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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser e Jaques |
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vicecancelliera: |
Locatelli |
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di sequestro promossa davanti alla Pretura __________ con opposizione 17 novembre 2011 (inc. SO.2011.294) da
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RE 1
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contro |
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il sequestro 8 novembre 2011 (inc. SO.2011.280) (n° __________) richiesto nei confronti di __________, __________, da
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CO 1
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in cui il Pretore con decisione 1° luglio 2013 ha respinto l’opposizione e, conseguentemente, confermato il sequestro, ponendo tasse, spese e ripetibili a carico dell’opponente;
reclamante l’opponente con allegato 15 luglio 2013 chiedente la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere l’opposizione ed annullare il sequestro, protestate spese e ripetibili;
preso atto delle osservazioni [correttamente: risposta al reclamo] 9 agosto 2013 di CO 1 che ne propone la reiezione, protestate tasse, spese e ripetibili;
letti ed esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 8 novembre 2011 diretta contro __________, nata __________, CO 1 (di seguito: la banca sequestrante) ha chiesto al Pretore __________, in base all’art. 271 cpv. 1 n. 5 LEF, di porre sotto sequestro l’importo di “CHF 300’000.– depositato presso il Tribunale __________, __________, effettuato dalla debitrice” insieme alla ”quota della debitrice __________ nell’eredità indivisa lasciata dalla madre, signora __________, già in __________, da __________, deceduta a __________ il 15 dicembre 2008”, il tutto fino a concorrenza di un credito di fr. 981’257.35.
B. La banca sequestrante fonda la sua pretesa sull’attestato di carenza di beni del 16 agosto 2002 emesso nell’esecuzione n. __________ dell’ Ufficio esecuzione e fallimenti __________ per la somma complessiva di fr. 981’257.35 e che, quale causa del credito, indica “attestato insufficienza di pegno no. __________ per fr. 886’519.50 emesso il 28 maggio 2001 dall’Ufficio esecuzione e fallimenti __________”.
C. L’8 novembre 2011 il Pretore __________ ha ordinato il sequestro così come richiesto.
D. Il 17 novembre 2011 RE 1, figlio della debitrice sequestrata __________, ha presentato opposizione al decreto di sequestro limitatamente all’importo di fr. 300’000.– depositato presso il Tribunale __________. L’interessato ha evidenziato come la debitrice sequestrata fosse parte ad una causa ereditaria pendente davanti a quel tribunale, in relazione alla successione della defunta madre __________ e caratterizzata da un decorso assai litigioso e difficile, che la opponeva ai suoi due fratelli B__________ e F__________. Ciò detto, in questo contesto, era stato ipotizzato di chiudere la controversia con una transazione giudiziaria prevedendo fra l’altro la cessione all’opponente del fondo n. __________ RFD di __________ – appartenente alla massa successoria – previo pagamento di un importo di fr. 150’000.– ciascuno ai due coeredi B__________ e F__________. A questo scopo l’opponente aveva appunto ottenuto una linea di credito di fr. 400’000.– dall’istituto bancario __________, di cui fr. 300’000.– li aveva depositati a suo nome sul conto clienti del rappresentante legale avv. PA 1 che, successivamente, li aveva a sua volta bonificati sul conto bancario intestato al citato tribunale. Il denaro sequestrato pertanto apparteneva all’opponente e non alla di lui madre debitrice sequestrata.
All’udienza di discussione del 7 dicembre 2011 l’opponente ha confermato il suo punto di vista. Dal canto suo la banca sequestrante ha obiettato che la transazione giudiziaria in discussione nell’ambito della vertenza ereditaria, cui era parte la debitrice sequestrata, prevedeva di cedere a quest’ultima il fondo n. __________ RFD di __________ estromettendo dalla successione i due fratelli eredi contro versamento di complessivi fr. 300’000.–. Secondo la banca procedente il prestito concesso al qui opponente era inoltre subordinato allo scioglimento della comunione ereditaria, motivo per cui non ne avrebbe potuto disporre prima di allora. Ad ogni modo la provenienza dell’importo di fr. 300’000.– era irrilevante, visto che l’accredito sul conto intestato al Tribunale __________ era stato effettuato a nome e per conto della debitrice sequestrata.
