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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser e Jaques |
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segretaria: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sulla causa a procedura semplificata in materia di esecuzione e fallimenti promossa con petizione del 5 dicembre 2012 da
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RE 1
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contro |
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CO 1
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con cui RE 1 ha contestato la rivendicazione giusta l’art. 108 LEF avanzata da CO 1 su tre fucili (Savage mod. Stevens 300 22 l.r., Beretta mod. 686E 12/70 e Franchi mod. 13576 12/70) pignorati a B__________ nella procedura esecutiva n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Blenio promossa contro di lui da RE 1;
sulla quale azione il Giudice di pace del circolo di Olivone ha così deciso (inc. n. 1/2013):
“1. L’azione di contestazione della rivendicazione giusta l’art. 108 LEF non è accolta.
§ Di conseguenza i fucili: Savage mod. Stevens 300 22 l.r., Beretta mod. 686E 12/70 e Franchi mod. 13576 12/70 sono considerati di proprietà del Signor CO 1, __________.
2. Le spese per un importo di fr. 60.-- e la tassa di giustizia di fr. 60.-- sono poste a carico della parte attrice. Data la particolarità della causa non si riconoscono ripetibili.”
Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo del 4 luglio 2013 postula l’accoglimento dell’azione di contestazione della rivendicazione, nel senso che i fucili in questione sono considerati di proprietà di B__________, protestate spese e ripetibili, e in via subordinata chiede l’annullamento della decisione con rinvio dell’incarto al Giudice di pace del circolo di Olivone affinché emetta una nuova decisione;
lette le osservazioni dell’8 agosto 2013 di CO 1;
ritenuto
in fatto:
A.Nell’ambito dell’esecuzione n. 131982 promossa da RE 1 nei confronti di Brenno Poletti, il 21 settembre 2012 l’Ufficio esecuzione e fallimenti di Blenio ha pignorato a B__________ otto fucili. Dal verbale di pignoramento risulta, in relazione alle armi Savage mod. Stevens 300 calibro .22 l.r. (n. 1064520), Franchi mod. 13576 12/70 (n. 609902) e Beretta mod. 686E 12/70 (n. 415070-2: punti 1, 4 e 5 dell’atto di pignoramento doc. I), una rivendicazione di proprietà da parte di CO 1.
B. Con ricorso del 3 ottobre 2012 alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, quale Autorità di vigilanza, B__________ si è opposto al pignoramento, rilevando che, sebbene le armi pignorate figuravano nella Carta Europea delle Armi da Fuoco (CEAF) emessa il 10 giugno 2009 a suo nome, le stesse non erano più di sua proprietà e nemmeno erano in suo possesso, anche se per talune di loro ne era stato il legittimo proprietario prima di doverle vendere nel 2011.
C. Pur respingendo il ricorso questa Camera, con sentenza del 22 ottobre 2012 (inc. 15.2012.112), ha fatto ordine all’Ufficio esecuzione e fallimento di Blenio di avviare la procedura di rivendicazione prevista dagli art. 106 e segg. LEF.
D. Con provvedimento del 29 novembre 2012 l’Ufficio esecuzione e fallimenti di Blenio, in virtù dell’art. 108 cpv. 2 LEF, ha assegnato a RE 1, che aveva contestato la rivendicazione fatta valere da CO 1, un termine di 20 giorni per promuovere l’azione di contestazione.
