Incarto n.
14.2013.128

Lugano

12 agosto 2013

FP/b

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

 

 

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato l’11 luglio 2013 da

 

 

RE 1 

 

 

contro la decisione emanata il 1. luglio 2013 dal Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (SO.2013.377) da essa promossa con istanza del 17 maggio nei confronti di

 

 

 

 CO 1 

 

 

 

 

 

al fine di ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio, notificato in data 7 marzo 2013 per l’incasso di 18'338,90 oltre interessi e spese, a titolo di “Conguaglio 2009/2010 Fr. 437.40 - Conguaglio 2010/2011 Fr. 233.00 - Pigione app. per periodo 01.03.2013-31.03.2013 Fr. 1'505.00 x 11 mensilità Fr. 16'555.00 - Pigione box 01.03.2012-31.01.2013 Fr. 70 x 11 mensilità Fr. 770.00 - Rimborso danni: chiave garage smarrita Fr. 40.00 - Rimborso danni: sostituzione cilindro app. causa smarrimento chiave app. Fr. 303.50”;

 

istanza integralmente respinta dal Pretore con la menzionata decisione, avendo il

convenuto reso verosimile e sostanziato la presenza di difetti all’ente locato

 

preso atto che con osservazioni del 9 agosto 2013 il convenuto ha chiesto la reiezione

del reclamo;

 

 

esaminati gli atti,

 

 

 

 

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

 

                                         che contro le sentenze di rigetto dell’opposizione – come nella fattispecie – è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 cpv. 1 lett. e OG);

 

                                         che inoltrato in data 11 luglio 2013 contro una decisone emanata il 1° luglio 2013 e notificata/recapitata il giorno successivo, il reclamo è tempestivo e, quindi, da questo aspetto ammissibile;

 

                                         che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto che l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

 

                                         che, nella fattispecie, l’insorgente rimprovera anzitutto al primo giudice di non avere considerato che il convenuto, mentre era ancora conduttore dell’ente locato, “non ha mai segnalato problemi di muffa e umidità e non ha neanche seguito la regolare procedura dei difetti (art. 259g CO)”, segnatamente non le ha fissato un congruo termine per procedere alla riparazione del difetto, con l’avvertenza che, scaduto infruttuosamente tale termine, avrebbe proceduto al deposito delle pigioni - presso un ufficio designato dal cantone - che sarebbero giunte a scadenza;

 

                                         che, soggiunge la reclamante, essa non è intervenuta perché non era a conoscenza del difetto, il quale è stato rilevato unicamente in sede di sfratto per mora del conduttore;

 

                                         che l’argomento risulta inammissibile in quanto sollevato per la prima volta davanti a questa Camera in violazione dell’art. 326 cpv. 1 CPC, secondo cui nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova;

 

                                         che, infatti, replicando in data 13 giugno 2013 alle osservazioni del convenuto, secondo cui l’ente locato non solo non era più abitabile, ma presentava difetti tali da nuocere alla salute di coloro che vi abitavano, la reclamante si è limitata a rilevare di non essere responsabile di questo stato di fatto e di essere in “possesso di fotografie che documentano come viveva (pareti e soffitti tappezzati con carte blu...)”, senza del resto produrre quanto prospettato;

 

                                         che nella misura in cui si propone di ovviarvi esibendo in questa sede le fotografie che attesterebbero che, in realtà, l’ente locato dal convenuto non era inabitabile, la reclamante si avvale di nuovo di un argomento inammissibile, la produzione di nuove prove in sede di reclamo non essendo, come visto, consentita;

 

                                         che, dato quanto precede, ne discende pertanto l’inammissibilità del rimedio;

 

                                         che gli oneri processuali relativi alla presente decisione seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico della reclamante (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, 106 cpv. 1 CPC);

 

per questi motivi,

 

pronuncia:

 

                                   1.   Il reclamo è inammissibile.

 

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese per complessivi Fr. 500.- sono poste a carico della reclamante.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

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-   

-  

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                    La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 15'274.50, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

 

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).