In replica l’opponente ha precisato che l’ipotesi di una soluzione transattiva della questione ereditaria considerava il trasferimento a lui, quale interveniente in lite, del fondo n. __________ RFD di __________. E il prestito bancario era appunto stato chiesto poiché egli non disponeva della somma di fr. 300’000.–. Egli ha altresì recisamente escluso un qualsiasi prestito o donazione di pari importo alla debitrice sequestrata. In duplica la banca sequestrante ha ribadito che un’eventuale attribuzione del fondo all’opponente imponeva dapprima di sciogliere la comunione ereditaria, circostanza che si sarebbe verificata solo se la debitrice sequestrata avesse tacitato con fr. 300’000.– i due fratelli coeredi. Pertanto, il relativo importo così depositato sul conto del tribunale spettava a quest’ultima.
E. Con decisione 1° luglio 2013 il Pretore __________ ha respinto l’opposizione e confermato il sequestro. A suo dire, in quanto sorretti dall’attestato di carenza di beni, la causa del sequestro (art. 271 cpv. 1 n. 5 LEF) e il credito di fr. 981’257.35 erano verosimili. Il Pretore ha riconosciuto all’opponente la legittimazione a proporre opposizione in quanto si pretendeva proprietario dell’importo di fr. 300’000.– depositato dal rappresentante legale sul conto intestato al Tribunale __________. Nondimeno, a suo parere, non era verosimile che quella somma di denaro fosse da ricondurre al prestito bancario di fr. 400’000.– ottenuto dall’opponente allo scopo di acquisire il fondo n. __________ RFD di __________. La debitrice sequestrata peraltro, nell’ambito della causa successoria di cui era parte, si era dichiarata disposta a versare fr. 300’000.– oltre un anno prima della concessione di quel prestito.
F. Con il reclamo del 15 luglio 2013 l’opponente propone di annullare la decisione impugnata e il sequestro. I tentativi di chiudere la controversia ereditaria – nel frattempo risolta con decisione 18 gennaio 2013 – sottoforma di accordo giudiziale partivano dal principio che i fratelli della debitrice sequestrata avrebbero ceduto la loro rispettiva quota ereditaria sul fondo n. __________ RFD di __________ all’op-ponente previo pagamento di complessivi fr. 300’000.–. E, in tal senso, quest’ultimo aveva appunto chiesto un prestito bancario di fr. 400’000.– vincolato all’acquisto di quell’immobile. Seppur difficoltose le trattative erano proseguite anche una volta ottenuto quel finanziamento. La debitrice sequestrata non era titolare di averi bancari, tant’è che a suo carico erano stati emessi diversi attestati di carenza di beni. Infine era stato l’opponente a versare fr. 300’000.– sul conto del rappresentante legale e nulla indicava che l’avesse fatto a titolo di prestito o donazione alla debitrice sequestrata o ancora allo scopo di acquistare da lei alcunché.
Della risposta al reclamo formulata dalla banca sequestrante si dirà, se necessario, nel seguito.
Considerando
in diritto: 1. La decisione del giudice del sequestro – sia essa di annullamento o di conferma del sequestro (Reiser, in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed., 2010, n. 44-45 ad art. 278) – che statuisce sull’opposizione (ai sensi dell’art. 278 cpv. 1 LEF) interposta dal debitore destinatario del sequestro o da un terzo può essere impugnata davanti all’autori-tà giudiziaria superiore (art. 278 cpv. 3 primo periodo LEF), nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti (art. 48 lett. e n. 1 LOG), con il rimedio del reclamo a prescindere dal valore litigioso (art. 251 lett. a, 309 lett. b n. 6 e 319 lett. a CPC). L’autorità superiore deve verificare, sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle parti, se nel caso concreto in relazione al realizzarsi delle condizioni del sequestro addotte dal creditore – e contestate da controparte – è raggiunto il grado di verosimiglianza necessario per mantenere il provvedimento conservativo, atteso che in caso negativo annullerà la decisione del giudice di prime cure che ha confermato il sequestro rispettivamente confermerà la decisione che lo ha annullato, riservate soluzioni intermedie (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., 2008, n. 74 ad § 51; Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, pag. 482).
2. Il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Eventuali osservazioni al reclamo devono poi ossequiare il medesimo termine (art. 322 cpv. 2 CPC). Proposto lunedì 15 luglio 2013 avverso la decisione datata 1° luglio 2013 notificata l’indomani e recapitata all’opponente il giorno successivo, il reclamo ossequia il termine di dieci giorni per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC ed è così ammissibile. L’impugnazione è stata notificata il 5 agosto 2013, di modo che anche la risposta al reclamo spedita il 10 agosto 2013 risulta senz’altro tempestiva.
