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Incarto n. |
Lugano SL/ww/fb |
In nome |
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Il vicepresidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
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statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sulla causa a procedura sommaria in materia di rigetto dell’opposizione promossa con istanza 8 aprile 2013 da
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CO 1
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contro |
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IS 1
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tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ del 15/20 febbraio 2013 dell’UEF di Bellinzona;
sulla quale istanza il Giudice di pace del circolo di Bellinzona, con decisione 23 maggio 2013 (inc. n. __________), ha così stabilito:
“1. L’istanza è accolta; l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona è respinta in via provvisoria per l’importo di Fr. 3'434.95 oltre:
Fr. 73.00 costi esecutivi PE __________
Fr. 250.00 tassa di giustizia
2. La tassa di giustizia, anticipata dalla parte attrice, è a carico della parte convenuta.
3. omissis”.
Ed ora sulla richiesta (istanza) presentata dalla debitrice il 6 giugno 2013 e intesa ad ottenere la restituzione del termine per proporre reclamo avverso la citata decisione, domanda sulla quale CO 1 non è stato invitato ad esprimersi;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che contro le sentenze di rigetto dell’opposizione – come nella fattispecie – è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro il termine di dieci giorni dalla notificazione della decisione impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG);
che l’autorità di reclamo può restituire il citato termine se, su
istanza di parte presentata entro dieci giorni dalla cessazione del motivo all’origine dell’impedimento, il richiedente rende verosimile di non avere colpa dell’inosservanza o di averne solo in lieve misura (art. 148 cpv. 1 e 2 CPC; Kunz, in: ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, Kommentar zu den Art. 308-327a ZPO, 2013, n. 14 e 21 ad art. 321 combinato con n. 25 e 41 seg. ad art. 311; A. Staehelin, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2a ed., 2013, n. 3 ad art. 148; Tappy, in: CPC commenté, 2011, n. 10 ad art. 148 e n. 18 ad art. 145; Nordmann, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed., 2010, n. 1 e 2a ad art. 33; Sprecher, Prozessieren zum SchKG unter neuer ZPO, in: SJZ 107 (2011) pag. 273, 283; DTF 138 III 483, consid. 3.2.5);
che, in tal caso, il richiedente dovrà obbligatoriamente presentare reclamo entro il nuovo termine impartitogli dall’autorità che accoglie l’istanza di restituzione in intero così proposta (Kunz, op. cit., n. 42 ad art. 311);
che, in concreto, il Giudice di pace ha notificato all’escussa la decisione 23 maggio 2013 tramite invio per “posta A”, in luogo di quello raccomandato o contro ricevuta di ritorno come dispone l’art. 138 cpv. 1 CPC, il che esclude la possibilità di determinare il giorno in cui quel giudizio è stato recapitato alle parti;
che con domanda presentata il 6 giugno 2013 – spedita tramite invio postale raccomandato giunto alla Cancelleria del Tribunale d’appello il successivo giorno 10 (cfr. timbro) – la debitrice si è rivolta a questa Camera affermando che “a causa di problemi di salute riesco a leggere solo ora la decisione del Giudice di pace di Bellinzona riguardo alla mia opposizione ad un precetto esecutivo”, di chiedere pertanto “cortesemente di concedermi una quindicina di giorni per poter inoltrare reclamo” precisando infine che in caso di “bisogno posso farvi avere un certificato medico dal mio neurologo per motivare questo mio ritardo”;
che con scritto raccomandato del 18/19 febbraio 2014 questa Camera ha assegnato all’escussa “un termine improrogabile di 15 giorni”, invitandola a sostanziare i citati “problemi di salute” – nel fascicolo processuale del Giudice di pace si accenna ad una patologia quale la sclerosi multipla (doc. B1) – da lei patiti, ovvero e più precisamente a “trasmettere i necessari documenti atti a comprovare i motivi del suo impedimento, la durata della sua impossibilità ad agire e la cessazione della medesima”;
che nondimeno, entro il predetto termine l’interessata non ha prodotto alcunché ed è rimasta del tutto silente;
che, difettando degli elementi necessari a conforto della sua richiesta, questa Camera è impossibilitata a procedere ad un esame delle condizioni che potrebbero – se adempiute – legittimare l’accoglimento dell’istanza di restituzione del termine per proporre reclamo, che deve quindi essere respinta senza che il procedente sia preventivamente interpellato (art. 149 CPC);
che, trattandosi della reiezione della sua istanza di restituzione in intero del termine per proporre reclamo, l’esclusione di ogni via di ricorso non è opponibile – diversamente dal tenore letterale di cui all’art. 149 CPC – alla debitrice (DTF 139 III 478);
che, pertanto, il giudizio odierno soggiace ai rimedi di diritto di cui all’art. 72 segg. LTF, ritenuto un valore litigioso di fr. 3'434.95 (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF);
che gli oneri processuali del presente giudizio andrebbero posti a carico dell’escussa risultata soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC), senza l’assegnazione di indennità (art. 95 cpv. 3 CPC) visto che la controparte non è stata sentita;
che tuttavia, data la particolarità del caso in esame e altresì considerato che la debitrice non è patrocinata da un legale, in concreto si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese;
per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza di restituzione in intero del termine per il reclamo è respinta.
2. Non si prelevano spese. Non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 3'434.95, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).