Incarto n.
14.2013.109

Lugano

8 luglio 2013

FP/b/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

 

 

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato in data 11 giugno 2013 da

 

 

RE 1

 

 

contro la decisione emanata il 4 giugno 2013 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (__________) promossa nei suoi confronti con istanza 12 febbraio 2013 da

 

 

 

1. CO 1

2. CO 2

entrambi patrocinati dall’ PA 1

 

 

 

 

 

esaminati gli atti,

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:

 

 

                                  che con precetto esecutivo n. __________ del 15/19.1.2013 dell’Ufficio esecuzione di Lugano, CO 1 e CO 2 hanno escusso RE 1 per l’incasso della somma di fr. 6’000.- oltre interessi e spese, indicando quale causale del credito “Canone di locazione novembre 2012/marzo 2013”;

 

                                  che interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 12 febbraio 2013 i procedenti ne hanno chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano;

 

                                  che gli istanti hanno fondato la loro domanda – volta all’incasso delle pigioni scoperte riferite ai mesi da novembre 2012 a marzo 2013 (doc. A) - sul contratto di locazione sottoscritto il 18 gennaio 1997 con il convenuto (doc. C), in relazione con la notifica dell’adeguamento del canone di locazione del 27 agosto 2007 (doc. D), con il preventivo di tinteggiatura dell’appartamento del 19 dicembre 2012 (doc. E), con lo scambio di missive tra PA 1 (patrocinatore degli istanti) e l’escusso (doc. F e G), con la perizia sullo stato dei vani locati allestita dal perito del Comune di __________ in data 8 novembre 2012 (doc. H), con la disdetta notificata il 27 settembre 2012 dal conduttore per la fine ottobre 2012 (doc. I), con le diverse missive intercorse tra le parti (doc, M e N), con lo scambio epistolare tra PA 1 con il preteso subentrante (doc. P) e, infine, con lo scambio epistolare tra lo stesso PA 1 e il medico curante della moglie del convenuto (doc. Q e R);

 

                                  che all’udienza di contradditorio del 4 giugno 2013 le parti istanti si sono confermate nella propria domanda, mentre che la parte convenuta vi si è opposta, contestando il credito posto in esecuzione in quanto avrebbe trovato un subentrante che l’avrebbe così liberato dai propri obblighi, il quale non è però stato accettato dai locatori;

 

                                  che, secondo il convenuto, causa grave malattia di sua moglie, gli era stato consigliato dai medici di lasciare l’appartamento che non era idoneo per le sue condizioni, ritenuto poi che aveva già trovato un ente sostitutivo che doveva affittare immediatamente perché altrimenti sarebbe stato locato a terzi;

 

                                  che, infine, il convenuto ha asserito di non essere in grado di far fronte al pagamento della somma in rassegna in quanto unicamente  al beneficio della rendita AVS;

 

                                  che in replica e in duplica le parti si sono confermate nelle rispettive ragioni;

 

                                  che con decisione del 4 giugno 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza, ritenendo la documentazione esibita dai procedenti, segnatamente il contratto di locazione in atti, valido riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF nella misura in cui la cosa locata sia stata consegnata o messa a disposizione del locatario e nella misura in cui quest’ultimo non abbia reso verosimile che l’ente locato evidenzia difetti tali da giustificare la rescissione del contratto o la riduzione della pigione o la richiesta di risarcimento;

                                  che, secondo il primo giudice, le allegazioni addotte dal convenuto all’udienza di discussione, peraltro rimaste allo stadio di puro parlato, non sono atte a infirmare la validità della pretesa avanzata e sono state del resto confutate dai doc. P e R prodotti dagli istanti con riferimento alla questione del subentrante e della malattia della moglie dell’escusso,

 

                                  che contro tale decisione il convenuto è insorto con reclamo dell’11 giugno 2013 richiamando la documentazione elencata e annessa al medesimo;

 

                                  che il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

 

considerando

 

in diritto:

 

 

                                  che contro le sentenze di rigetto dell’opposizione – come nella  fattispecie – è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro il termine di 10 giorni dalla notificazione della sentenza impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 47 lett. e cpv. 1 LOG);

 

                                  che inoltrato in data 11 giugno 2013 contro una decisione emanata il 4 giugno 2013 e notificata/recapitata più avanti, il reclamo è senz’altro tempestivo e, quindi, da questo aspetto ammissibile;

 

                                  che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto che l’accertamento manifestamente  errato dei fatti;

 

                                  che, nella fattispecie, l’insorgente non si avvale di nessuno dei menzionati titoli di reclamo;

 

                                  che la carenza rimane priva di conseguenze;

 

                                  che il reclamo, così come impostato, sfugge infatti, comunque sia, a disamina;

 

                                  che, infatti, il reclamante non solo non si confronta con le motivazioni che hanno spinto il primo giudice ad accogliere l’istanza e, in particolare, a considerare ininfluenti le eccezioni liberatorie sollevate dall’escusso ex art. 82 cpv. 2 LEF in occasione dell’udienza di contradditorio, ma si limita per finire solo a richiamare i documenti annessi al reclamo – peraltro esibiti per la prima volta in questa sede in violazione dell’art. 326 cpv. 1 CPC, che nella procedura di reclamo non ammette né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o, per quanto qui di rilievo, la produzione di nuovi mezzi di prova – senza in alcun modo spiegare perché tali mezzi di prova gioverebbero alla sua causa;

 

                                  che ne discende pertanto l’inammissibilità del rimedio;

 

                                  che gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

 

per questi motivi,

 

pronuncia:

 

                             1.  Il reclamo è inammissibile.

 

                             2.  La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 150.- sono poste a carico del reclamante.

 

                             3.  Notificazione a:

 

-;

-;

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                        La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 6'000.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

 

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).