3. Le decisioni in materia di concessione di sequestro, in quanto sottostanno alla procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), sono rette dalla massima dispositiva (art. 58 cpv. 2 CPC), dal principio attitatorio (art. 55 cpv. 1 CPC) nonché dalle massime di celerità (Stoffel, in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed., 2010, n. 56 ad art. 272) e di concentrazione (Stoffel, op. cit., n. 54 ad art. 272). Detto altrimenti, il giudice non agisce d’ufficio, ma esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente in base alle prove addotte e che possono essere assunte seduta stante (“Beweismittelbeschränkung”) (Mazan, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 251; Stoffel, op. cit., n. 54 ad art. 272), salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non contestato dalla controparte non contumace o sia notorio (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; CEF 8 settembre 2011 inc. 14.2011.113 consid. 6.5).
Il giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l’esigenza di celerità (art. 272 cpv. 1 LEF; Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Gilliéron, Le séquestre dans la LP révisée, in: BlSchK 1995, pag. 133, B; Piégai, La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi Losanna 1997, pag. 212; Artho von Gunten, Die Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, pag. 85 segg.). Il giudice apprezza liberamente le prove (art. 157 CPC).
Inoltre, i principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti alte esigenze di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse devono sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d’immediato riscontro nei documenti (o, eccezionalmente, nelle altre prove) che reputano determinanti.
4. Vi è verosimiglianza quando esiste una certa probabilità che i fatti allegati corrispondano al vero (Piégai, op. cit., n. 792, pag. 173). Secondo questa Camera, la verosimiglianza è data a due condizioni cumulative (CEF 15 maggio 2002 inc. n. 14.2002.6 consid. 1.5d):
– che vi sia un “inizio di prova” (“commencement de preuve”, DTF 107 III 36, 39 e 40, consid. 3 e 5; Stoffel, op. cit., n. 4-7 ad art. 272), ossia indizi oggettivi e concreti a conforto della tesi del sequestrante;
– che dall’esame degli allegati e dei mezzi di prova si ricavi l’impressione che i fatti rilevanti per il giudizio si siano comunque realizzati, pur senza poter escludere la probabilità nello stesso ordine di grandezza di una realtà di segno opposto; detto altrimenti, vi è verosimiglianza (semplice) quando sono possibili anche altre soluzioni altrettanto probabili; viceversa, un fatto è da ritenere inverosimile, quando si ha la netta impressione che i fatti si siano svolti diversamente da quanto affermato dal sequestrante.
5. In virtù degli art. 278 cpv. 3, 2. periodo LEF e 326 cpv. 2 CPC, le parti possono, nell’ambito del ricorso contro la decisione su opposizione, avvalersi di fatti nuovi. Secondo la giurisprudenza di questa Camera (da ultimo: CEF 16 febbraio 2012 inc. 14.2011.225 e 14.2012.4, consid. 1.5 con rinvii) sono ricevibili sia i fatti, prove ed eccezioni nuovi che si sono verificati dopo l’emanazione della sentenza di primo grado (cosiddetti “nova in senso proprio”) sia quelli verificatisi prima (“nova in senso improprio”) (pure così Jeandin, in: CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 326). In quanto nuova è quindi ammissibile la sentenza 18 gennaio 2013 del Tribunale __________ che accompagna la risposta al reclamo presentata dalla banca sequestrante, mentre il verbale di pignoramento 25 maggio 2012 già è parte dell’incarto (doc. 5).
6. Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto (lett. a) che l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Ora, giusta l’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene concesso dal giudice del luogo dell’esecuzione o dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l’esistenza:
1. del credito;
2. di una causa di sequestro;
3. di beni appartenenti al debitore.
