà obbligatoriamente presentare reclamo entro il nuovo termine impartitogli dallautorità che accoglie listanza di restituzione in intero così proposta (Kunz, op. cit., n. 42 ad art. 311);  

 

                                         che, in concreto, il Giudice di pace ha notificato allescussa la decisione 23 maggio 2013 tramite invio per “posta A”, in luogo di quello raccomandato o contro ricevuta di ritorno come dispone lart. 138 cpv. 1 CPC, il che esclude la possibilità di determinare il giorno in cui quel giudizio è stato recapitato alle parti;

 

                                         che con domanda presentata il 6 giugno 2013 – spedita tramite invio postale raccomandato giunto alla Cancelleria del Tribunale dappello il successivo giorno 10 (cfr. timbro) – la debitrice si è rivolta a questa Camera affermando che “a causa di problemi di salute riesco a leggere solo ora la decisione del Giudice di pace di Bellinzona riguardo alla mia opposizione ad un precetto esecutivo”, di chiedere pertanto “cortesemente di concedermi una quindicina di giorni per poter inoltrare reclamo” precisando infine che in caso di “bisogno posso farvi avere un certificato medico dal mio neurologo per motivare questo mio ritardo”;  

                                         che con scritto raccomandato del 18/19 febbraio 2014 questa Camera ha assegnato allescussa “un termine improrogabile di 15 giorni”, invitandola a sostanziare i citati “problemi di salute” – nel fascicolo processuale del Giudice di pace si accenna ad una patologia quale la sclerosi multipla (doc. B1) – da lei patiti, ovvero e più precisamente a “trasmettere i necessari documenti atti a comprovare i motivi del suo impedimento, la durata della sua impossibilità ad agire e la cessazione della medesima”;

 

                                         che nondimeno, entro il predetto termine linteressata non ha prodotto alcunché ed è rimasta del tutto silente;

 

                                         che, difettando degli elementi necessari a conforto della sua richiesta, questa Camera è impossibilitata a procedere ad un esame delle condizioni che potrebbero – se adempiute – legittimare laccoglimento dell’istanza di restituzione del termine per proporre reclamo, che deve quindi essere respinta senza che il procedente sia preventivamente interpellato (art. 149 CPC);

 

                                         che, trattandosi della reiezione della sua istanza di restituzione in intero del termine per proporre reclamo, lesclusione di ogni via di ricorso non è opponibile – diversamente dal tenore letterale di cui allart. 149 CPC – alla debitrice (DTF 139 III 478);

 

                                         che, pertanto, il giudizio odierno soggiace ai rimedi di diritto di cui allart. 72 segg. LTF, ritenuto un valore litigioso di fr. 3'434.95 (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF);

 

                                         che gli oneri processuali del presente giudizio andrebbero posti a carico dellescussa risultata soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC), senza lassegnazione di indennità (art. 95 cpv. 3 CPC) visto che la controparte non è stata sentita;

 

                                         che tuttavia, data la particolarità del caso in esame e altresì considerato che la debitrice non è patrocinata da un legale, in concreto si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese;

 

 

 

per questi motivi,

 

 

 

pronuncia:              1.   Listanza di restituzione in intero del termine per il reclamo è respinta.

 

                                   2.   Non si prelevano spese. Non si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–   ;

–   .

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.

 

 

 

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                             La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 3'434.95, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

 

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).