E. Il 5 dicembre 2012 RE 1 ha poi effettivamente promosso un’azione di contestazione della rivendicazione di proprietà avanzata da CO 1 sui fucili Savage mod. Stevens 300 22 l.r., Franchi mod. 13576 12/70 e Beretta mod. 686E 12/70, rilevando che nell’ambito del pignoramento a carico di B__________, dopo puntuali verifiche presso il Servizio Autorizzazioni della Polizia cantonale, è emerso che quest’ultimo risultava proprietario di ben otto armi, poi tutte sottoposte a pignoramento, contro il quale B__________ si era opposto, sostenendo di non esserne più proprietario avendole venduto. Dal formulario ufficiale per il rilascio della Carta Europea delle Armi da Fuoco intestata a B__________ emergeva come il richiedente, una volta enumerate le armi, era espressamente chiamato a certificare “…di avere risposto alle domande in modo veritiero e di essere legittimo proprietario della armi sopra elencate” (doc. C). Essendo la citata carta ancora in vigore, venendo a scadenza il 9 giugno 2014, ne conseguiva che B__________ doveva essere considerato legittimo proprietario delle armi che vi erano elencate (doc. E e F), contrariamente a quanto fatto valere da CO 1 che aveva sostenuto di avere acquistato i fucili in oggetto tra il 22 maggio e il 20 giugno 2011, producendone i relativi contratti.
RE 1 ha poi rilevato che secondo l’art. 11 LArm, per ogni alienazione di un’arma da fuoco o di una parte essenziale di arma per la quale non è necessario il permesso d’acquisto di armi, come per i fucili da caccia a colpo singolo o a più canne, come quelli in oggetto, è necessario stipulare un contratto scritto, i cui contenuti sono esplicitati nella stessa disposizione. D'altronde, oltre a questa esigenza formale, l’art. 11 cpv. 3 LArm prevede che chi aliena un’arma è tenuto a inviare, entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, copia dello stesso al Servizio Autorizzazioni della Polizia cantonale. L’istante ha puntualizzato che questa comunicazione non era pervenuta al citato organo di controllo, che avrebbe altrimenti provveduto, essendo nel frattempo trascorso più di un anno dalla presunta vendita, all’aggiornamento dei propri dati. In mancanza di una qualsiasi attestazione di un’avvenuta comunicazione alla competente autorità, non vi poteva essere certezza alcuna né sul fatto che i citati contratti di compravendita avevano un reale fondamento, né, nella pure improbabile ipotesi in cui fosse il caso, sul momento in cui essi erano stati effettivamente conclusi. Anche le ricevute potevano essere datate in modo certo e dovevano essere considerate inadatte a comprovare la tesi dell’avvenuta compravendita. Per l’istante l’unica documentazione degna di fede è indiscutibilmente quella attualmente nelle mani del Servizio Autorizzazioni della Polizia cantonale, da cui, dopo verifica dell’Ufficio esecuzione fallimenti di Blenio, era emerso che B__________ era proprietario dei fucili indebitamente rivendicati da CO 1.
Con osservazioni dell’11 gennaio 2013 CO 1 ha sostenuto che le tre armi erano state da lui acquistate da B__________ con contratti del 22 maggio 2011 rispettivamente 31 maggio 2011 e 20 giugno 2011, pertanto in date antecedenti a quella del pignoramento eseguito dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di Blenio, e di averle pagate seduta stante come risultava dalle relative ricevute (doc. III).
Con la replica dell’8 marzo 2013 il creditore ha rilevato che controparte si è limitata a ribadire l’autenticità dei contratti di compravendita e delle ricevute allegate, senza fornire alcuna giustificazione in merito alla mancata segnalazione dell’avvenuto passaggio di proprietà dei fucili in oggetto al Servizio Autorizzazioni della Polizia cantonale, sebbene nel frattempo era trascorso più di un anno e mezzo dalla pretesa compravendita. RE 1 ha ribadito che le anomale circostanze, in cui era intervenuta la pretesa vendita dei fucili in esame, quindi nello spazio di un mese e proprio nell’incombenza dell’avvio della procedura esecutiva nei suoi confronti, si presentavano anche per quel che riguardava le ulteriori armi pignorate, che pure in data 21 settembre 2012 risultavano intestate a B__________ presso il Servizio Autorizzazioni della Polizia Cantonale (doc. L).
Duplicando CO 1 si è riconfermato nelle sue allegazioni, rilevando che al momento dell’acquisto i fucili non erano pignorati, per cui aveva potuto acquistarli regolarmente. In merito alla mancata notifica della compravendita, il rivendicante ha asserito che l'incombenza spettava a B__________ e che di tale mancanza non doveva pagarne lui le conseguenze.