In concreto, il reclamante rivendica la proprietà della somma di fr. 300’000.– che si trova attualmente depositata sul conto bancario intestato al Tribunale __________ e, conseguentemente, di essere titolare verso quest’ultima autorità di una pretesa in restituzione di pari importo (reclamo, n. 18 segg.). Inoltre si duole del fatto che il dispositivo della decisione pretorile faccia altresì riferimento alla quota parte di eredità spettante alla debitrice sequestrata (reclamo, n. 65 e 66)
7. Il sequestro può colpire soltanto beni di proprietà del debitore rispettivamente crediti di cui egli è titolare (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; DTF 105 III 112), atteso che per costante giurisprudenza del Tribunale federale determinante è in linea di principio la realtà giuridica e non quella economica (DTF 107 III 104 consid. 1; Amonn/Walther, op. cit., n. 7 ad § 51): sono quindi esclusi dal sequestro, in quanto considerati beni di terzi, tutti quelli che secondo le regole del diritto civile appartengono ad una persona fisica o giuridica diversa dal debitore sequestrato (DTF 106 III 89, 105 III 112). Soltanto in casi eccezionali si può tenere conto dell’identità economica fra il debitore escusso e il terzo (DTF 105 III 112-113, 102 III 165 segg.). Pertanto, nella misura in cui i beni di cui è chiesto il sequestro si trovino in possesso di un terzo o figurino a nome di un terzo, il creditore sequestrante deve rendere verosimile che quei beni appartengono in realtà al debitore sequestrato (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; Messaggio concernente la revisione della LEF dell’8 maggio 1991, in: FF 1991 III pag. 119; Stoffel, Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed., Basilea 2010, n. 53-55 ad art. 271 LEF e n. 31-33 ad art. 272 LEF), oppure che essi sono stati trasferiti al terzo con un atto manifestamente abusivo (art. 2 cpv. 2 CC) o comunque revocabile (art. 285 segg. LEF) tendente a danneggiare i creditori o favorirne alcuni a scapito di altri (CEF 18 ottobre 2005 [14.2005.67] consid. 3.4).
7.1. Ora, l’importo di fr. 300’000.– sequestrato si trova depositato sul conto bancario intestato al Tribunale __________ (doc. A pag. 2 e doc. H). Il Pretore non ha ritenuto verosimile che quella somma di denaro fosse da ricondurre al prestito concesso all’opponente dalla __________ affinché egli potesse provvedere all’acquisto del fondo n. __________ RFD di __________ (decisione impugnata, pag. 8 n. 2.5 verso l’alto). Anzitutto, il prestito riguardava una cifra di fr. 400’000.–, importo di cui l’avv. PA 1 aveva rivendicato il versamento alla banca, e non di “soli” fr. 300’000.– (decisione impugnata, pag. 8 n. 2.5 verso l’alto). E in assenza di una dichiarazione contraria della banca e – venuto meno l’accordo fra eredi – di una controversia qualsiasi circa una richiesta di rimborso formulata dalla stessa, non era da escludere che, oltre al versamento bancario di fr. 400’000.–, in quei giorni fosse stata bonificata sul conto del notaio un’ulteriore somma di fr. 300’000.– (decisione impugnata, pag. 8 n. 2.5 nel mezzo). A suo dire nulla indicava che le condizioni cui era stato subordinato il prestito si fossero realizzate (decisione impugnata, pag. 8 n. 2.5 verso il basso). Oltretutto, la debitrice sequestrata si era resa disponibile a versare fr. 300’000.– nel contesto della vertenza ereditaria che la opponeva personalmente ai suoi due fratelli ben prima della concessione del preteso prestito bancario ad RE 1 (decisione impugnata, pag. 8 n. 2.5 verso il basso). Tutto considerato quindi quel finanziamento non coinvolgeva la cifra di fr. 300’000.– accreditata sul conto clienti del patrocinatore, avv. PA 1, e poi trasferita sul conto intestato al Tribunale __________ (decisione impugnata, pag. 9 n. 2.6). Dal canto suo il reclamante insorge contro queste conclusioni (sopra, consid. 6).
7.2. Anzitutto, a sostegno della sua tesi il reclamante rimprovera al Pretore di non avere considerato l’importo di fr. 300’000.– come proveniente dal prestito bancario concessogli (reclamo, n. 22 a 28, n. 31 a 35, n. 42 a 55). Così come proposta tuttavia la censura non ha portata pratica. Dagli atti risulta in effetti che il versamento avvenuto in data 24 febbraio 2011 della corrispondente somma di denaro sul conto postale del patrocinatore è stato eseguito su ordine dell’op-ponente indicando quale causale la “Compravendita part. __________ RFD __________” (doc. F) – come lo stesso reclamante peraltro rileva (reclamo, n. 30 e 36) – ovvero quindi attingendo verosimilmente a beni già suoi. E, in un siffatto contesto, diventa irrilevante stabilire se quella somma di denaro sia da ricondurre al prestito bancario di fr. 400’000.– oppure no, nell’uno come nell’altro caso dovendosi comunque partire dal presupposto che, originariamente, quel denaro era di spettanza dell’opponente. Di conseguenza, in quanto riferite al prestito bancario, le argomentazioni da lui proposte non meritano ulteriore disamina.
