Incarto n.
14.2013.110

Lugano

6 agosto 2013

B/fp/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

 

 

 

 

 

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 14 giugno 2013 dal

 

 

RE 1 

patrocinato dall’avv.  PA 1 

 

 

contro la decisione emanata il 4 giugno 2013 dal Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (SO.2013.400) promossa con istanza del 12 aprile 2013 nei confronti di

 

 

 

 CO 1 

patrocinata dallo studio legale PA 2 

 

 

 

 

 

esaminati gli atti,

 

ritenuto

 

in fatto:

 

che con precetto esecutivo n. _____ del 14/15 gennaio 2013 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona il RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 11'574.40 oltre interessi al 2.5% dal 1° maggio 2011, fr. 590.90 per interessi conteggiati fino al 30 aprile 2011 e di fr. 150.-- tassa di diffida, indicando quale titolo di credito: “Imposta comunale 2005 fr. 1'426.25 + Imposta comunale 2006 fr. 5'406.90 + Imposta comunale 2007 fr. 3'904.15 + Imposta comunale 2008 fr. 837.10 + Interessi conteggiati sino al 30.04.2011 + Tassa di diffida”;

 

che interposta tempestiva opposizione dall’escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore;

 

che il RE 1 fonda la sua pretesa su 4 decisioni di tassazione dopo reclamo relative all’imposta cantonale per gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008 del 5 maggio 2010 dell’Ufficio di tassazione di Bellinzona, cresciute in giudicato (doc. A), i conguagli del 31 maggio 2010 emessi dal RE 1 per i predetti anni con i relativi richiami rispettivamente diffide di pagamento (doc. B) e i relativi conteggi degli interessi al 31 dicembre 2012 (doc. C);

 

che con osservazioni del 14 maggio 2013 la convenuta ha sostenuto di non dovere pagare le imposte scaturite dal reddito di suo marito, ritenuto che secondo l’art. 12 della Legge tributaria i coniugi non separati legalmente o di fatto rispondono solidalmente dell’imposta complessiva, che tuttavia, ciascun coniuge risponde della sua quota nell’imposta complessiva quando uno di essi è insolvibile, come nel caso di suo marito;

 

che l’escussa ha prodotto un estratto dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona al 30 aprile 2013, rilevando che suo marito è inequivocabilmente insolvente, per cui, a suo parere, andava applicata la predetta norma (doc. 1); 

                                        

                                         che con decisione del 4 giugno 2013 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha respinto l’istanza, rilevando che dall’estratto delle esecuzioni del marito della convenuta emerge che a carico di _____ C______ sono pendenti precetti esecutivi per fr. 1'001'666.45 oltre ad attestati di carenza di beni, per cui risultando verosimilmente insolvente, l’escussa, se del caso, dovrebbe rispondere unicamente per la sua quota e non per l’imposta complessiva posta in esecuzione;

 

                                         che pertanto, ha ritenuto il primo giudice, la documentazione prodotta non costituisce nei confronti dell’escussa valido titolo di rigetto definitivo ai sensi dell’art. 80 LEF;

 

                                         che con il reclamo l’istante sostiene di non essere affatto a conoscenza dell’insolvenza del marito della convenuta, atteso che la procedura d’incasso nei suoi confronti ha portato al pignoramento di un immobile;

 

                                         che inoltre, essendo le notifiche di tassazione state intimate nel 2010, la convenuta avrebbe dovuto farsi parte diligente e opporvisi  entro il termine di 30 giorni previsto, chiedendo il riparto tra marito e moglie;

 

                                         che non essendosi opposta, prosegue il reclamante, le decisioni sono cresciute in giudicato e non essendovi stato alcun riparto, la convenuta deve rispondere solidalmente;

 

                                         che con le sue osservazioni la convenuta sostiene di potersi avvalere della cessazione della sua responsabilità solidale essendo suo marito insolvibile, come risulta dall’estratto delle sue esecuzioni prodotto agli atti, che non gli permettono di onorare i suoi impegni finanziari in modo duraturo;

 

considerando

 

in diritto:

 

che secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

 

che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);

 

che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’errata applicazione del diritto, che l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

 

che per l’art. 80 LEF se il credito è fondato su una sentenza giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;

 

che sono parificate alle sentenze giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF);

 

che secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione;

 