Al dibattimento finale del 23 maggio 2013 RE 1 ha puntualizzato che in seguito alle informazioni raccolte dal Giudice di pace risultava che B__________ aveva notificato la vendita delle armi alla Polizia cantonale il 4 ottobre 2012, il che confermava la tesi secondo la quale la documentazione prodotta era stata allestita solo per eludere l’avvenuto pignoramento, essendo a quel momento le armi già pignorate. Luca Guglielmazzi ha ribadito che le armi erano state acquistate effettivamente secondo le date che apparivano sui contratti e sulle ricevute e che Brenno Poletti si era impegnato a notificare il cambiamento di proprietà alla Polizia cantonale.
F. Con decisione del 1° giugno 2013 il Giudice di pace del circolo di Olivone ha respinto l’azione, ritenendo che la tesi dell’istante, secondo la quale a valere quale prova della proprietà di armi era unicamente la Carta Europea d’Arma da Fuoco, sicché qualsiasi cambiamento di proprietà degli oggetti avrebbe dovuto essere indicato nella predetta carta, non teneva conto dello stato di angustia di B__________ causato dalla sua difficile situazione finanziaria, e nemmeno della buona fede del giovane cacciatore CO 1, di fronte all’offerta di acquistare alcune armi. A mente del primo giudice poi, le allegazioni dell’istante, secondo il quale i documenti prodotti dal rivendicante erano falsi, non era provata da perizia alcuna, ma si basavano unicamente su sospetti derivanti da atteggiamenti legati alla personalità dell’escusso. Al Giudice di pace tale prova è apparsa debole, nel contesto di una situazione in cui erano coinvolte persone, nei confronti delle quali appariva difficile porre in discussione la loro buona fede.
G. Con il reclamo RE 1 rileva come il primo giudice abbia omesso di considerare che l’Ufficio esecuzione e fallimenti di Blenio ha proceduto al pignoramento dei fucili di proprietà di B__________ non solo sulla base della menzionata Carta Europea d’Arma da Fuoco, ma anche su quanto era emerso da un ulteriore accertamento eseguito presso il Servizio Autorizzazioni della Polizia cantonale sui propri registri (doc. C). Secondo il reclamante vi sono pertanto ben due documenti ufficiali a comprova della tesi, per cui tutti gli otto fucili pignorati, compresi i tre in questione rivendicati da CO 1, sono sempre stati di proprietà di B__________. L’istante contesta poi non solo la data dei contratti d’acquisto delle armi, ma pure il fatto che gli stessi abbiano avuto un reale fondamento. Infatti non è mai stato prodotto alcun altro documento che potesse comprovarne l’effettiva portata. Dubbio appare poi lo scritto del 4 ottobre 2012 con cui B__________ avrebbe comunicato al Servizio autorizzazioni della Polizia cantonale l’avvenuto passaggio di proprietà di tutti i suoi fucili, a quel momento già pignorati. Se ciò è avvenuto, il reclamante ritiene incomprensibile che B__________ non l’abbia menzionato nel suo reclamo alla Camera di esecuzione e fallimenti, che non l’ha ripreso nella sua decisione del 22 ottobre 2012 (doc. G).
Secondo il reclamante appare pure singolare che B__________ non si sia premurato di allegare al suo scritto la conferma delle intervenute modifiche da parte del Servizio Autorizzazioni della Polizia cantonale, risposta che, se fosse veritiera la data del 4 ottobre 2012, dovrebbe essergli senza alcun dubbio già pervenuta. D’altro canto, seppure si è trattato teoricamente di transazioni del valore di alcune migliaia di franchi, non è mai stato prodotto neppure un semplice
estratto conto che potesse suggerire l’effettivo acquisto delle armi in questione. Infine, conclude il reclamante, CO 1 non ha in alcun modo dimostrato nel corso di causa di tenere effettivamente in suo potere, ai sensi dell’art. 919 CC, i fucili in oggetto, per cui non può comprovare la sua qualità di possessore dei medesimi. E fosse anche dimostrato il possesso delle armi, i presupposti per ritenerne equivoca l’origine sarebbero dati, visti tutti gli elementi fattuali indubbiamente sospetti, per cui la presunzione legale di cui all’art. 930 CC è nel caso di specie inapplicabile.