7.3. Invero, a prescindere dalla provenienza dell’importo di fr. 300’000.–, il Pretore ha ritenuto che con e-mail 1° marzo 2010 (doc. 2) la debitrice sequestrata aveva dichiarato la sua disponibilità a corrispondere fr. 300’000.– per acquisire il fondo di __________, lasciando con ciò intendere – perlomeno a un giudizio di verosimiglianza – di disporre di una somma di denaro di pari importo ben un anno prima della concessione del prestito all’opponente. Inoltre, non quest’ultimo, bensì la debitrice sequestrata personalmente era parte alla relativa causa ereditaria pendente davanti al Tribunale __________.
Sennonché l’opponente ha reso verosimile di aver girato dal proprio conto postale, il 24 febbraio 2011, fr. 300’000.– sul conto dell’avv. PA 1 indicando quale causale la “compravendita part. __________ RFD __________” (doc. F). Lo stesso importo è poi stato girato il 23 settembre 2011 dal conto dell’avv. PA 1 sul conto del Tribunale __________ (doc. G e H), verosimilmente in esecuzione dell’accordo raggiunto dalle parti (la debitrice e i suoi fratelli) nella causa ereditaria in occasione dell’udienza del 31 agosto 2011 (doc. I punto 2). Sempre il medesimo accordo prevedeva inoltre che il Tribunale __________ avrebbe restituito l’importo di fr. 300’000.– qualora le parti non avessero sottoscritto la transazione prospettata entro il 30 settembre 2011 (punto 3). Certo a quel momento le parti facevano riferimento ad una bozza di convenzione elaborata il 6 giugno 2011, dove “F__________ e B__________ cedono le loro ragioni ereditarie nella successione della defunta madre fu __________ alla sorella __________, che le acquista contro pagamento di un importo a saldo di ogni loro pretesa nella successione di fr. 150’000.– ciascuno” (doc. 3 pag. 3 n. 3). Nondimeno la versione in discussione il 29 settembre 2011 ipotizzava la conclusione di una transazione giudiziaria tra la debitrice sequestrata, i suoi due coeredi e l’opponente in veste di interveniente in lite (doc. Q pag. 1 in alto), convenendo poi che “nelle more della procedura __________ ha ceduto le sue pretese al figlio RE 1” (doc. Q pag. 2 ad I/5), che “F__________ e B__________ cedono le loro ragioni ereditarie a RE 1 [...], il quale verserà a F__________ e B__________ l’importo di CHF 150’000.00 ciascuno e si vede attribuire la part. __________ RFD di __________” e che “l’importo complessivo di fr. 300’000.– (franchi trecentomila) è stato depositato a titolo fiduciario presso il Tribunale __________, che lo riverserà a F__________ e B__________, dopo aver avuto conferma dell’iscrizione del trapasso di proprietà a Registro fondiario a favore di RE 1, provvedendo nel contempo a stralciare tutte le azioni giudiziarie pendenti.” (doc. Q pag. 3 n. II/3).
Nello stesso senso, peraltro, va pure la bozza di contratto di divisione ereditaria – invero non datata – che stabilisce che “__________rinuncia ai suoi diritti a favore del figlio RE 1”, che “la part. __________ RFD di __________ viene attribuita in esclusiva proprietà a RE 1” e che “RE 1 verserà agli zii B__________ e F__________ l’importo complessivo di CHF 300’000.00, già depositati sul conto clienti dell’avv. PA 1, __________” (doc. R n. 1, 2 e 3). Al riguardo pertanto, le censure del reclamante (reclamo, n. 59 a 64) trovano riscontro negli atti. Viceversa non vi sono indizi oggettivi che il deposito sul conto del tribunale sia avvenuto, come indicato nel decreto di sequestro e ribadito dalla sequestrante (osservazioni, pag. 4 ad 5), “a nome e per conto” della debitrice sequestrata, la quale, con lo stesso avv. PA 1, affermano che la somma è stata depositata per conto del figlio.
