Incarto n.
14.2013.115

Lugano

2 luglio 2013

FP/b/sdb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

 

 

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 21 giugno 2013 da

 

 

 RE 1 

 

 

contro la decisione emanata il 12 giugno 2013 dal Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (SO.2013.320) promossa nei suoi confronti con istanza del 23 aprile  2013 da

 

 

 

CO 1 

 

 

 

 

 

esaminati gli atti,

 

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

 

                                         che contro le sentenze di rigetto dell’opposizione – come nella fattispecie – è dato il rimedio guridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC), alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e cpv. 1 LOG);

 

                                         che inoltrato il 21 giugno 2013 contro una decisione emanata il 12 giugno 2013 e notificata/recapitata il 17 giugno successivo (cfr. ricerca Track&Trace), il reclamo è tempestivo e, quindi, da questo aspetto ammissibile;

 

                                         che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto che l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

                                         che nel caso in esame il reclamante si duole del fatto che la decisione impugnata, con la quale il Pretore aggiunto ha respinto in via provvisoria l’opposizione da egli interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio, notificatogli in data 12 gennaio 2013 per il pagamento di fr. 31'252.25, sia stata presa senza che egli abbia avuto modo di essere ascoltato davanti alla Pretura di Mendrisio-Sud, ossia sulla sola base degli atti prodotti dalle parti;

 

                                         che, ciò posto, egli chiede di essere ascoltato per fare valere le proprie ragioni, che “confermo in questa Sede per il tramite delle mie comunicazioni e documentazioni prodotte”;

 

                                         che il rimedio è votato all’insuccesso;

 

                                         che in base all’art. 253 CPC, applicabile ex art. 251 lett. a CPC, se l’istanza (in casu quella di rigetto provvisorio dell’opposizione presentata dalla procedente il 23 aprile 2013) non risulta inammissibile o infondata, il giudice dà modo alla controparte di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni;

 

                                         che, nella fattispecie, il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud, ricevuta l’istanza, ha optato per la seconda alternativa, assegnando con ordinanza del 7 maggio 2013 al convenuto un termine di 10 giorni per presentare eventuali osservazioni scritte (con l’avvertenza che in caso di silenzio egli avrebbe giudicato nella lite in base agli atti), facoltà di cui questi si è avvalso inoltrando un proprio memoriale di osservazioni datato 13 maggio 2013, in cui ha esposto le ragioni che lo hanno spinto a opporsi alla procedura esecutiva;

 

                                         che con successiva ordinanza del 17 maggio 2013 lo stesso Pretore aggiunto ha notificato tale atto di causa alla parte istante, assegnandole a sua volta un termine di 10 giorni per presentare una eventuale duplica, ordinanza alla quale la procedente ha dato seguito replicando il 24 maggio 2013;

 

                                         che il 29 maggio 2013 il Pretore aggiunto ha quindi notificato l’allegato di replica alla parte conveuta, con l’assegnazione di un termine di 10 giorni per presentare la duplica;

 

                                         che l’11 giugno 2013 il convenuto vi ha dato seguito, inoltrando la rispettiva duplica;

 

                                         che la procedura (scritta) adottata dal primo giudice è senz’altro corretta, le parti - segnatamente il convenuto - avendo potuto ampiamente esporre le proprie ragioni;

 

                                         che spettava semmai allo stesso convenuto chiedere che venisse indetta anche un’udienza;

 

                                         che non risulta e del resto nemmeno è preteso che ciò sia avvenuto;

 

                                         che l’insorgente non può dipoi pretendere – caso mai fosse questo il suo proposito – di supplirvi, chiedendo di essere sentito oralmente davanti a questa Camera;

 

                                         che, infatti, la procedura di reclamo è – in generale – scritta, sia per quanto riguarda la presentazione del reclamo, sia per quanto riguarda la presentazione delle osservazioni al medesimo (cfr. art. 321 cpv.1 e 322 cpv. 1 CPC, 327 cpv. 2 CPC);

 

                                         che è vero che un’udienza può di per sé essere staccata se l’autorità lo ritiene utile, specie laddove circostanze particolari lo giustificano (cfr. freiburgerhaus/afheldt, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO, Komm., 2a edizione, art. 327 n. 5; cfr. anche CPC Comm, trezzini, art. 327 pag. 1419;)

 

                                         che uno scenario del genere non entra però in considerazione, la fattispecie, così come ricostruibile dagli atti e dalle motivazioni contenute nella decisione impugnata, sulle quali del resto il reclamante sorvola, risultando chiara che più chiara non si può;

 

                                         che ne discende pertanto la reiezione del reclamo;

 

                                         che gli oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbero seguire la soccombenza, ossia dovrebbero essere posti a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cv. 1 CPC);

 

                                         che data la particolarità della fattispecie e tenuto conto che l’insorgente non è assistito da un avvocato, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese;

 

per questi motivi,

 

pronuncia:

 

                                   1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

-    

-   

 

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedio giuridico

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).