Incarto n.
14.2013.129

Lugano

11 settembre 2013

FP/b/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

 

 

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 13 luglio 2013 da

 

 

 RE 1 

 

 

contro la decisione emanata il 1. luglio 2013 dal Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (SO.2013.376) promossa nei suoi confronti con istanza del 17 maggio 2013 da

 

 

 

CO 1 

 

 

 

 

 

preso atto che, benché richiesta, la parte istante non ha presentato osservazioni al reclamo;

 

esaminati gli atti,

 

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

 

                                  che contro le sentenze di rigetto dell’opposizione – come nella fattispecie – è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 cpv. 1 lett. e LOG);

 

                                  che inoltrato in data 13 luglio 2013 contro una decisone emanata il 1° luglio 2013 e notificata/recapitata il 3 luglio 2013 (cfr. ricerca postale Track&Trace) il reclamo è tempestivo e, quindi, da questo aspetto ammissibile;

 

                                  che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto (lett. a) che l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

 

                                  che, nella fattispecie, la reclamante rimprovera anzitutto al primo giudice di avere trattato l’istanza di rigetto dell’opposizione diretta nei suoi confronti nell’ambito del contenzioso sfociato nell’apertura dell’incarto SO.2013.376, di cui essa ha però avuto conoscenza soltanto con la notificazione della sentenza impugnata;

 

                                  che, secondo la reclamante, tale incarto sarebbe stato creato all’ultimo momento, ossia dopo che suo marito (J__________) aveva presentato la duplica nel contesto della parallela istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione promossa dalla stessa parte istante nei suoi confronti per la (medesima) fattispecie di cui all’incarto SO.2013.377 (tema del contendere; procedura esecutiva promossa nei confronti di entrambi i convenuti, quali debitori solidali, per l’incasso di pretesi canoni di locazione arretrati);   

 

                                  che la doglianza cade però nel vuoto ove si consideri che l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione in rassegna è stata notificata dal Pretore aggiunto alla qui reclamante il 21 maggio 2013 con riferimento all’incarto SO.2013.376 e con contestuale assegnazione di un termine di dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni;

 

                                  che la raccomandata contenente tale atto processuale, spedito il 29 maggio 2013, è stata regolarmente recapitata il 31 maggio 2013 (cfr. ricerca postale Track&Trace);

 

                                  che l’insorgente rileva in ogni modo che suo marito, parte nella procedura di cui all’incarto SO.2013.377, ha preso posizione sull’istanza di rigetto dell’opposizione per conto e in nome di entrambi i coniugi escussi,

 

                                  che la puntualizzazione è senz’altro fondata, avendo in effetti J__________ nelle osservazioni del 5 giugno 2013 e nella duplica del 28 giugno 2013 argomentato anche con riferimento a sua moglie, di modo che il Pretore aggiunto - chiamato a statuire su istanze di rigetto dell’opposizione avente per oggetto una pretesa diretta contro debitori ritenuti solidalmente responsabili in virtù del contratto di locazione comune sottoscritto da entrambi - non poteva, a meno di cadere nel formalismo eccessivo, ignorare tale circostanza, ossia ritenere semplicemente soccombente la convenuta - per non avere essa presentato personalmente osservazioni all’istanza - dopo avere, nel contempo, respinto l’istanza di rigetto dell’opposizione diretta contro J__________ con l’argomentazione che questi aveva reso verosimili le eccezioni liberatorie sollevate ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF in relazione alla medesima pretesa e al medesimo complesso dei fatti;

 

                                  che, ciò posto, non vi è motivo per riservare alla reclamante un trattamento diverso da quello accordato al condebitore solidale J__________ nella parallela procedura di rigetto dell’opposizione sfociata nella decisione di cui all’incarto S0.2013.377, contro la quale si è inutilmente aggravata la parte istante con reclamo dell’11 luglio 2013, lo stesso essendo stato dichiarato inammissibile da questo giudice con sentenza del 12 agosto 2013 (inc. 14.2013.128);

 

                                  che ne discende pertanto l’accoglimento del gravame nel senso di riformare l’impugnata sentenza, con conseguente reiezione dell’istanza di rigetto dell’opposizione per gli stessi motivi che avevano spinto il primo giudice a dare ragione a J__________ nella parallela causa;

 

                                  che gli oneri processuali relativi al giudizio di prima sede seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico della parte istante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC), mentre non si prelevano spese in esito al presente giudizio (art. 107 cpv. 2 CPC);

 

per questi motivi,

 

 

 

pronuncia:

 

 

                             1.  Il reclamo è accolto. Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

 

                                   “1.  L’istanza è respinta.

    

                                    2.  Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 320.- sono poste a carico dell’istante.”

                  

                             2.  Non si prelevano spese in esito al presente giudizio.   


                             3.  Notificazione a:

 

-    ,

-    .

 

                                  Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                        La vicecancelliera

 

 

 

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 15'274.50, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

 

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).