7.4. Orbene, che le trattative siano fallite non è contestato sicché in base ai documenti citati in precedenza appare verosimile che il reclamante e opponente sia titolare, per il tramite dell’avv. PA 1, di un credito nei confronti del Tribunale __________ in restituzione dell’importo depositato di fr. 300’000.–. In assenza di elementi concreti di segno contrario – come a ragione evidenzia il reclamante (reclamo, n. 37 a 41 e n. 56 a 58) – non può invece presumersi che l’opponente abbia donato o prestato tale somma a sua madre (cfr. sentenze del Tribunale federale 5A_87/ 2010 del 5 maggio 2010, consid. 3.1 con rif.). Di modo che, in definitiva, visto che l’escussa non risulta apparentemente titolare del credito sequestrato, sotto questo profilo il reclamo va accolto.
8. Per quanto attiene la quota parte di eredità della debitrice sequestrata nella successione della defunta madre (sopra, consid. 6), il reclamante trascura che il citato dispositivo pretorile non fa che confermare il decreto di sequestro 8 novembre 2011 così come emesso nei confronti della debitrice sequestrata (sopra, consid. A e C), riprendendone il contenuto (decisione impugnata, pag. 10 dispositivo n. 1.1). E, nella misura in cui il reclamante non rivendica la titolarità della quota ereditaria, che pacificamente è della madre, la critica mossa al Pretore risulta incomprensibile e da respingere.
9. In parziale accoglimento del reclamo, la decisione impugnata deve essere conseguentemente riformata nel senso che il provvedimento del sequestro va annullato limitatamente alla somma di fr. 300’000.– depositata sul conto bancario intestato al Tribunale __________. La tassa di giustizia (art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF) segue la parziale soccombenza della banca sequestrante (art. 106 cpv. 1 CPC), che rifonderà al reclamante un’indennità per ripetibili ridotte (art. 95 cpv. 3 lett. b CPC), anche tenuto conto che il reclamo è sostanzialmente uguale a quello inoltrato dalla debitrice nella parallela vertenza pendente davanti a questa Camera (inc. 14.2013.131). Il citato grado di soccombenza determina pure la nuova ripartizione di spese e ripetibili di prima sede.
Ai fini dell’indicazione dei rimedi giuridici esperibili sul piano federale, il valore litigioso determinante (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) può essere stabilito in circa fr. 480’000.– (ovvero fr. 300’000.– oltre un terzo della quota della debitrice nell'eredità della madre, valutata dal Tribunale __________ in fr. 545’488.– nella sentenza 18 gennaio 2013 [pag. 8 ad 1.1. e 1.2] prodotta con la risposta al reclamo).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 271 segg. LEF, 95, 106, 319 segg. CPC, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF;
pronuncia: I. Il reclamo è parzialmente accolto.
Di conseguenza, i dispositivi n. 1, 1.1 e 2 della decisione del 1° luglio 2013 del Pretore __________ (inc. SO.2011.294) sono così riformati:
“1. L’opposizione 17 novembre 2011 di RE 1 è accolta.
1.1. Di conseguenza il decreto di sequestro n° __________ datato 8 novembre 2011 del Pretore __________ emesso a carico di __________ è confermato limitatamente alla quota parte di quest’ultima nell’eredità indivisa lasciata dalla madre, signora __________, già in __________, da __________, deceduta a __________ il 15 dicembre 2008. Per il resto il decreto di sequestro è invece annullato.
2. La tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese di fr. 30.– sono poste a carico di CO 1 in ragione di 2/3, e per il resto di
RE 1, a cui l’istante rifonderà fr. 1’100.– per ripetibili ridotte”.
II. La tassa di giustizia per il reclamo, di fr. 480.–, già anticipata dal reclamante, è posta a carico di CO 1 in ragione di 2/3 e per il resto di RE 1, a cui l’istante rifonderà fr. 1’500.– per ripetibili ridotte.
III. Notificazione a:
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–; –.
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Comunicazione alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Trattandosi di misura cautelare, e ritenuto che il valore litigioso della vertenza va stabilito in almeno fr. 480’000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF), con la limitazione di cui all’art. 98 LTF.