H. Delle osservazioni di controparte di dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto:
1.Secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali. Tale è il caso per le decisioni a tenore della LEF, segnatamente in tema di
azioni di rivendicazione ai sensi degli art. 106-109 LEF (art. 48 lett. e n. 1 LOG). Il termine per l’inoltro del reclamo è di trenta giorni (art. 321 cpv. 2 CPC), trattandosi di procedura ordinaria (cfr. art. 198 lett. e n. 3 e, a contrario, 251 CPC). Eventuali osservazioni al reclamo devono poi ossequiare il medesimo termine (art. 322 cpv. 2 CPC). Proposto il 4 luglio 2013 avverso la decisione datata 1° giugno 2013 e recapitata al patrocinatore del reclamante il 4 giugno 2013, il reclamo ossequia il termine di trenta giorni ed è così tempestivo. Quanto all'impugnazione è stata intimata il 25 luglio 2013, di modo che anche la risposta al reclamo, spedita il 9 agosto 2013, risulta senz’altro ammissibile.
2.In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto (lett. a ), che l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Con il reclamo RE 1 sostiene che, come risulta dall’iscrizione delle armi in oggetto nella Carta Europea d’Arma da Fuoco (di cui al doc. E) e dalla verifica effettuata dall’Ufficio esecuzione fallimenti di Blenio presso il Servizio Autorizzazioni della Polizia cantonale, le armi risultano di proprietà di B__________. Secondo l’istante i contratti di compravendita e le relative ricevute prodotte dal rivendicante CO 1 sarebbero state allestite unicamente per sottrarre le armi alla procedura
esecutiva.
3.Ai sensi dell’art. 106 cpv. 1 LEF se vien fatto valere che sul bene pignorato un terzo è titolare di un diritto di proprietà, di pegno o di un altro diritto incompatibile con il pignoramento o che deve essere preso in considerazione in proseguimento di esecuzione, l’ufficio d’esecuzione ne fa menzione nel verbale di pignoramento o, se questo è già stato notificato, ne dà speciale avviso alle parti. Questa norma regola insieme con gli art. 107, 108 e 109 la procedura di rivendicazione. Questa serve a chiarire i pretesi diritti di terzi sull’oggetto (formalmente) pignorato (Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, 2a ed, 2010, n. 1 ad art. 106). Secondo l’art. 108 cpv. 1 n. 1 LEF il creditore e il debitore possono promuovere nei confronti del terzo l’azione di contestazione della sua pretesa, quando questa riguarda un bene mobile in possesso o copossesso del terzo. Il criterio del possesso vale solo per definire il ruolo delle parti nella causa di rivendicazione: l’onere della prova rimane invariato (cfr. DTF 116 III 82 consid. 2 con rinvio all’art. 8 CC e a DTF 88 III 127; Gilliéron, Commentaire de la LP, art. 89-158, 2000, n. 36 ad art. 108). Giusta l’art. 8 CC spetta al convenuto provare i fatti dai quali risulti che è proprietario degli oggetti in lite (cfr. DTF 84 III 141 consid. 3).
3.1. Giusta l’art. 930 cpv. 1 CC il possessore di una cosa ne è presunto proprietario. La presunzione della proprietà legata al possesso non è però assoluta. Essa cessa quando è sospetta o equivoca. È segnatamente equivoca quando l’acquisto del possesso o il potere sulla cosa sono suscettibili di più spiegazioni (sentenza 5A_633/2009 del 6 settembre 2010 consid. 2, 5A_279/2008 del 16 settembre 2008 consid. 6.2, in SJ 2009 I pag. 325; Steinauer, Les droits réels, vol. I, 4a ed., 2007, n. 394). Per decidere su di un’azione di rivendicazione occorre considerare i rapporti di proprietà al momento del pignoramento (Staehelin, op. cit. n. 7 ad art. 107 e rif. ivi).
