Incarto n.
14.2013.120

Lugano

20 agosto 2013

FP/b/lw

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

 

 

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sull’appello (recte: sul reclamo)   presentato il 25 giugno 2013 da

 

 

RE 1 

rappresentato da  RA 1 

 

 

contro la decisione emanata il 28 maggio 2013 dal Giudice di pace del circolo di Bellinzona (inc. 0087-2013-s) nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti promossa nei suoi confronti con istanza del 28 marzo 2013 da

 

 

 

CO 1 

 

 

 

 

 

esaminati gli atti,

 

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

 

                                         che contro le sentenze di rigetto dell’opposizione - come nella fattispecie - è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza impugnata (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC), alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 cpv. 1 lett. e LOG);

 

                                         che l’atto di appello proposto dal convenuto - in modo inspiegabile ove si consideri che in calce alla decisione impugnata il Giudice di pace ha indicato il rimedio di diritto per impugnarla - viene pertanto trattato come reclamo;

 

                                         che inoltrato il 25 giugno 2013 contro una decisione emanata il 28 maggio 2013 ma notificata/recapitata il 21 giugno 2013, il gravame, comunque sia, è tempestivo e, quindi, da questo aspetto ammissibile;

 

                                         che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’errata applicazione del diritto che l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

 

                                         che, nella fattispecie, pur non contestando che la documentazione esibita dall’istante - segnatamente l’e-mail di conferma e di accettazione del preventivo inviatogli in data 22 agosto 2012, alle ore 22.09, dal seguente testo: “Perfetto come preventivo, vogliate procedere entro la fine del mese. Grazie! RA 1” - costituisce riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF e pur non mettendo in discussione che “il lavoro sia stato fatto”, l’insorgente sostiene che la questione è un’altra, ossia che il lavoro non è stato eseguito come concordato, vale a dire dall’interno della vetrina per evitare danni alle scritte e ai loghi, materiale estremamente delicato e fragile”;

 

                                         che, premesso che l’onere della prova sulla corretta esecuzione dell’opera incombe alla persona che l’ha eseguita, ossia nel caso specifico all’istante, il reclamante assevera nondimeno che l’art. 367 CO prevede che terminati i lavori, il committente, appena lo consente l’ordinario corso degli affari, deve verificare lo stato e segnalarne all’appaltatore i difetti, cosa che egli puntualmente ha fatto non appena ha potuto visionare l’opera;

 

                                         che l’insorgente non indica però su quale oggettivo riscontro egli fonda tale asserzione, per cui bisogna ritenere che la pretesa difformità dell’opera rispetto a quanto concordato sia stata eccepita e - segnatamente per quanto qui di rilievo - sostanziata soltanto con le osservazioni all’istanza del 22 aprile 2013, ovvero intempestivamente tenuto conto che i lavori erano stati eseguiti il 3 settembre 2012, come del resto sempre sostenuto dalla parte istante;

 

                                         che ne discende pertanto la reiezione del reclamo, proposto invero con poca forza argomentativa;

 

                                         che gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ovvero sono posti a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

 

 per questi motivi,

 

decide:

 

                                   1.   Il reclamo è respinto.

                                     

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 300.-- sono poste a carico del reclamante.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

-

;

-   .

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 1'561.20, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

 

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).