                                         che il giudice del rigetto deve limitarsi a esaminare se il credito dedotto in esecuzione sia fondato su un titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF, non rientrando nel suo limitato potere cognitivo l’esame della sussistenza materiale del credito (Staehelin, Basler  Kommentar zum SchKG, 2a ed., Basilea 2010, n. 2 ad art. 81);                           

 

                                         che sia secondo l’art. 12 cpv. 1 LT che secondo l’art. 13 cpv. 1 LIFD,  i coniugi non separati legalmente o di fatto rispondono solidalmente

                                    dell’imposta complessiva;

                                        

che la responsabilità solidale dei coniugi non è tuttavia assoluta poiché la legge stabilisce precise condizioni al verificarsi delle quali la solidarietà decade per essere sostituita dalla responsabilità personale di marito e moglie limitata alle rispettive quote parti d’imposta nell’imposta complessiva della famiglia (art. 12 cpv. 2 LT e 13 cpv. 2 LIFD);

 

che la decadenza della responsabilità solidale interviene in particolare quando:

- uno dei coniugi è insolvibile

- a richiesta scritta di uno dei coniugi solo in relazione alle

  imposte cantonali e comunali,

                                         - a seguito di una separazione legale o di fatto;     

 

che l’insolvenza di uno dei coniugi provoca la decadenza d’ufficio ( per legge) della responsabilità solidale per cui ogni coniuge risponde solo della sua quota parte personale nell’imposta complessiva (art. 12 cpv. 1 LT e 13 cpv. 1 LIFD);

 

                                         che la situazione di insolvenza è generalmente riferita alla circostanza che nei riguardi di uno dei due coniugi è stato emesso un attestato di carenza di beni oppure dichiarato un fallimento o concluso un concordato con abbandono dell’attivo (RDAT, Edizione speciale, 1999, Lezioni di diritto fiscale svizzero, Claudio Allidi, La costituzione della garanzia e le altre forme di garanzia del diritto fiscale, la responsabilità solidale, pag. 311/312);

 

che nel presente caso la convenuta ha prodotto un estratto dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona di suo marito, _____ C________, al 30 aprile 2013, da cui si evince che a carico di quest’ultimo nel periodo dal 14 marzo 2003 al 7 febbraio 2013 sono state promosse 65 esecuzioni per un importo complessivo di fr. 1'001'666.45 e che dal 7 marzo 1998 al 31 agosto 2010 sono stati emessi 19 attestati di carenza di beni (doc. 1);

 

che la disamina della pretesa insolvibilità del proprio coniuge fatta valere dalla convenuta non rientra tuttavia nel limitato potere di cognizione del giudice del rigetto, per cui CO 1, se del caso, dovrà rivolgersi all’autorità fiscale affinché verifichi se si tratta di un caso di decadenza della responsabilità solidale, per cui ogni coniuge risponde solo della sua quota personale;

 

                                         che, di conseguenza, al momento dell’emanazione del giudizio pretorile non era ancora possibile determinare se la convenuta  doveva pagare solo la sua quota parte personale nell’imposta complessiva, per cui la documentazione prodotta costituisce nei suoi confronti titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF

 

                                         che l’istanza andava di conseguenza accolta e l’opposizione rigettata in via definitiva per fr. 11'574.40 oltre interessi al 2.5% dal 1° maggio 2011, fr. 590.-- interessi fino al 30 aprile 2011e fr. 150.-- tasse di diffida;

 

                                         che la tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

 

 

per questi motivi,

 

pronuncia:

 

                                    I.   Il reclamo è accolto.

                                         Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione del 4 giugno 2013 del Pretore del Distretto di Bellinzona (inc. n. SO.2013.400) sono così riformati:

 

                                         “1. L’istanza è accolta. Di conseguenza l’opposizione interposta 

                                         da CO 1 al precetto esecutivo

                                         n. 706815 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona

                                         è rigettata in via definitiva per fr. 11'574.40 oltre interessi

                                         al 2.5% dal 1° maggio 2011, fr. 590.90 interessi fino al

                                         30 aprile 2011 e fr. 150.-- tasse di diffida.

 

                                         2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 150.-- , da anticipare

                                        dalla parte istante, sono poste a carico di CO 1,

                                        la quale rifonderà al RE 1 fr. 150.-- per ripetibili.”

 

                                   II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.--, già anticipata dal reclamante, è posta a carico di CO 1, la quale rifonderà al RE 1 fr. 300.-- per ripetibili.

 

                                  III.   Notificazione a:

 

- avv.    ;

- studio legale   ;

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Giacché il valore litigioso della vertenza di fr. 12'314.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

 

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).