3.2. Nella fattispecie risulta dagli atti che delle otto armi registrate a nome dell'escusso B__________ (doc. L) e pignorate il 21 settembre 2012 la carabina marca Savage, mod. Stevens 300 .22 l.r. (n. 1), il fucile marca Franchi, modello 13576 12/70 (n. 4) e il fucile soprapposto marca Beretta 686 E 12/70 n. 5) sono stati rivendicati da CO 1, presso il quale essi si trovavano (verbale di pignoramento, doc. I). Per l’art. 930 CC, quale possessore egli ne dev'essere presunto proprietario, tanto più che ha pure prodotto i tre contratti conclusi con B__________ il 22, il 31 maggio 2011 e il 20 giugno 2011, con le relative ricevute, concernenti l’acquisto delle armi in oggetto (doc. III). E il reclamante non ha addotto alcun indizio oggettivo che consenta di dubitare della validità di questi atti.
3.3. La ritardata comunicazione al Servizio Autorizzazioni della Polizia cantonale dell’avvenuta vendita dei tre fucili (avvenuta solo il 4 ottobre 2012, cfr. scritto 13 marzo 2013 della Polizia cantonale, doc. 6), che il reclamante rimprovera al primo giudice di non aver preso in considerazione e a suo dire comproverebbe che B__________ è proprietario delle armi, è verosimilmente dovuta ad una negligenza, e in ogni caso non costituisce circostanza atta a concludere che il possesso di CO 1 sia sospetto o equivoco, rispettivamente che i contratti siano stati allestiti unicamente per sottrarre le armi alla procedura esecutiva. In effetti, la mancata notifica della vendita non impedisce il passaggio di proprietà dell’arma all’acquirente, non essendo un presupposto per la validità del contratto. I registri del Servizio Autorizzazioni della Polizia cantonale possono certo fornire indizi della proprietà, ma non la determinano, in particolare se non vengono (immediatamente) aggiornati ai susseguenti passaggi di proprietà, come nel caso di specie. Ciò in particolare perché la legge sulle armi non persegue uno scopo di diritto privato ma mira, nell’interesse pubblico, a prevenire l’impiego abusivo di armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni rispettivamente il porto abusivo di oggetti pericolosi (art. 1 della Legge sulle Armi (LArm) in RS 514.54; cfr. DTF 135 I 209 consid. 3.3.3.). Uguale discorso vale per la Carta Europea d’Arma da Fuoco, che serve per l’esportazione temporanea di armi da fuoco verso uno Stato dello spazio Schengen (art. 25b LArm e art. 46 Ordinanza sulle armi (OArm) in RS 514.541). E in ogni caso tale carta può fornire indizi sul rapporto di proprietà solo per il momento in cui è stata rilasciata, ma non su eventuali successive modifiche. In concreto, peraltro, la carabina Savage Stevens 300 n. 1064520 di calibro .22 l.r. neppure figura in tale documento, dov’è invece riportata la carabina Savage Stevens 114 n. G781401 di calibro .300 WSM.
3.4. Le precedenti considerazioni portano ad ammettere la rivendicazione di proprietà sulle armi in oggetto fatta valere da CO 1 e, di conseguenza, a respingere l’azione di contestazione promossa da RE 1.
4. Ne discende che il reclamo va respinto.
La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF; 95 cpv. 2 e 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano indennità d’inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), il convenuto non avendone presentato richiesta.
Ai fini dell’indicazione dei rimedi giuridici esperibili sul piano federale, il valore litigioso determinante (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) può essere stabilito in fr. 1800.–, pari al prezzo di acquisto delle armi rivendicate (cfr. doc. III prodotto dal convenuto) (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 108 cpv. 1 LEF, 8 e 930 CC
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 250.-- è posta a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Olivone.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 1'800.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione, è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).